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    Reddito dipendente di fonte estera (UK) e tabelle convenzionali

    Spett.li utenti del forum,

    ripropongo il seguente post dopo essere stato personalmente all'Agenzia delle Entrate senza risolvere quello che, oramai, sta diventando un caso.

    Mi riferisco ad un contribuente italiano titolare di partita IVA che, nel periodo di imposta 2009, ha svolta attività di lavoro dipendente presso una struttura pubblica inglese per circa 9 mesi: tale soggetto è comunque considerato fiscalmente residente in Italia poichè, per la maggior parte del periodo d'imposta, è rimasto iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ed ha avuto nel territorio dello stato il domicilio e/o la residenza ai sensi del codice civile.

    Convenzione Italia - Regno Unito alla mano contro le doppie imposizioni, si legge

    "Articolo 15 - Lavoro subordinato
    Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 della presente Convenzione, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato."

    Dal dettato dell'ART.15, si evince che i redditi prodotti in Inghilterra da un contribuente fiscalmente residente in Italia sono imponibili solamente in Inghilterra: resta ferma, però, la circostanza che il debito per imposte dovute in Italia sarà assolto tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod.UNICO PF 2010).

    La doppia imposizione conseguente al pagamento delle imposte nel paese di residenza del dichiarante (Italia) oltre che nel paese di produzione del reddito (Inghilterra), viene comunque neutralizzata mediante l'applicazione dell'articolo 165 del Tuir, ovvero mediante l'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. L'articolo 165 prevede che le imposte pagate a titolo definitivo sui redditi prodotti all'estero sono ammesse in detrazione dall'imposta netta ? scaturente dal conguaglio di fine anno o dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo ? fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all'estero e reddito complessivo.

    In merito alla determinazione del valore imponibile da dichiarare per i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero da un soggetto residente in Italia, l'articolo 51, comma 8-bis del Tuir stabilisce che, in tutte le ipotesi di reddito di lavoro dipendente «prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni», il reddito di lavoro dipendente è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1 del Dl 317 del 31 luglio 1987.

    Riassumendo, in Italia il contribuente presenterà il Mod.UNICO PF 2010 dichiarando il reddito di lavoro dipendente calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale (di cui all'articolo 4, comma 1 del Dl 317 del 31 luglio 1987) avendo diritto ad un abbattimento sull'IRPEF di pari ammontare alle imposte pagate in Inghilterra a titolo definitivo (ex art. 165 TUIR).

    Il vero problema è che, consultando le retribuzioni convenzionali 2009, non trovo il settore di appartenenza cui fare riferimento: ci sono industria, autotrasporto, commercio, artigianato...dove collocare un dipendente di un ente ospedaliero !?


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    Sentendo i pareri di diversi colleghi con più anni di esperienza sulle spalle, il consiglio unanime è stato quello di NON dichiarare quei redditi percepiti all'estero...di tutti i consigli che mi sarei aspettato, questo era proprio l'ultimo!