• User Newbie

    Diffamazione e soprannomi

    Ciao a tutti, ho trovato questo forum cercando informazioni su Google e, poichè mi pare sia frequentato da persone esperte o quantomeno informate, vi vorrei porre qualche domanda.

    E' considerato reato offendere qualcuno mediante un soprannome? Non intendo il nickname sul forum o sul sito, ma proprio un normale soprannome con cui si fa chiamare.

    Grazie in aticipo per le eventuali risposte.


  • Super User

    Ciao Franza86,

    non ho ben capito la domanda. In ogni caso una offesa è tale indipendentemente da come ci si rivolge all'altro, sia tramite nome che soprannome. L'importante, perchè l'offesa sia configurata, è che sia percepibile da parte della persona a cui sia rivolta, cioè deve essere chiaro che ci si rivolge a lui.


  • User Newbie

    Grazie per la risposta, ma mi spiego meglio.

    Insultare qualcuno senza fare il suo nome, ma usando il suo soprannome, quanto è effettivamente riconducibile ad una persona? E l'eventuale querelante è tenuto a dimostrare di essere effettivamente il soggetto dell'offesa?

    Se su un blog viene per esempio pubblicata la frase "Ciccio è un xxxxxx", pur essendo il bersaglio dell'offesa sicuro che l'offesa sia rivolta a lui, dovrà comunque dimostrare di essere il soggetto dell'insulto?

    Altra cosa, fino a che punto il gestore di un blog è responsabile dei commenti pubblicati da anonimi?

    Grazie ancora.


  • User

    Responsabilità penale. È sempre "personale", pertanto ognuno è responsabile personalmente di quanto scrive. Anche nel caso di blog collettivi è il singolo autore a rispondere dei propri scritti, non già la Web Community di cui fa parte. Non serve precisarlo in apposite note legali.
    Ciò vale anche per i commenti inseriti dai terzi ? anche se elaborati in forma anonima ? poiché la responsabilità penale è, appunto, personale e non può essere direttamente perseguito il proprietario di un blog per un commento inserito da un visitatore: la Polizia Postale è in grado di risalire il mittente per il tramite di (complesse) indagini. Il proprietario del blog sui cui il commento viene inserito sarà, caso mai, responsabile della negligenza di controllo ovvero per la mancata rimozione del commento (ma di questo aspetto si veda oltre).

    Responsabilità per negligenza. Nel caso di post su blog collettivi o di commenti che ledono diritti o immagine e dignità di terzi, il proprietario del blog non è responsabile personalmente dello scritto/commento lesivo ? come dicevamo nel precedente paragrafo ? ma può essere giudicato per il mancato controllo (negligenza) e/o la mancata rimozione di tale testo. Ad esempio, qualora un blogger trovi un commento offensivo (nei confronti di chiunque) sul proprio spazio web, è tenuto alla rimuoverlo tempestivamente per limitare i danni altrui. In tal senso, e non per la specifica responsabilità penale dello scritto offensivo, può essere avviata un'azione legale nei confronti del titolare del weblog.

    Efficacia del disclaimer. È ormai consuetudine deresponsabilizzare i weblog (anzi, i blogger) con l'ausilio di disclaimer. Questi sono utili al lettore per comprendere agevolmente l'ambito delle responsabilità, eventualmente esterne al sito.
    Dichiarare di "non essere responsabili" non serve: la legge vige indipendentemente dai nostri tentativi di dissuadere i lettori dall'agire in giudizio. E se, per esempio, declinassimo ogni responsabilità per i commenti inseriti dovremmo ricordare l'inefficacia parziale di questa clausola poiché il "direttore del blog" è responsabile per il mancato controllo e/o rimozione dei commenti offensivi o lesivi di diritto altrui (cfr. secondo paragrafo).
    Disclaimer inutile? Ancora una volta la risposta è negativa, seppur parzialmente, in quanto possiamo utilizzarlo per chiarire ai lettori alcuni aspetti, come l'indicazione chiara dei nominativi di "chi fa che cosa" in un blog collettivo (es. moderatore, amministratore, ecc.), secondo un lecito valido accordo interno.

    Accordi tra le parti. L'autonomia contrattuale è valida. In un weblog collettivo i membri che ne prendono parte possono stipulare contratti per la divisione dei compiti e responsabilità tra loro, ai sensi degli artt. 1321 e ss. del codice civile. Questi accordi potranno essere eccepiti in giudizio per escludere taluni soggetti da determinate responsabilità (salvo quella personale di tipo penale) ovvero come elemento probatorio nell'ambito di procedimenti legali.

    spero che tutto ciò ti sia utile...buona lettura