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Tempi richiesta risarcimento sinistro stradale e sentenza numero 27337
Buonasera a tutti, nel 2007 sono stata tamponata da un camionista tedesco e, da quel momento ho diversi problemi a risolvere il sinistro. Ho sempre pagato la tutela legale ma l'assicurazione non mi ha mai assistito. Il camionista, che parlava solo tedesco ha fimato una costatazione amichevole errata. Vorrei sapre come fare per recuperare i miei soldi. Il liquidatore dice che sono scaduti i termini ma vorrei sapre cosa ne pensate voi. Ho trovato una sentenza, la numero 27337 del 18/11/2008 che prevede che:
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Si allungano più del doppio i tempi per chiedere il risarcimento dei danni per le lesioni provocate da incidenti stradali. Le sezioni unite, con una decisione destinata a produrre effetti su migliaia di casi, fanno marcia indietro rispetto ad una sentenza del 2002 e tendono una mano alle vittime della strada che potranno agire in giudizio per farsi risarcire il danno fino a cinque anni dopo il sinistro.
Anche se contro il responsabile dell'incidente, e delle lesioni, non è stato avviato alcun procedimento penale e non è nemmeno stata presentata querela da parte della vittima. Con la sentenza 27.337 il massimo collegio della Suprema Corte ha cambiato la precedente giurisprudenza che obbligava le vittime degli incidenti stradali, o i loro familiari, a chiedere il risarcimento entro due anni dal fatto.
L'articolo 2947 del codice civile infatti stabilisce che per i danni derivanti dalla circolazione stradale il tempo massimo per agire in giudizio sono due anni, a meno che non sia stato avviato un procedimento penale nei confronti del responsabile del sinistro, o sia stata presentata querela da parte delle stesse vittime. Il caso esaminato dalle sezioni unite riguarda un incidente avvenuto a Torino nel 1994, nel quale fu coinvolto un minore al quale i medici legali hanno riconosciuto un'invalidità permanente del 100 per cento. Quattro anni e 11 mesi dopo il sinistro i genitori del ragazzo hanno fatto causa all'assicurazione, la Axa, ma sia il tribunale di Torino sia la Corte d'appello, nel 2002, hanno respinto la domanda perché il diritto al risarcimento era prescritto due anni dopo l'incidente.
Una conseguenza, hanno sottolineato i giudici torinesi, della mancata presentazione della querela per lesioni contro l'automobilista, che avrebbe "agganciato" la prescrizione ai cinque anni previsti per il reato di lesioni colpose. Una tesi che, sebbene fondata su una sentenza delle stesse sezioni unite del 2002 (la 5121) non convince più i giudici di piazza Cavour. Al termine di un complesso esame di tutte le questioni giuridiche collegate al caso, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
"Nel caso in cui l?illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l?eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all?azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto"."La norma è retroattiva? Dove posso appigliarmi?? Grazie sin da ora.
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la Cassazione non fa norme ma interpreta in modo uniforme la legge esistente. Dal che significa che il tempo della prescrizione è stato ritenuto almeno pari a 5 anni in caso di lesioni punibili a querela anche se questa non sia stata sporta. Tale interpretazione potrà essere richiamata, per l'autorevolezza della fonte anche in altri casi.
Così immodestamente la intendo io.
Saluti