• User Attivo

    prevalenza attività per studi di settore

    Ho questo dilemma.

    Attività non prevalente soggetta a studi di settore (commercio al dettaglio in unità locale), attività prevalente non soggetta a studi (commercio elettronico). L'acquisto della merce riguarda lo stesso prodotto, ma viene fatta una vendita diversa, attraverso eBay (attività prevalente) e commercio in negozio fisico.

    L'attività non prevalente ha generato nel 2009 compensi inferiori al 20% del totale (mi pare che in una circolare si parlasse del 30%......); in tal caso non bisogna compilare gli SdS, in quanto il "commercio di prodotti non alimentari effettuato via internet" non ha SdS approvati.

    Il prospetto degli SdS relativo alla multiattività non va nemmeno compilato (non superando la soglia del 20% del totale)...... bisognerà compilare in sede di Unico2010 per l'attività prevalente solo i Parametri immagino....

    In caso le mie supposizioni fossero corrette converrebbe far seguire al mio cliente due fatturazioni diverse (una per il commercio al dettaglio in negozio fisico ed una per il commercio elettronico), in maniera da separare le due attività (cosa che nel 2009 non è stata fatta, considerato che il mio cliente non immaginava di poter fatturare 5 volte più rispetto alla attività del commercio al dettaglio in negozio fisico.......).

    Grazie, buona serata.


  • Bannato User Attivo

    Ciao giordano, gli stui di settore per la multiattività sono stati eliminati nel 2007. Ad oggi devi compilare 2 studi per ogni attività se l'attività prevalente è inferiore al 70% dei ricavi, in caso contrario l'attività secondaria viene "assorbita" nello studio di settore della principale. Per il solo periodo di imposta al 31.12.2007 la percentuale era del 20%. Devi anche vedere se rientravi tra le esclusioni per la contabilità separata (mi sembra di si), in questo caso non potendo avere 2 contabilità separate sei soggetto ai soli parametri.
    Ti consiglio l'utilissimo libro su "Studidi settore e parametri" della SEAC.


  • User Attivo

    @CONTE77 said:

    Ciao giordano, gli stui di settore per la multiattività sono stati eliminati nel 2007. Ad oggi devi compilare 2 studi per ogni attività se l'attività prevalente è inferiore al 70% dei ricavi, in caso contrario l'attività secondaria viene "assorbita" nello studio di settore della principale. Per il solo periodo di imposta al 31.12.2007 la percentuale era del 20%. Devi anche vedere se rientravi tra le esclusioni per la contabilità separata (mi sembra di si), in questo caso non potendo avere 2 contabilità separate sei soggetto ai soli parametri.
    Ti consiglio l'utilissimo libro su "Studidi settore e parametri" della SEAC.

    Grazie della risposta, come sempre preciso e puntuale il tuo intervento.
    Cerco di spiegarmi. Nell'anno di imposta 2009 l'attività prevalente ha avuto ricavi > del 30% rispetto all'attività secondaria (commercio elettr 35%, commercio dettaglio 65%), ma l'attività prevalente non è soggetta a studi di settore (**Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet: ateco 2007 -> 47.91.10).

    Il problema riguarda l'anno 2009 appunto, anno in cui l'attività secondaria (commercio elettronico) ha assorbito in termini di fatturato (dimostrabile ovviamente) quella che prima era primaria (commercio al dettaglio in negozio fisico).

    Nell'anno di imposta 2008 l'attività prevalente era il commercio al dettaglio, venne presentato Unico2009 con allegati studi di settore (attività congrua e coerente), ma nel corso del 2009 c'è stata appunto questa variazione di fatturato (complessivamente eBay ed il negozio virtuale sono cresciuti in maniera esponenziale).

    Adesso io suppongo (preciso suppongo) che non debba presentarsi in Unico2010 la dich. dei redditi con annessi SdS per due motivi:

    1. causa esclusione 12: "Modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata...";
    2. assorbimento dell'attività secondaria da parte di una prevalente non soggetta a SdS...

    Questa è una mia personalissiama opinione, scaturita da qualche lettura di circolari ed interpretazioni (opinabili)...

    Grazie
    **


  • Bannato User Attivo

    Mi fido sul fatto dell'attività sogetta a studi /parametri.
    La conclusione a cui sono arrivato è che devi fare i parametri.
    E ti spiego il perchè:
    1 - la causa di esclusione 12 non puoi utilizzarla perchè dopo i puntini di sospensione ti sei "dimenticato" di mettere "...*nel caso in cui le due attività *siano soggette a due differenti studi di settore."
    2 - l'attività prevalente non è quella che decidi tu ma quella he risulta dai dati contabili, infatti come scritto nella parte generael degli studi di settore 2010 abbiamo " **
    [LEFT]2. SOGGETTI OBBLIGATI[/LEFT]
    **[LEFT]*Il modello deve essere utilizzato dai soggetti **che esercitano, in maniera prevalente, una **delle attività per le quali risultano approvati i *relativi studi di settore.
    **Per attività prevalente si intende l?attività dalla ****quale è derivato, nel corso del periodo d?imposta, **il maggiore ammontare:
    ? dei ricavi, nel caso di più attività esercitate
    in forma di impresa;
    ? dei compensi, in caso di più attività esercitate
    professionalmente.
    *Si precisa che l?indicazione del codice attività **prevalente non precedentemente comunicato **o comunicato in modo errato, unitamente **alla variazione dati da effettuare presso gli **Uffici periferici dell?Agenzia delle Entrate entro **il termine di presentazione del modello **UNICO 2009 2010, ai sensi dell?art. 35, **3° comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. **633, preclude l?irrogazione delle sanzioni in **base a quanto previsto nella (vedasi la risoluzione **dell?Agenzia delle Entrate n. 112/E **del 6 luglio 2001). Si ricorda che non è, invece, *necessaria la dichiarazione di variazione
    *dati quando si verifica una modifica **della prevalenza nell?ambito di codici attività *già in possesso dell?Amministrazione finanziaria.
    *È sufficiente, in tal caso, che il codice **riguardante l?attività divenuta prevalente sia **indicato nel modello per la comunicazione **dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore **e nel relativo quadro della dichiarazione dei **redditi per la determinazione del reddito di **impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG) *e nella dichiarazione Iva (quadro VA)."
    3 -non hai contabilità separate
    Concludendo dato che l'attività prevalente diventa quella soggetti a parametri applicherai i parametri.
    [/LEFT]


  • User Attivo

    @CONTE77 said:

    Mi fido sul fatto dell'attività sogetta a studi /parametri.
    La conclusione a cui sono arrivato è che devi fare i parametri.
    E ti spiego il perchè:
    1 - la causa di esclusione 12 non puoi utilizzarla perchè dopo i puntini di sospensione ti sei "dimenticato" di mettere "...*nel caso in cui le due attività *siano soggette a due differenti studi di settore."
    2 - l'attività prevalente non è quella che decidi tu ma quella he risulta dai dati contabili, infatti come scritto nella parte generael degli studi di settore 2010 abbiamo " **
    [LEFT]2. SOGGETTI OBBLIGATI[/LEFT]
    **[LEFT]*Il modello deve essere utilizzato dai soggetti **che esercitano, in maniera prevalente, una **delle attività per le quali risultano approvati i *relativi studi di settore.
    **Per attività prevalente si intende l?attività dalla ****quale è derivato, nel corso del periodo d?imposta, **il maggiore ammontare:
    ? dei ricavi, nel caso di più attività esercitate
    in forma di impresa;
    ? dei compensi, in caso di più attività esercitate
    professionalmente.
    *Si precisa che l?indicazione del codice attività **prevalente non precedentemente comunicato **o comunicato in modo errato, unitamente **alla variazione dati da effettuare presso gli **Uffici periferici dell?Agenzia delle Entrate entro **il termine di presentazione del modello **UNICO 2009 2010, ai sensi dell?art. 35, **3° comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. **633, preclude l?irrogazione delle sanzioni in **base a quanto previsto nella (vedasi la risoluzione **dell?Agenzia delle Entrate n. 112/E **del 6 luglio 2001). Si ricorda che non è, invece, *necessaria la dichiarazione di variazione
    *dati quando si verifica una modifica **della prevalenza nell?ambito di codici attività *già in possesso dell?Amministrazione finanziaria.
    *È sufficiente, in tal caso, che il codice **riguardante l?attività divenuta prevalente sia **indicato nel modello per la comunicazione **dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore **e nel relativo quadro della dichiarazione dei **redditi per la determinazione del reddito di **impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG) *e nella dichiarazione Iva (quadro VA)."
    3 -non hai contabilità separate
    Concludendo dato che l'attività prevalente diventa quella soggetti a parametri applicherai i parametri.
    [/LEFT]

    Primo punto. Ovviamente l'attività prevalente non l'ho decisa io, ma è quella risultante dai dati contabili (per questo avevo indicato 35 e 65%, sono le risultanze della contabilità). 🙂

    Secondo punto. *Si ricorda che non è, invece, *necessaria la dichiarazione di variazione
    *dati quando si verifica una modifica **della prevalenza nell?ambito di codici attività **già in possesso dell?Amministrazione finanziaria. *Il secondo codice attività è già in possesso dell'AdE essendo che se si intende codici attività Ateco già comunicati ebbene i due codici coesistono all'interno de certificato di attribuzione partita iva originario; infatti vennero indicati due codici attività, espressamente questi due. Non si hanno contabilità separate, per cui solo parametri.

    Grazie ancora. Saluti

    PS Assodato che bisogna fare i Parametri, nel programma ministeriale (Parametri 2009, giusto per provare ad inserire la ditta) immettendo nel quadro Ateco2007 il codice attività 47.91.10 mi chiede poi l'AtecoFin 1993....... che all'epoca non esisteva..... Ateco2004 per il 47.91.10 in corrispondenza era (controllando la tabella di raccordo) il 52.63.6 ... ma in Ateco1993 quel codice attività non era abbinato a nulla, forse perchè nel 1993 non vi erano vendite on line? 🙂 🙂 🙂

    In questi casi che si fa? Infatti il ministeriale non mi fa andare avanti nell'inserimento dei dati se prima non inserisco il dato relativo al codice attività che nel 1993 corrispondeva al 47.91.10!


  • Bannato User Attivo

    Ciao giordano, naturalmente l'attività prevalente deriva dalle risultanze contabili volevo solamente sottolineare che non è quella che deriva dalla dichiarazione presentata all'AE ma è quella "reale".
    Dato che i due codici sono già a conoscenza dell'AE non corri in sanzioni di nessun genere e in sede di dichiarazione indicherai l'attività prevalente e l'attività secondaria.
    Per il codice prova a inserirne uno del tipo "altra attività non specificata"


  • User Attivo

    @CONTE77 said:

    Ciao giordano, naturalmente l'attività prevalente deriva dalle risultanze contabili volevo solamente sottolineare che non è quella che deriva dalla dichiarazione presentata all'AE ma è quella "reale".
    Dato che i due codici sono già a conoscenza dell'AE non corri in sanzioni di nessun genere e in sede di dichiarazione indicherai l'attività prevalente e l'attività secondaria.
    Per il codice prova a inserirne uno del tipo "altra attività non specificata"

    Tutto ok, ci siamo capiti! 🙂

    CIAO, sono riuscito a trovarlo, sarebbe il 5261C (Ateco1993), adesso tutto a posto. Per le simulazioni tutto bene, non ci sono problemi di non congruità, per cui va bene così! L'importante è essere a posto con le scritture! 🙂

    Grazie


  • User Attivo

    @CONTE77 said:

    ....Ciao giordano, gli stui di settore per la multiattività sono stati eliminati nel 2007. Ad oggi devi compilare 2 studi per ogni attività se l'attività prevalente è inferiore al 70% dei ricavi, in caso contrario l'attività secondaria viene "assorbita" nello studio di settore della principale...

    *Tratto dal DM 11/2/2008 *del Ministero dell?Economia e delle Finanze

    Applicazione dello studio di settore
    Si individua l?attività prevalente come ricavi e si applica il solo studio di settore relativo a tale attività, inserendo anche i dati delle attività secondarie esercitate. Se l?attività prevalente è soggetta a parametri, si applicheranno i parametri.

    E fino a qui non ci piove! Nel mio caso vengono applicati i parametri! Sono congruo e va bene così; se però non lo fossi stato avrei dovuto adeguarmi versando all'Amm. Fin. il maggior ricavo stimato e l'IVA dovuta.

    *Utilizzabilità dello studio di settore ai fini dell?accertamento. Distinguiamo le seguenti ipotesi:

    • le attività secondarie producono ricavi non superiori al 30% dei ricavi totali: in tal caso l?Amministrazione finanziaria può utilizzare lo studio di settore in sede di accertamento;
    • le attività secondarie producono ricavi superiori al 30% (a partire dal 2008) dei ricavi totali: in tal caso l?Amministrazione finanziaria non può utilizzare lo studio di settore in sede di accertamento. Le risultanze dello studio possono essere utilizzate unicamente per selezionare i contribuenti da sottoporre ad indagini più approfondite.*

    Ne deduco che:

    1. Nel mio caso l'attività secondaria produce ricavi non superiori al 30% dei ricavi totali: l'Amm. Fin. può in sede di accertamento utilizzare gli SdS. Se sono congruo non ci saranno accertamenti, se non sono congruo mi devo adeguare, pena accertamento.

    2. Se l'attività secondaria avesse prodotto ricavi superiori al 30% dei ricavi totali l'Amm. Fin. non può utilizzare gli SdS in fase di accertamento. Per cui commercio elettronico 60.000? (prev.) e commercio al dettaglio 40.000? (sec.): in tal caso se sono congruo non ci saranno accertamenti, se non sono congruo e non mi adeguo l'Amm. Fin. può anche non rivalersi verso di me nè utilizzare gli SdS in fase di accertamento?

    Poi lo chiudiamo sto topic!! 🙂


  • Bannato User Attivo

    Noto con piacere che non sono il solo a rimanere in ufficio oltre l'orario "noramale" :D.
    Mi scarico subito la pagina del DM (non avevo idea che ci fosse scrito :)).

    1. è come dici tu, se sei congruo rientri nella lista dei controlli a campione, sesei non congruo rientri nel "libro nero";
    2. è come dici tu, il motivo è semplice:lo studio non è tarato per questi casi quindi i risultati sono non veritieri e pertanto inutilizzabili come prova ai fini dell'accertamento, PERO' qualche dipendente può fregarsene e ti tocca andare in commissione. Non sei immune dai contolli ma almeno non pssono utilizzare le risultanze dello studio come "testa di ponte".