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accertamento con adesione - sospensione termini
Ho ricevuto un an avviso di accertamento in materia di IVA, per il quale è avvenuta l'iscrizione a ruolo straordinario, ovvero la cartella di pagamento relativa è stata notificata prima del decorso dei 60 giorni canonici dalla notifica dell'atto.
Nei termini, ho presentato istanza di accertamento con adesione, che mi da diritto ad ulteriori 90 gg di tempo per la proposizione del ricorso.DOMANDA: secondo quanto affermato dall'art. 6, comma 3 del D.Lgs 218/1997, dovrei aver diritto non solo al maggior termine di 90 gg per la proposizione del ricorso, ma anche alla sospenzione della cartella di pagamento....ergo...l'equitalia, essendo il ruolo sospeso, non può iniziare alcuna procedura esecutiva prima del decorso dei 90 giorni dal momento della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione. E' corretto???
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La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende di 90 gg. il termine per l'impugnazione ovvero per il pagamento.
Dunque i termini vengono di conseguenza spostati in avanti nel tempo.
Oltretutto non mi è chiara l'iscrizione a ruolo prima del decorso dei 60 gg. Infatti in questo caso non siamo di fronte alla definitività dell'accertamento tale da giustificare l'iscrizione a ruolo.
Saluti.
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Quando l'Agenzia Entrate teme un "fondato pericolo per la riscossione" può procedere all'iscrizione a ruolo STRAORDINARIA ancor prima che l'atto di accertamento sia divenuto definitivo. Nel caso di specie...ho ricevuto la cartella dopo circa 50 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento.
Ciò che non capisco bene è se a seguito dell'istanza di accertamento con adesione ci sia una sospensione anche per la cartella dell'equitalia...secondo quanto dall'art. 6, comma 3 del D.Lgs 218/1997.
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E' verissimo (art. 15-bis DPR 602/73)
A questo punto per evitare spiacevoli conseguenze a mio avviso è preferibile abbandonare la procedura di accertamento con adesione e proporre ricorso.
Saluti.
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OK! Senz'altro proporro' ricorso...solo che i 60 gg della cartella scadono tra 10 gg, mentre i termini per il ricorso tra circa 40 gg....quindi il rompicapo è questo: la cartella è comunque sospesa, in forza di st'art. 6 dlgs 218/97, fino alla proposizione del ricorso, oppure tra 10 giorni l'equitalia è legittimata a procedere???
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Penso che non procederanno.
Saluti.
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Speriamo bene...ti ringrazio!!!