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Bonus sicurezza
Il bonus sicurezza può essere richiesto dalle piccole e medie imprese operanti nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande ma anche del commercio all'ingrosso e al dettaglio che effettuano nell'ambito della propria attività investimenti in sicurezza, come ad esempio quelli direttamente connessi alla installazione di sistemi di video sorveglianza. In particolare possono accedere al credito d'imposta:
- coloro che esercitano attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e attività di somministrazione di alimenti e bevande, rientranti nella definizione di piccole e medie imprese (decreto del ministro Attività produttive del 18 aprile 2005)
- coloro che esercitano, esclusivamente o prevalentemente, attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa (legge 1293/1957) e relativo regolamento di esecuzione (Dpr 1074/1958).
L'istanza di attribuzione del beneficio fiscale può essere presentata a partire dalle 10 del 2 febbraio.
Il credito d'imposta, per le Pmi, spetta entro il tetto dell'80% delle spese sostenute e, in ogni caso, per una somma non superiore a 3mila euro. Per chi esercita attività di rivendita di generi di monopolio, invece, il bonus spetta per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 nella misura dell'80% delle spese sostenute e, comunque, entro il limite massimo annuo di 1.000 euro.
I crediti d'imposta possono essere utilizzati, soltanto in compensazione, a decorrere dalla data in cui l'Agenzia delle Entrate comunica la concessione.