- Home
- Categorie
- Impresa, Fisco e Leggi
- Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva
- Decesso accomandatario SAS
-
Decesso accomandatario SAS
Buonasera a tutti, ho un dubbio e spero che qualcuno di voi possa aiutarmi.
SAS - Costituita da 2 soci accomandatari (25% a testa) e da 1 socio accomandante(50%).
Debiti per circa 30000 ?.
Un socio accomandatario è morto ed ha moglie e 2 figli.
Nello Statuto della società è presente l'articolo in cui è chiarita la posizione degli eredi e recita:"Nella ipotesi di decesso di uno dei soci la società continuerà ad operare solo con i soci superstiti.
Questi, acquisteranno la quota del socio defunto in parti eguali. La liquidazione agli eredi del socio defunto, avverrà con le stesse modalità ed i tempi espressi per il recesso (art. 9).
Gli eredi del socio defunto, anche se già titolari di quote sociali, potranno vantare solo un diritto di credito nei confronti della scoietà"La mia domanda è: gli eredi secondo la legge (nel caso in cui sia illeggittimo l'articolo sopra riportato) sono tenuti a pagare i debiti nel caso in cui i restanti soci volessero chiudere la società o metterla in liquidazione?
Grazie anticipatamente a chi riuscirà a chiarirmi la situazione.
Scurpy
-
Credo proprio di sì. Se gli eredi accettano con beneficio di inventario tutto l'asse ereditario, credo che i debiti saranno coperti quanto meno dagli attivi dell'asse.
Bisogna precisare che i debiti della società per prima cosa vanno saldati con quello che si raccoglie nella fase liquidatoria.
Attendo qualche collega, anche legale, specializzato in questioni ereditarie.
-
Lo statuto sociale nel caso specifico, lecitamente non permette il subentro nella compagine sociale da parte degli eredi, attribuendo meramente un diritto economico di credito nei confronti della società, ma non liberandoli a mio parere, nel caso i debiti sociali siano superiori rispetto all'attivo, nei confronti dei terzi creditori.
Nel caso gli altri soci non vogliano continuare l'attività, la società dovrà essere posta in liquidazione, ma nulla vieta che le quote degli altri soci possano invece essere acquisite dagli eredi del de cuius o da terzi.
Nel primo caso gli eredi dovranno, suggerisco caldamente, accettare l'eredità con beneficio d'inventario al fine di evitare che possano essere chiamati a rispondere anche con il loro patrimonio personale, dopo un'eventuale completa escussione del patrimonio sociale prima e personale del *de cuius *poi, da parte dei creditori sociali.