• Bannato User Attivo

    Trasporto merce DDT e fatturazione prestazione servizi

    Ho due dubbi:
    1 - dato che il trasporto della merce può essere effettuato anche senza il DDT a seguito , l'importante è che il fornitore lo invii al cliente entro le 24 del giorno del trasporto, se c'è un controllo dell'organo accertatore (Gdf, CC, Polizia, Vigili,...) in cosa incorro ? In una sanzione amministrativa? O non ho nessun problema? (ipotizzo trasporti in cui non sia obbligatoria la scheda di trasporto)
    2 - IVA prestazione di servizi: prima di oggi non mi ero mai posto nessun problema anche perchè non ho mai avuto casi di fatture di servizi emesse prima del pagamento, però leggendo la norma il diritto alla rivalsa/detrazione nasce al momento del pagamento (l'operazione è effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo) e viene anche riportato nel prospetto del frizzera 1A 09 pag. 77 quindi il mio dubbio (amletico) è se un prestatore di servizi emette fattura oggi con pagamento a 120 giorni l'iva quando è esigibile? Oggi o al momento del pagamento? e se ho dilazioni di pagamento cosa faccio scorporo l'iva da ogni pagamento come per l'iva per cassa?
    :?:?:?


  • User Attivo

    Ai fini dell'individuazione del "momento giusto", il requisito "oggettivo", ai fini dell'applicazione dell'imposta, è costituito dalla "cessione di beni" o dalla "prestazione di servizi"(articoli 2 e 3 del Dpr 633/72).
    Queste sole operazioni, con esclusione di alcune espressamente previste, permettono la concretizzazione dell'esigibilità dell'imposta, al verificarsi del requisito "soggettivo" (articoli 4 e 5 del Dpr 633/72).

    Sulla base del principio comunitario (articoli 5 e 6 della II direttiva), il legislatore nazionale ha stabilito che, per quanto riguarda le cessioni di beni, esse "si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili" (articolo 6, comma 1, Dpr 633/72).
    Viceversa, "le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo".
    In tal modo, il "momento" assume certezza e definizione, ma, mentre per le cessioni di beni ha una connotazione ovvia e palese, per le prestazioni di servizi si è dovuto scegliere un criterio che, in armonia con i principi comunitari, fa "decorrere le conseguenze fiscali di un atto economico posto in essere da un momento in cui hanno preso consistenza i suoi effetti finanziari, che peraltro, costituiscono anche base imponibile dell'operazione" (circolare 503951 del 3/12/75).

    Tuttavia, il "momento" può determinarsi anche anticipatamente rispetto al verificarsi degli eventi sopra descritti e ciò può avvenire quando "sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo", salvo che trattasi di assegnazioni in proprietà di case di abitazione effettuate da cooperative edilizie verso i soci, per i quali fa testo la data del rogito notarile (articolo 6, commi 4 e 2, lettera d-bis).
    Pertanto, "quando vengono incassati acconti anteriormente al fatto generatore, il loro incasso rende esigibile l'imposta, poiché i contraenti dimostrano in tal modo di volere trarre anticipatamente tutte le conseguenze finanziarie legate alla realizzazione del fatto generatore" (relazione di accompagnamento VI direttiva, risoluzione 503951/75).
    Quindi, "l'emissione della fattura, anteriormente alla consegna o spedizione dei beni, anticipa l'obbligo del pagamento dell'imposta" e il mancato pagamento della medesima è "una circostanza assolutamente ininfluente in quanto, a prescindere dal fatto che il committente inadempiente ha in ogni caso diritto a portare in detrazione l'imposta relativa a tali fatture, l'operazione si considera comunque effettuata ..." (risoluzioni 501635/73 e 411568/77).

    Riassumendo, l'evento finanziario è ininfluente, il diritto di esigere l'imposta che l'Erario ha verso il soggetto passivo si concretizza con l'emissione della fattura (senza prendere in considerazione la normativa dell'IVA ad esigibilità differita).


  • Bannato User Attivo

    [LEFT]Grazie alfofiore per la risposta tempestiva ed esauriente.
    Controllando i tuoi riferimenti mi sono accorto che nel frizzera T.U.I. è riportato tutto, dovevo solo leggere.
    Ne approfitto: per il primo quesito hai niente?
    Grazie.[/LEFT]


  • User Attivo

    Il Documento di Trasporto deve essere emesso, in due copie, prima della consegna o della spedizione della merce con l'indicazione degli elementi principali dell'operazione, e può essere spedito al destinatario anche via fax entro le ore 24 del giorno stesso.
    Quindi la norma prevede che il DDT possa non accompagnare il bene, ma se devi emetterlo prima dell'inizio della consegna, il consiglio è quello di farlo viaggiare con la merce.
    Anche perché, se gli Uomini in Verde effettuano un controllo e non trovano il DDT, forse vengono in Sede per effettuare una verifica, e perché dargli questi pretesti......


  • Bannato User Attivo

    Come prima grazie per la celerità.
    Avviene sempre così, il bene non si sposta se non è accompaganto da DDT. Grazie anche per le risposte che mi hanno soddisfatto due curiosità.