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Accertamento per mancata risposta questionario
Salve a tutti. A seguito mancata risposta a questionario inviato dall'Ade, ricevo avviso di accertamento ai sensi art.41 bis, in quanto l'ufficio si avvale dell'art.39, 2 comma, lettera d-bis.
E' stata presentata successivamente all'avviso di accertamento, istanza di annullamento, documentando che il reddito contestato era stato regolarmente dichiarato. L'ufficio nega l'accoglimento dell'istanza presentata sulla base di quanto stabilito dall.Art.32,: 2 comma, DPR 600/73.
Ora presento ricorso CTP, sostenendo che ai sensi del 4 comma sempre dell'art.32 del DPR 600/73 presento tutta la documentazione che per motivi non imputabilia al contribuente non ho potuto presentare a suo tempo. Non entro nel merito delle motivazioni che hanno impedito al contribuente di rispondere al questionario.
Qualcuno ha da dare qualche parere in merito oppure è incorso nella stessa casistica..? Sono obbligato a dimostrare ai giudici o all'Ade l'impossibilità che ha causato la non risposta al questionario oppure basta sostenere e contestualmente dichiarare quanto sostentuo dal omma 4 dell'art.32 DPR 600/73.????
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Vale quanto dettoti dall'amica Valeria nell'altro forum. La documentazione non è considerata in sede contenziosa. Devi essere bravo a dimostrare l'impossibilità a produrla.
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Grazie...
Ma hai magari qualche suggerimento interessante per dimostrarsi bravi a dimostrare...?!?! scusa per il gioco di parolo...
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Purtroppo no. La sola cosa che mi viene in mente e farsi dimostrare dall'ufficio quando e come è stato notificato e a chi il questionario.
Se mai il questionario è arrivato mai si poteva rispondere e/o allegare documentazione probatoria.
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Purtroppo no. Anzi ti dirò di più. Abbiamo dovuto ricercare direttamente presso l'ufficio postale il firmatario della ricevuta della raccomandata predisposta dall'AdE, ed era proprio il diretto interessato.
Però pensavo che potrebbero essere sati mille i motivi per cui non si fosse riuscitia a presentare i documenti. Pensavo che quanto stabilito dal comma 4 dell'art.32 DPR 600/73 fosse da intendersi come limite oltre il quale, il contribuente "menefreghista" non poteva andare, e cioè presentazione ricorso alla CTP. Tieni conto che però nel nostro caso, al ricevimento dell'avviso di accertamento ci si è attivati subito, presentando istanza annullamento completa di tutta la documentazione comprovante la correttezza dell'operato del contribuente rispetto a quanto contestato dall''ufficio.
Il questionatio non è stato snobbato, o meglio il contribuente non si è nemmeno reso conto di cosa potesse aver ricevuto a suo tempo. Pensa che tra virgolette "interrogato" da noi ha sostenuto di non aver mai ricevuto nulla.. Ha dovuto arrendersi solo davanti alla firma sulla ricevuta che gli è stata fatta vedere dal postino.