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Se un cliente non paga.... ?
Buongiorno,
ho creato un sito per un cliente, il quale, a sito ultimato, è letteralemente scomparso.
Le chiavi di accesso al sito le ho solo io, assieme al sito.
Secondo voi, cosa è il caso di fare?
Nonostante alcuni solleciti da parte mia, non ho ricevuto alcuna risposta.
Posso, quindi, rivendermi il sito a chi me ne fa richiesta?In termini di legge, a cosa andrei in contro?
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A chi è intestato il sito? Attento che quelli che fanno i furbi sui pagamenti tipicamente aspettano che tu faccia una mossa sbagliata per denunciare te: ricorda che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è illegale per cui prima di fare qualsiasi mossa per rivalerti sul cliente consultati con un legale.
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Effettivamente il dominio è intestato a loro!
Ma cosa posso fare io se questi non rispondono ad alcun tipo e ad alcuna forma di sollecitazione?
Il lavoro è stato fatto e consegnato.
Ora, infatti, ho dovuto oscurare il sito perchè - appunto - il sito era pronto, online, ma loro sono spariti.
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Il DOMINIO è loro ma il sito è TUO almeno sino a qundo non te lo pagano !
Poi dipende da quale contratto hai stipulato con loro e cosa prevede: iniza con inviargli una bella raccomandata con ricevuta di ritorno (A.R).
Fai sapere .
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Il sito è anche suo ma tipi del genere sono pronti a denunciarti per pirateria informatica se metti le mani sul server e anche l'hosting è intestato a loro per cui sarebbe importante sapere anche questo da Tarab.
Giustamente la raccomandata è la prima forma di contatto ufficiale dopo la quale non rimangono che le vie legali ribadendo che ogni passo va concordato con l'avvocato per evitare di finire cornuto e mazziato.
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Ciao ragazzi e grazie per le vostre risposte.
Allora: il sito è intestato a loro. Di questo sito, io sono l'admin-c , ovvero risulto anche in nell'intestazione, però solo come admin-c.
Non mi resta che contattarli di persona a questo punto.
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Nel caso più brutto, potrebbe essere morto il cliente, e forse è per quello che non ti ha più contattato. Scusatemi per la risposta.. ma è un ipotesi fra tante.
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Ciao. L'art. 1460 del codice civile vigente dal 1942 prevede l'eccezzione d'iandempimento: ovvero se tu non dai luogo alla tua prestazione e sei inadempiente, io posso rifiutarmi legittimamente di eseguire la mia controprestazione.
Pertanto, salvo il sollevare la predetta eccezione su impulso di parte (a mezzo raccomandata), nulla osta a sospnedere ogni tua attività, scaricare il sito predisposto e intimargli il pagamento a saldo.
OK?
Spero di esser stato utile.
Ciao.
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Grazie mille Avvocato.
Probabilmente seguirò il suo consiglio.