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    Tirocino Professionale - Nuove Regole

    Il regolamento - in vigore dal 31 ottobre prossimo - riscrive le modalità di effettuazione del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

    Il tirocinio (da effettuare presso un professionista iscritto all?Albo da almeno 5 anni) deve essere svolto con assiduità (per almeno 20 ore settimanali), diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale.

    Ogni professionista può accogliere nel proprio studio un numero massimo di due tirocinanti; è peraltro fatta salva la facoltà degli ordini territoriali di autorizzare la frequenza di un terzo praticante in casi particolari idoneamente documentati in relazione all'organizzazione dello studio e alle sue effettive capacità di provvedere alle esigenze formative del praticante.

    Tirocinio all'estero

    La frequenza presso il professionista può essere sostituita - per un periodo, unico ed ininterrotto, non superiore a 6 mesi - dalla frequenza, nel territorio di uno Stato membro UE, presso un soggetto abilitato all'esercizio di professioni equiparate a quella di dottore commercialista ed esperto contabile.

    La frequenza del tirocinante presso un professionista estero è preventivamente autorizzata dal Consiglio dell'ordine competente, su istanza del tirocinante accompagnata dal parere favorevole del professionista presso il quale si svolge il tirocinio.

    Tirocinio durante gli studi universitari

    Il tirocinio per l'accesso alla sezione A dell'Albo può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale. Due anni di tirocinio possono essere quindi svolti contestualmente al biennio di studi quando siano soddisfatte le condizioni minime fissate in via provvisoria - in attesa dell?adozione della convenzione quadro tra CNDCEC e Ministero dell'Istruzione, università e ricerca - con decreto di natura non regolamentare del Ministero.

    In ogni caso, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A «Commercialisti» dell'albo, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, con anzianità almeno quinquennale, nella sezione A Commercialisti dell'albo, dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.

    Libretto del tirocinio

    Sul libretto devono essere annotati in modo analitico:
    ?gli atti professionali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il praticante ha partecipato nel corso del semestre;
    ?le questioni professionali di maggior rilievo trattate nel corso del semestre.Il libretto del tirocinio, con l'annotazione del professionista attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute, deve essere depositato, a cura del praticante, presso la segreteria del Consiglio dell'ordine, ogni semestre (entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno), al fine del riconoscimento del periodo di tirocinio svolto, e al compimento del triennio di praticantato per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio.
    (C.M. Ministero istruzione, università e ricerca 07/08/2009, n. 143, G.U. 16/10/2009, n. 241)