• User Attivo

    Testate giornalistiche

    Buongiorno.
    Credo sia la sezione giusta, se non lo è me ne scuso in anticipo e chiedo ai moderatori di spostarmi.
    Ho un portale che piano piano stà diventando una vera e propria testata, in quanto, non solo io, ma anche altri utenti spontanei, scrivono e pubblicano informazioni e notizie sulla penisola sorrentina.
    Detto ciò, sono giunto alla conclusione, come da legge, di registrare il sito al tribunale come testata online.
    Leggo leggo, ma non riesco di preciso a trovare informazioni che non siano generiche, sui documenti che ci vogliono, e su come fare per reperirli.
    Se gentilmente qualcuno ha nozioni specifiche in merito lo ringrazio in anticipo.
    Premetto che non sono un giornalista.


  • Super User

    Ciao Amadeusorrento,

    secondo la legge n. 62 del 7 marzo 2001, che ha esteso la nozione di prodotto editoriale anche al mondo digitale, ?per prodotto editoriale si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici?.
    La medesima legge prevede che ?al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all' articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948?.
    L?articolo 2 della legge sulla stampa (la legge n. 47 del 1948) stabilisce che nella pubblicazione di tipo professionale devono essere presenti i dati utili all?individuazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione della pubblicazione medesima, cioè:

    • nome e domicilio dell?editore, se esiste;
    • nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile;
    • luogo e anno della pubblicazione;
    • nome e domicilio dello stampatore.

    Il direttore e il vice direttore responsabile devono essere giornalisti iscritti all?albo dei giornalisti.
    L?articolo 5 prevede la registrazione al registro della stampa tenuto presso la Cancelleria del Tribunale del luogo in cui la pubblicazione viene effettuata. A tal fine occorre il deposito di tutta una serie di documenti, alcuni meramente dichiarativi, altri comprovanti il possesso in capo al proprietario e al direttore (o al vice direttore responsabile) del possesso di determinati requisiti, tra cui l'essere iscritto all'albo dei giornalisti. E' preferibile chiedere direttamente in tribunale per questi adempimenti.
    L'iscrizione al R.O.C. (registro degli Operatori di Comunicazione), tenuto presso l?Autorità per le Garanzie nelle Comunicazione, è obbligatoria solo nell?ipotesi in cui il proprietario della pubblicazione voglia avvalersi delle forme di finanziamento previste dalla legge 62 del 2001.

    Queste sono le regole per una pubblicazione editoriale che vengono applicate anche alle pubblicazioni online, con i dovuti adattamenti.
    L?editore, il direttore e lo stampatore, quindi, saranno considerati i soggetti che immettono i dati nel sito o che siano indicati come i responsabili del sito stesso. Per quanto riguarda il luogo di pubblicazione non è ancora stato chiarito se esso coincide col luogo in cui risiede il server, oppure col luogo in cui si trova fisicamente il responsabile che immette i contenuti (la redazione), anche se la seconda ipotesi sembra la più giusta.
    Se si tratta di pubblicazione non periodica sarà quindi sufficiente indicare il nome e il domicilio dell?autore, e nome e domicilio del provider. In caso di pubblicazione periodica saranno necessari tutti i dati indicati nell?articolo 2 della legge sulla stampa, e sarà obbligatoria la registrazione presso il tribunale.
    Al fine di stabilire se si è in presenza di un giornale online, vale il requisito della periodicità e regolarità. Secondo il tribunale di Modica (sentenza dell'8 maggio 2008), un sito per essere sottoposto alla normativa della legge del 2001 deve avere pubblicazioni di articoli con periodicità regolare, un titolo identificativo (testata), e deve diffondere presso il pubblico informazioni legate all?attualità.


  • User Attivo

    Grazie 1000
    Io in verità pubblico quasi tutti i giorni ma non ho una scadenza regolare.
    I documenti di cui ho bisogno quindi me li darà direttamente il tribunale da quello che ho capito
    Grazie ancora