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liberatorie assegni impagati
Vorrei sapere se, in caso di pagamento tardivo di un assegno, il beneficiario è obbligato al rilascio della liberatoria a prescindere dalla richiesta del traente o è soltanto tenuto a rilasciarla su richiesta.
Mi confermate che il riferimento normativo è l'art. 8 della legge 386 del 15/12/90?
In tale articolo non si capisce se c'è un obbligo specifico oppure soltanto una facoltà. Mi sapete dire qualcosa di più preciso?