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liberatoria assegni impagati
Vorrei sapere se, in caso di pagamento tardivo di un assegno, il beneficiario è obbligato al rilascio della liberatoria a prescindere dalla richiesta del traente o è soltanto tenuto a rilasciarla su richiesta.
Mi confermate che il riferimento normativo è l'art. 8 della legge 386 del 15/12/90?
In tale articolo non si capisce se c'è un obbligo specifico oppure soltanto una facoltà. Mi sapete dire qualcosa di più preciso?
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Bisogna chiedere la liberatoria quando non si provvede a costituire la provvista in banca (importo facciale dell'assegno e penale del 10%) ma il debitore paga direttamente l'importo al suo creditore senza passare per la banca.
In tal caso la liberatoria serve quale prova del pagamento da presentare in banca ed evitare in tal modo l'iscrizione alla CAI.
Saluti.
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Deve rilasciarti un attestato di incasso della somma altrimenti potrebbe crearti dei problemi...