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    Esenzione IVA spedizioni postali.

    Salve, ho trovato un post molto interessante in un forum...che ne dite (specialmente ad Archimede2007, che in un post affermava il contrario).

    Fonte dal sito aicel
    Ecco cosa :

    Anticipazioni spese e rimborsi
    (art. 15, c. 1, n. 3, D.P.R. n. 633/1972)

    Sono escluse dalla base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.

    L'esclusione opera, pertanto, solo se chi anticipa le spese agisce in virtù di un mandato con rappresentanza conferito dal cessionario o dal committente in relazione ad una operazione principale (ris. 15.12.1990, n. 430084 e ris. 17.4.1996, n. 59/E) e se le spese sono documentate in modo dettagliato da apposite fatture rilasciate da terzi ed intestate direttamente al soggetto che anticipa le spese e al soggetto in nome e per conto del quale le spese sono sostenute (ris. 31.7.2003, n. 164/E).
    I rimborsi spese forfetari, non aventi alcun riferimento a documenti giustificativi, sono sempre imponibili se corrisposti a soggetti passivi IVA.

    Le spese postali di spedizione che sono contrattualmente poste a carico del cliente e documentate (anche dalle singole ricevute postali di spedizione) sono spese anticipate in nome e per conto del cliente medesimo e, quindi, escluse dalla base imponibile IVA (ris. 11.3.1977, n. 364698; ris. 19.5.1973, n. 502030);

    In sostanza** le spese postali non sono soggette ad IVA** purché sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:

    • che siano fatte in nome e per conto del soggetto a cui si chiede il rimborso delle spese stesse. Ciò significa che chi anticipa le spese deve agire in qualità di rappresentante della controparte: *deve essere specificato nel contratto di vendita
    • che siano regolarmente documentate. Pertanto è indispensabile che per ogni spesa esista un valido riferimento a un documento giustificativo.

    In fattura (o altro documento) dovrà essere riportato l'esatto importo anticipato in nome e per conto del cliente e il venditore dovrà essere in grado di produrre un riferimento valido.