• User Newbie

    Fattura intrastat

    Salve, ho un problema.
    Un azienda spagnola che vende un bene mobile ad un soggetto privato italiano (non passivo d'imposta)e glielo spedisce tramite corrieri come dovrà fatturare?
    Io credo che dovrà fatturare con Iva (spagnola al 16%) e non fare dichiarazione intrastat, ma sono un po' dubbiosa.
    Vi ringrazio in anticipo per le risposte.


  • User Newbie

    ES deve fatturare con IVA essendo IT non soggetto IVA.

    Questo vale x Acquisti e Cessioni nella Cee. (acquirente non soggetto iva)
    Aliquota Iva valida nel paese del fornitore.

    'Iva pagata, Iva risolta'

    Solo una nota:
    Nel ipotesi che l'acquirente fosse soggetto iva e riceve la fattura 'con iva' allora si apre uno scenario completamente diverso.

    saluti,
    Raimund - Padova


  • Super User

    Sono d'accordo.
    Saluti.


  • User Newbie

    ok grazie, quindi avevo capito giusto.
    Un'ultima domanda:
    esiste un limite di importo oltre il quale non si puo' andare?
    Nel senso, l'azienda spagnola fattura con iva(spagnola) a me (privato cittadino italiano) e fin qui tutto ok.
    Ho letto da qualche parte che se superi una certa soglia (ma dove la trovo scirtta?)sorge la necessità di avere un rapprestentante legale nel paese di destinazione del bene.
    Ma non capisco perchè e a cosa serve.
    Vi ringrazio in anticipo.
    Siete sempre attenti e tempestivi.


  • Super User

    Forse ti riferisci al rappresentante fiscale.
    In pratica se l'operazione rilevante ai fini IVA viene eseguita in Italia da un soggetto non residente, per adempiere agli obblighi IVA deve o identificarsi direttamente ovvero nominare un rappresentante fiscale che effettuerà per suo conto tali adempimenti.
    Saluti.


  • User Newbie
    1. Un privato rimane un privato

    2. Le soglie si riferiscono agli oggetti passivi non ai privati come citato nella precedenta risposta 'Iva pagata è Iva risolta' !

    3. La questione della rappresentanza fiscale poi non è un capitolo unico e le situazioni che si presentanto possono essere parecchie.

    Il rappresentante fiscale è una materia più articolata. Non è difficile da comprendere il principio ma le situazioni che si presentanto nella realtà sono parecchie.

    Comunque, senza andare troppo lontano cito l'esempio classico di Intrasystem

    Cessione/Vendita EXTRACEE con consegna merce a paese CEE

    La Rappresentanza Fiscale

    Un'azienda italiana A vende un bene all'azienda svizzera B con consegna dei beni all'azienda tedesca C, alla quale l'azienda svizzera B ha ceduto i beni.
    A) Azienda svizzera NON ha un domicilio fiscale nel paese Cee
    B) Azienda svizzera HA un domicilio fiscale nel paese CEE

    A)
    La circolare n. 13 del 23.02.1994 del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, ha chiarito che "nel caso proposto l'operatore residente non effettua nè una cessione all'esportazione, poichè i beni sono diretti ad altro Stato membro, nè un'operazione intracomunitaria, in quanto il suo cessionario è un soggetto extracomunitario". Nei confronti del cliente svizzero si emette fattura con addebito Iva, non recuperabile ai sensi dell'articolo 38-ter del Dpr n. 633/72. Infatti, l'acquirente extracomunitario, nel predisporre l'invio dei beni al proprio cliente tedesco, pone in una cessione di beni esistenti nel territorio dello Stato e perciò rilevanti ai fini IVA (articolo 7, comma 2) del Dpr 633/72. Non si tratta quindi di un'operazione intracomunitaria e non si deve, perciò, compilare l'intrastat.

    B)
    Invece, se lo svizzero nomina un suo rappresentante fiscale in un paese della Comunità, o acquisisce una partita Iva in un qualsiasi paese della Comunità, l'operazione diventa intracomunitaria.
    In particolare possono verificarsi tre situazioni:
    1)
    Nomina del rappresentante fiscale in Italia (o assunzione diretta di partita Iva in Italia): l'operatore italiano emette fattura non imponibile ai sensi dell'art. 58, comma 1) D.L. 331/93 e non compila l'intrastat essendo la cessione fatta tra due soggetti italiani, anche se effettuata in sospensione d'imposta. Il rappresentante fiscale dello svizzero emette fattura per cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'art. 41 comma 1) del D.L. 331/93 e compila l'intra cessioni (1-bis) sia ai fini fiscali sia ai fini statistici, nei confronti dell'operatore tedesco.
    2)
    Utilizzo di un proprio rappresentante fiscale che già operi in altro paese della comunità: l'operazione può essere considerata una "triangolare comunitaria".
    3)
    Nomina del rappresentante fiscale in Germania: l'operatore italiano emette nei confronti del rappresentante fiscale tedesco fattura non imponibile ai sensi dell'art. 41, comma 1) D.L. 331/93. Nella fattura è opportuno indicare chiaramente che la merce è destinata in Germania. Inoltre, l'operatore italiano compila l'Intra cessioni 1-bis, sia a fini fiscali sia a fini statistici. Analogamente il rappresentante fiscale tedesco pone in essere un'operazione fiscalmente rilevante in Germania e dovrà compilare l'Intra Acquisti (Intra-2bis).

    Nota:
    Riepilogando, e tenendo in considerazione quanto espressamente richiesto dall'operatore, la fattura deve essere intestata al rappresentante fiscale; il rappresentante fiscale, identificato con un codice Iva tedesco, può avere qualsiasi denominazione; pur dovendo inviare copia di fattura direttamente allo svizzero, soprattutto ai fini del pagamento, la stessa deve essere anche fatta pervenire al rappresentante fiscale tedesco ai fini della dichiarazione intrastat (non dimenticare che questo è un soggetto che opera su mandato dell'operatore svizzero e non si tratta del destinatario finale della merce che è, invece, il cliente finale dello svizzero); se il rappresentante fiscale tedesco non dichiara l'intra acquisti si verificherà uno scostamento, che segnalato alle Autorità tedesche, permetterebbe a quest'ultime di effettuare un controllo presso il rappresentante fiscale tedesco; non ci sarebbe nessuna conseguenza per l'operatore italiano che ha correttamente compilato l'Intra -cessioni, effettivamente spedito la merce nell'altro Stato membro e che lo possa dimostrare con adeguata documentazione. Si deve comunque tenere presente quanto previsto dall'art. 17 comma 2) del Dpr n. 633/72, cioè che l'azienda italiana può operare, ai fini Iva, con il rappresentante fiscale invece che direttamente con l'azienda svizzera a condizione che quest'ultima, prima di effettuare tale operazione, abbia dato comunicazione all'azienda italiana delle coordinate del proprio rappresentante fiscale.

    La rappresentanza fiscale acquista un importanza particolare quando trattasi di:
    QUADRANGOLAZIONI - Triangolazione a catena.

    Infatti il rappresentante fiscale 'elimina' uno dei 4 (si sostituisce) e quindi i 3 rimasti formano un 'Triangolo' detto ' Triangolazione' in Intrastat.

    DA PRIVATO LEI E' APPOSTO, se paga le fatture con l'iva !

    Un consiglio: usi la 'ricerca' del Forum, penso che potrà trovare diversi post che trattano gli argomenti di Suo interesse.

    Cordiali saluti,
    Forstmeier Raimund - Padova


  • User Newbie

    Grazie è stato gentilissimo e molto esauriente!!
    Quindi ricapitolando, la ditta spagnola può vendere anche 10.000, 20.000... euro di articoli(senza limiti) al mese a noi cittadini italiani, senza dover dichiarare niente, basta che ci sia l'iva spagnola.
    Una volta pagata la fattura+iva, sono a posto sia io cittadino italiano, sia la ditta spagnola.

    Perfetto?

    Grazie e buona serata!


  • User Newbie

    Penso che la mia risposta, 2 x , era chiara ed esplicità.

    Quello che deve fare Lei invece in Italia come acquirente, se non tiene questi valori come privato, lo deve sapere altrimenti non comprerebbe tali valori. E se fosse una storia diversa, si confidi con un commercialista.

    ----------- Per incertum infieri nequit. -----------

    Buona notte,

    Forstmeier Raimund - Padova
    (Intrasystem)


  • User Newbie

    Scusate se approfitto della discussione ma ho un caso simile per il quale non riesco a trovare la soluzione. O meglio la soluzione l'avrei pensata ma vorrei un vostro parere.

    ITA1 acquista merce da GER.
    Contestualmente vende la medesima merce a AUT con consegna in ITA2.
    Per cui ITA1 dice a GER di consegnare la merce direttamente a ITA2.
    Sostanzialmente la merce viaggia direttamente da GER a ITA2 senza transitare da ITA1 e senza alcuna lavorazione.

    A mio modestissimo parere, per il mio cliente ITA1 io farei in questo modo:
    a) ITA1 registra la fattura di acquisto da GER integrandola
    b) ITA1 emette fattura di vendita ad AUT con Iva in quanto trattasi di operazione italiana.

    Come vi comporteste in questo caso.