• User Newbie

    Numero iscrizione camera di commercio obbligatorio sul sito?

    Salve,
    vi ringrazio intanto per tutte le ottime risposte che, nel tempo, ho letto su questo forum.
    Vi pongo adesso un quesito fresco di giornata: stamani un cliente mi ha mandato una mail dicendomi che secondo una nuova legge c'è l'obbligo di indicare il numero di iscrizione alla camera di commercio dell'azienda su tutti i documenti pubblicitari - e vuole quindi che lo indichi sul suo sito.

    Volevo chiedervi lumi in proposito:

    • attualmente, su tutte le pagine del sito, indico ragione sociale e partita iva dell'azienda...devo aggiungere anche il numero di iscrizione alla camera di commercio?
    • Se sì, qual è la legge di riferimento? (così me la leggo)
    • Ci sono altri dati che per legge devo indicare sul sito, oltre alla partita iva etc?

    Grazie mille,
    E.


  • User

    Da quel che so la legge dovrebbe essere la 7.7.2009, n.88, c.d. "Comunitaria 2008" e l'articolo interessato dovrebbe essere il 2250.

    La domanda che mi pongo però è: ok l'obbligo di pubblicare questi dati, ma devono essere pubblicati tutti in homepage? in tutte le pagine? O basta che siano citati ad esempio in una sezione "dati aziendali"?


  • User

    Scusate se mi intrometto nella discussione; questi dati sono d'obbligo solo su siti commerciali?


  • User

    Se per commerciali intendi siti che vendono qualcosa, no.
    Infatti l'art.42, Legge n.88/2009 tratta degli "obblighi informativi a carico delle società", dove per società si intendono tutte le società di capitali (spa, srl, etc...)


  • User

    Grazie per il chiarimento 🙂


  • Super User

    La legge 88/2009, al comma 3 dell'art. 42, dispone invero che le sole società di capitali, Spa, Sapa e Srl, aventi a disposizione uno spazio elettronico destinato alla comunicazione, collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico hanno l?obbligo di fornire, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di seguito elencate.

    I dati obbligatori quindi saranno:

    • la sede della società
    • l?ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società risulta iscritta
    • il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese
    • lo stato di liquidazione a seguito di, eventuale, scioglimento della società
    • il capitale sociale nella somma versata e quale risulta esistentedall?ultimo bilancio
    • la sussistenza di un unico socio (società unipersonale), nel caso di Spa o Srl
      La Legge n. 88/2009 è entrata in vigore questa estate; il mancato rispetto di quanto ivi disposto, ai sensi dell?art. 2630 Codice Civile, vede conseguire alla società responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 Euro a 2065 Euro.

    Per completezza di esposizione riporto per esteso la norma modificativa del Codice Civile.

    Art. 42.
    (Disposizioni in materia di recepimento della direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita di taluni tipi di societa).

    1. All?articolo 2250 del codice civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
      «Gli atti delle societa costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali e obbligatoria l?iscrizione o il deposito, possono essere altresı pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunita europee, con traduzione giurata di un esperto.
      In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi
      possono avvalersene, salvo che la societa dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana. Le societa di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso
      tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma».

    2. All?articolo 2630, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «registro delle imprese» sono inserite le seguenti: « ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall?articolo 2250, primo, secondo,terzo e quarto comma,».

    Per l'effetto la norma non estende a società di persone o imprenditori individuali l'obbligo di indicare i propri dati.
    Spero di esser stato utile.
    Ciao.


  • User

    Grazie Shapur, veramente prezioso!
    Ne approfitto allora per chiedere qualche maggiore specifica se possibile, che riguarda essenzialmente le modalità di pubblicazione dei suddetti dati.
    Infatti nella domanda all'inizio del thread, mi chiedevo come, nell'ambito del sito web, questi dati devono essere pubblicati. Nel senso, questi devono essere pubblicati solamente nella homepage del sito? O devono comparire in tutte le pagine? Oppure basta che siano citati, ad esempio, in una apposita sezione che per comodità andremo a chiamare "dati aziendali"?

    Grazie fin d'ora per la disponibilità.


  • Super User

    Riciao.
    Mi vien da dire "risposta n. 3". Ovvero basta che risultino nel sito. Tuttavia, per avere la miglior sicurezza, cercherei di visibilizzarli in home per evitare che vi siano contestazioni sulla presenza o meno degli stessi.
    Ciao.


  • User

    Perfetto, grazie mille!
    Allora adotteremo la soluzione "Sezione Dati Aziendali".

    Grazie ancora, ciao
    ANDREA


  • User Attivo

    Innanzitutto ringrazio per la spiegazione, molto chiara e completa.
    Avrei soltanto una domanda, che si collega molto bene a questa discussione.

    Creando un'apposita sezione "dati aziendali", in cui inserire tutti i dati della SRL (sede della società, il numero di iscrizione al registro delle imprese, ecc.), rimane obbligatorio visualizzare nel footer della homepage il numero di partita IVA, come per qualunque sito legato ad un'azienda?


  • User

    Eh, bella domanda.
    Io ho optato per la soluzione di mantenerla comunque visibile in homepage, ma magari sentiamo se shapur ha qualche nozione ufficiale in merito.


  • Super User

    Ciao a tutti. L'indicazione del numero di PI nel footer (o in altra parte della homepage) è prescritto da altra norma che non si può ritenere assorbita dalla legge 88/2009.
    Resta quindi vigente l'obbligo di esporlo.
    Ciao.


  • User Attivo

    Ciao Shapur, grazie ancora per la chiarezza. Provvederò ad aggiornare i siti web interessati dalla nuova norma.


  • User Newbie

    Salve,
    saluto tutti perché è il mio primo post su questo forum.
    Ho trovato molto interessante la discussione e le risposte di shapur. Resta tuttavia un dubbio. Quando si parla di obbligo di fornire informazioni su > la sussistenza di un unico socio (società unipersonale), nel caso di Spa o Srl, nel caso di s.r.l. con due soci ed amministratore unico, è necessario specificare che non trattasi di s.r.l. a Socio Unico? E' sufficiente inserire solo la denominazione sociale NomeSocietà s.r.l. oppure sarebbe opportuno scrivere da qualche parte "società composta da due soci" oppure "società non a socio unico"?

    Grazie!


  • Moderatore

    Devi scrivere solo "DENOMINAZIONE S.R.L.".
    Occorre precisare con l'aggiunta di "a socio unico" o "unipersonale" solo nel caso in cui vi sia appunto un unico socio ed è in questo caso che il legislatore si preoccupa che a tale informazione sia data la dovuta evidenza.


  • Super User

    Confermo.
    Ciao.
    A.


  • User Newbie

    La risposta è arrivata velocissima. Grazie!


  • User

    Ciao a tutti!

    ho letto che sia la p.Iva che questi nuovi "Dati Aziendali" vanno inseriti in firma anche nelle email.

    E' vero?


  • Moderatore

    Si, corretto.


  • User

    Ciao Michelini, Grazie!