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Se per commerciali intendi siti che vendono qualcosa, no.
Infatti l'art.42, Legge n.88/2009 tratta degli "obblighi informativi a carico delle società", dove per società si intendono tutte le società di capitali (spa, srl, etc...)
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Grazie per il chiarimento
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La legge 88/2009, al comma 3 dell'art. 42, dispone invero che le sole società di capitali, Spa, Sapa e Srl, aventi a disposizione uno spazio elettronico destinato alla comunicazione, collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico hanno l?obbligo di fornire, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di seguito elencate.
I dati obbligatori quindi saranno:
- la sede della società
- l?ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società risulta iscritta
- il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese
- lo stato di liquidazione a seguito di, eventuale, scioglimento della società
- il capitale sociale nella somma versata e quale risulta esistentedall?ultimo bilancio
- la sussistenza di un unico socio (società unipersonale), nel caso di Spa o Srl
La Legge n. 88/2009 è entrata in vigore questa estate; il mancato rispetto di quanto ivi disposto, ai sensi dell?art. 2630 Codice Civile, vede conseguire alla società responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 Euro a 2065 Euro.
Per completezza di esposizione riporto per esteso la norma modificativa del Codice Civile.
Art. 42.
(Disposizioni in materia di recepimento della direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicitadi taluni tipi di societa
).-
All?articolo 2250 del codice civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
«Gli atti delle societacostituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali e
obbligatoria l?iscrizione o il deposito, possono essere altresıpubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunita
europee, con traduzione giurata di un esperto.
In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi
possono avvalersene, salvo che la societadimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana. Le societa
di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso
tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma». -
All?articolo 2630, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «registro delle imprese» sono inserite le seguenti: « ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall?articolo 2250, primo, secondo,terzo e quarto comma,».
Per l'effetto la norma non estende a società di persone o imprenditori individuali l'obbligo di indicare i propri dati.
Spero di esser stato utile.
Ciao.
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Grazie Shapur, veramente prezioso!
Ne approfitto allora per chiedere qualche maggiore specifica se possibile, che riguarda essenzialmente le modalità di pubblicazione dei suddetti dati.
Infatti nella domanda all'inizio del thread, mi chiedevo come, nell'ambito del sito web, questi dati devono essere pubblicati. Nel senso, questi devono essere pubblicati solamente nella homepage del sito? O devono comparire in tutte le pagine? Oppure basta che siano citati, ad esempio, in una apposita sezione che per comodità andremo a chiamare "dati aziendali"?Grazie fin d'ora per la disponibilità.
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Riciao.
Mi vien da dire "risposta n. 3". Ovvero basta che risultino nel sito. Tuttavia, per avere la miglior sicurezza, cercherei di visibilizzarli in home per evitare che vi siano contestazioni sulla presenza o meno degli stessi.
Ciao.
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Perfetto, grazie mille!
Allora adotteremo la soluzione "Sezione Dati Aziendali".Grazie ancora, ciao
ANDREA
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Innanzitutto ringrazio per la spiegazione, molto chiara e completa.
Avrei soltanto una domanda, che si collega molto bene a questa discussione.Creando un'apposita sezione "dati aziendali", in cui inserire tutti i dati della SRL (sede della società, il numero di iscrizione al registro delle imprese, ecc.), rimane obbligatorio visualizzare nel footer della homepage il numero di partita IVA, come per qualunque sito legato ad un'azienda?
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Eh, bella domanda.
Io ho optato per la soluzione di mantenerla comunque visibile in homepage, ma magari sentiamo se shapur ha qualche nozione ufficiale in merito.
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Ciao a tutti. L'indicazione del numero di PI nel footer (o in altra parte della homepage) è prescritto da altra norma che non si può ritenere assorbita dalla legge 88/2009.
Resta quindi vigente l'obbligo di esporlo.
Ciao.
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Ciao Shapur, grazie ancora per la chiarezza. Provvederò ad aggiornare i siti web interessati dalla nuova norma.
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Salve,
saluto tutti perché è il mio primo post su questo forum.
Ho trovato molto interessante la discussione e le risposte di shapur. Resta tuttavia un dubbio. Quando si parla di obbligo di fornire informazioni su > la sussistenza di un unico socio (società unipersonale), nel caso di Spa o Srl, nel caso di s.r.l. con due soci ed amministratore unico, è necessario specificare che non trattasi di s.r.l. a Socio Unico? E' sufficiente inserire solo la denominazione sociale NomeSocietà s.r.l. oppure sarebbe opportuno scrivere da qualche parte "società composta da due soci" oppure "società non a socio unico"?Grazie!
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Devi scrivere solo "DENOMINAZIONE S.R.L.".
Occorre precisare con l'aggiunta di "a socio unico" o "unipersonale" solo nel caso in cui vi sia appunto un unico socio ed è in questo caso che il legislatore si preoccupa che a tale informazione sia data la dovuta evidenza.
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Confermo.
Ciao.
A.
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La risposta è arrivata velocissima. Grazie!
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Ciao a tutti!
ho letto che sia la p.Iva che questi nuovi "Dati Aziendali" vanno inseriti in firma anche nelle email.
E' vero?
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Si, corretto.
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Ciao Michelini, Grazie!
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Scusami, hai la fonte normativa di quello che citi?
Grazie.
Ciao.
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Intendi sull'indicazione dei dati nelle e-mail?
Ho letto da più parti sull'equiparazione delle e-mail alla corrispondenza tradizionale. Il nuovo riferimento al web dell'art. 2250 c.c. va anche secondo me interpretato in questo modo.
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Vi ringrazio per le utili informazioni che ci state dando
Saluti