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    Art. 2250: indicazioni nei siti web.

    Con la Legge Comunitaria 88 del 2009 (pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009) sono state recepiti alcuni obblighi comunitari. In particolare segnalo le modifiche introdotte all'art. 2250 del codice Civile, che ho evidenziato.

    **Art. 2250. Indicazione negli atti e nella corrispondenza. **

    Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell?iscrizione nel registro delle imprese [2188]devono essere indicati la sede della società e l?ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta [2199, 2200] e il numero d?iscrizione.

    Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall?ultimo bilancio.

    Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione [2484 ss.].

    Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.

    Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l?iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto (1).

    In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana (1).

    Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma (1).

    (1) Comma aggiunto ex art. 42, c. 1, l. 7-7-2009, n. 88 (legge comunitaria 2008).

    Questo significa che le società di capitali sono tenute ad aggiornare i propri siti web con le seguenti informazioni:

    • sede;
    • numero di iscrizione e ufficio del Registro Imprese presso cui l'impresa è iscritta;
    • capitale sottoscritto e capitale versato in base all'ultimo bilancio;
    • lo stato di liquidazione, se in corso;
    • l'eventuale dicitura "a socio unico".

    Tali dati dovevano già essere presenti negli atti e nella corrispondenza.

    In caso di mancato adeguamento, le sanzioni sono quelle previste dall'articolo 2630, anch'esso modificato dalla L. 88/09:

    Art. 2630. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi.

    Chiunque, essendovi tenuto per legge [2194, 2296, 2309, 2330, 2378, 2383, 2385, 2400, 2406, 2520, 2524, 2612, 2615bis] a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese [2188], ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall?articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, (1) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ? 206 a ? 2.065 [2640].

    Se si tratta di omesso deposito dei bilanci [2435], la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

    (1) Parole inserite ex art. 42, c. 2, l. 7-7-2009, n. 88 (legge comunitaria 2008).

    Attenzione ad un particolare: nell'art. 2250 ho evidenziato l'espressione "uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico" perché, essendo una espressione generica, sembra ricomprendere molte forme di presenza sul web, ivi compresi i profili nei social networks.