• User Newbie

    interpretazione agevolazione prima casa per separati non assegnatari

    Buongiorno a tutti gli utenti,
    desidererei avere un aiuto relativamente all'interpretazione del seguente criterio del TUIR per ottenere l'agevolazione per l'acquisto prima casa:

    " non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale,
    di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione,
    acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l?acquisto della prima casa".

    Il mio dubbio deriva dal fatto che nel 1999 ho acquistato, in regime di separazione dei beni, una casa con la mia ex moglie.
    Dal 2008 sono separato e il Tribunale le ha assegnato definitivamente la casa coniugale poiché c'è un figlio minore.
    A questo punto, non avendo più il possesso né potendo godere del bene, è giustificabile la richiesta di fruire nuovamente dell'imposta agevolata prima casa, in caso di mio acquisto in altro comune?
    Ciò è determinante anche per tante cose, quali il regime fiscale da applicare al mutuo, l'ICI, l'anticipazione del TFR etc etc...
    Purtroppo, la normativa attualmente vigente in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa è quella prevista dal T.U.I.R. che non prevede ancora il caso specifico del genitore non assegnatario dell'unità immobiliare: quindi con le regole odierne, un eventuale altro acquisto sconterebbe l'imposta di registro ovvero l'IVA rispettivamente al 7% od al 10% (anziché rispettivamente al 3% od al 4% in presenza dei requisiti prima casa...) oltre che l'imposta sostitutiva sui mutui al 2% anziché lo 0,25%... La compravendita oggi sarebbe piuttosto onerosa... Anche le agevolazioni sull'ICI permangono solo nel caso in cui il coniuge separaro non assegnatario non possieda altro immobile destinato ad abitazione principale nello stesso Comune della casa coniugale assegnata.
    Quali sono le possibili conseguenze penali e civili di una dichiarazione inesatta davanti al notaio, in tale controversa situazione che penalizza soprattutto i coniugi separati non affidatari?
    Segnalo inoltre che è depositata in Parlamento la proposta di legge n.1757 con primo firmatario l'On. Gabriella Giammanco già dall'8 ottobre 2008 ed assegnato alla VI Commissione Finanze il 13 gennaio 2009. Purtroppo da questa non stato ancora discusso. Tale proposta intende apportare le opportune modifiche al TUIR e altre disposizioni tributarie in favore del coniuge non assegnatario dell'abitazione familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.
    Sarà anche questione di tempo, ma per quanto i separati non assegnatari dell'abitazione coniugale (circa il 97 % uomini) dovranno subire questa ennesima vessazione?

    Grazie a tutti per l'attenzione e per i suggerimenti che vorrete darmi.


  • User Attivo

    A mio parere, dato che la normativa non ha previsto il caso in oggetto, chiederei al notaio l'applicazione dell'agevolazione precisando che il richiedente è persona separata/divorziata, non assegnataria dell'abitazione principale, che su tale immobile grava un diritto di abitazione al 100% dell'ex coniuge e precisando che tale caso non è stato previsto dalla normativa.
    Umanamente hai sicuramente il diritto ad avere l'agevolazione, ma come spesso accade la legge non è uguale per tutti. Quindi per concludere, questo è il mio parere ma sarebbe utile che tu ne parlassi direttamente con il notaio.


  • User Newbie

    Ringrazio ziggytoo per la risposta: in accordo col notaio ho deciso di pagare le imposte come seconda casa, ma di citare nell'atto l'eventualità di richiedere successivamente, ove possibile, le agevolazioni.

    Ciao