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tutela nella realizzazione di cataloghi o brochure
Nel caso di realizzazione di cataloghi o brochure la proprietaria dell'opera è la ditta commissionatrice o il grafico e il fotografo? e i file nativi devono essere obbligatoriamente messi a disposizione della committente oppure no?
Leggendo la legge sul diritto d'autore esattamente nell'articolo 88 ho potuto capire che non sono considerate foto sotto tutela quelle fatte ad uso commerciale (Ad esempio foto di borse per un catalogo) o sbaglio?
Per quanto invece riguarda il layout grafico non ho capito se possa rientrare nell'art. 122 e successivi oppure se anche questo non può essere considerato tutelato dal diritto d'autore e quindi di proprietà esclusiva dell'azienda committente...
Grazie mille a chiunque scioglierà il mio arcano e una buona giornata!
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Inserisco i due articoli:
L. 22 aprile 1941, n. 633 .
Art. 88
Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.
La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di
fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.122
Il contratto di edizione «a termine» conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di
edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità, del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:
enciclopedie, dizionari;
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale;
lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfoniche.
In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.- L'autore è obbligato:
- a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda
troppo difficile o costosa la stampa; - a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate
dall'uso.
- L'editore è obbligato:
- a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima,
se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica
editoriale; - a pagare all'autore i compensi pattuiti.