- Home
- Categorie
- Impresa, Fisco e Leggi
- Consulenza Legale
- Periodo di prova ente locale
-
Periodo di prova ente locale
In ottobre mi sono licenziato dal mio posto di lavoro in un ente locale perché ho vinto un concorso presso un altro ente locale. Nella lettera di dimissioni ho scritto che sono risultato vincitore di un concorso presso altra pubblica Amministrazione, e l?ente di provenienza, nella propria presa d?atto delle dimissioni, ha ripreso la medesima dicitura. Prima di iniziare il mio nuovo lavoro ho interrotto il mio rapporto di lavoro per circa 3 giorni creando una soluzione di continuità.
Ora, per motivi personali, vorrei tornare nel precedente ente locale ai sensi dell'art. 20 del CCNL del 14.9.2000, "Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l?ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo"
ma mi è stato risposto che non è possibile a causa dell'interruzione di 3 giorni sulla base del parere ARAN 795-14bisE5: "Il diritto del dipendente alla conservazione del posto, previsto dall?art. 14 bis, comma 9, del CCNL del 6/7/1995 e successive modifiche, spetta anche nel caso in cui tra la risoluzione del primo rapporto di lavoro e l?inizio del secondo vi sia un?interruzione di uno o di qualche giorno?
*La questione, per la rilevanza rivestita, è stata sottoposta al Tavolo di coordinamento giuridico operante presso questa Agenzia che ritiene che alla base della disciplina contrattuale dell?art. 14-bis del CCNL del 6/7/1995 e successive modifiche vi sia la considerazione, evidente ma tacita, della necessaria continuità del rapporto di lavoro, nel senso che il passaggio del dipendente dall?ente di originaria appartenenza al nuovo debba avvenire senza soluzione di continuità. *
Proprio tale continuità giustificherebbe la possibilità di riconoscere il diritto del dipendente alla conservazione del posto presso l?ente di appartenenza, ai sensi del comma 9 dell?art. 14-bis del CCNL del 6/7/1995, per tutta la durata del periodo di prova presso il nuovo datore di lavoro pubblico.
*Conseguentemente, se viene meno tale continuità (con un?interruzione anche di un solo giorno) l?originario rapporto di lavoro si estingue completamente e definitivamente, con la ulteriore conseguenza anche dell?impossibilità di applicazione del beneficio previsto dalla clausola contrattuale del sopra citato art. 14-bis del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni" *
È legittimo il comportamento del precedente ente e, soprattutto, la risposta può essere basata solamente su un "parere"?
Premetto che il precedente Ente, per propria scelta, non accetta ricostruzioni di rapporti ai sensi dell?art. 26 del CCNL del 14.9.2000
Grazie