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Regime dei minimi + fatturazione a soggetti esteri
Buongiorno a tutti.
Vi scrivo per sottoporvi il seguente quesito:
attualmente sono dipendente con un contratto part-time (80%) a tempo determinato (sostituzione maternità) in un'agenzia di traduzione e vorrei quindi aprire la P.IVA per iniziare a crearmi un mio portafoglio clienti.
Sono stata all'agenzia delle entrate che mi ha spiegato che il regime agevolato per nuove iniziative (forfetino) mi è precluso, visto che già lavoro nel settore della traduzione e durante gli studi avevo effettuato alcune traduzioni per agenzie come prestazioni occasionali;
il regime dei minimi sembrerebbe la soluzione ideale, ma prevede che non ci siano "Cessioni all'esportazione"; ora, ho fatto numerose ricerche in Internet e le interpretazioni sono molto confuse.
C'è qualcuno che saprebbe dirmi con certezza se le traduzioni e gli interpretariati all'estero rientrano in questa categoria e, in caso negativo, perché no?Grazie a tutti per l'aiuto
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Se le prestazioni sono svolte fuori Ue non puoi aderire al regime dei minimi.
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Ciao carissima,
anche io sono in dubbio come te. Da una parte vi è questo:
"Il Legislatore nazionale precisa all'art. 3, c. 1, D.P.R. 633/1972 che, affinché un'operazione sia rilevante ai fini dell'applicazione del tributo come "prestazione di servizi", debba consistere in una prestazione a titolo oneroso, resa in dipendenza di alcuni dei contratti tipici di cui al Codice civile e, in via più generale, in adempimento di un'obbligazione di fare, non fare o permettere, indipendentemente dalla sua fonte, sia essa un rapporto negoziale o un atto amministrativo.Sussistono, però, profili di maggiore criticità in riferimento alle prestazioni di servizi "internazionali".
PRINCIPIO di TERRITORIALITA': come noto, il nostro sistema tributario è improntato sul principio della territorialità che, insieme al requisito soggettivo e a quello oggettivo, costituisce il presupposto per l'applicazione dell'Iva. L'art. 7 D.P.R. 633/1972, in particolare, da un lato descrive confini territoriali nazionali e dall'altro determina i criteri in base ai quali è possibile configurare un'operazione come "territoriale" e, dunque, imponibile.
In riferimento alle prestazioni di servizi, l'art. 7, c. 3, D.P.R. 633/1972 stabilisce che il criterio di collegamento ai fini della determinazione della rilevanza dell'operazione in tema di Iva è rappresentato dal luogo in cui si trova il soggetto prestatore.
Più precisamente, il citato art. 7, c. 3, sancisce il generale principio in base al quale una prestazione di servizi si ritiene territorialmente rilevante laddove sia resa:
- da un soggetto passivo di imposta che nel territorio nazionale ha il domicilio (la sede legale, se si tratta di persona giuridica) o la residenza (la sede effettiva, se si tratta di persona giuridica) qualora non abbia stabilito all'estero il proprio domicilio, ad eccezione dei servizi resi dal medesimo soggetto fuori dal territorio nazionale per il tramite di una propria stabile organizzazione costituita all'estero;
- da un soggetto che non ha domicilio (o sede legale) in Italia per il tramite di una propria stabile organizzazione costituita in Italia.
DEROGHE alla TERRITORIALITA': a fianco della citata regola generale, il Legislatore ha dettato, nel successivo c. 4 dell'art. 7, una serie di ipotesi in cui, in deroga al principio generale dettato nel comma precedente, vengono individuati una vasta congerie di diversi criteri di collegamento che ancorano una prestazione di servizi nel territorio nazionale, rendendole rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo.
I criteri di collegamento dettati dall'art. 7, c. 4, possono essere sintetizzati come segue:
a) prestazioni di servizi relative a beni immobili siti nel territorio dello Stato (rileva il sito dell'immobile);
b) prestazioni di servizi eseguite in Italia:- se sono relative a beni mobili situati in Italia;
- se si tratta di prestazioni di carattere culturale, scientifico, artistico, ricreativo, sportivo e didattico;
- se si tratta di prestazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie a trasporti di beni;
c) prestazioni di trasporto in proporzione alla distanza percorsa;
d) luogo di domicilio o residenza del committente, limitatamente a date specifiche categorie di servizi (concessioni, cessioni e licenze relative a diritti d'autore; prestazioni pubblicitarie, di assistenza tecnica e legale; operazioni bancarie, finanziarie e assicurative; prestazioni relative a prestiti di personale; leasing, noleggio di beni diversi dai mezzi di trasporto; servizi di telecomunicazione, elaborazione e fornitura di dati; servizi di radiodiffusione e televisione -fino al 2006- ecc.).
Le operazioni indicate nella citata lettera d) possono dunque essere considerate prestazioni di servizio internazionale poiché, limitatamente alle categorie ivi prescritte, il criterio di collegamento viene traslato in capo al soggetto committente o in riferimento al luogo di utilizzazione del servizio stesso quando le parti contraenti siano domiciliate o residenti in Paesi diversi.
Io prendo ad esempio l'elaborazione e fornitura di dati che è la più simile al mio caso...quindi prima dicono che in base al luogo in cui si effettua la prestazione (quindi io che lavoro da casa tramite pc) viene stabilita la territorialità... quindi sarebbe operazione svolta in Italia...
poi invece dicono che è servizio internazionale perchè lo utilizzano all'estero...
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Puoi aderire al regime dei minimi e selezionare i clienti (solo comunitari), magari collaborare con qualche agenzia (Italiana o comunque di un paese UE) e vedere come va, se vedi che potresti guadagnare molto anche Extra-Cee, nulla ti vieta in futuro di passare al regime ordinario.
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Premesso che andrebbe approfondita la questione dell'incompatibilità con il regime del forfettino, non è comunque detto che un regime agevolato, con imposta sostitutiva, sia necessariamente migliore del regime ordinario (semplificato). Ha provato ad esporre le sue necessità ad un commercialista? Saluti