- Home
- Categorie
- Impresa, Fisco e Leggi
- Consulenza Fiscale
- Accomandante perseguitato da Equitalia
-
Accomandante perseguitato da Equitalia
Il caso riguarda la Società M______e di R__y B____i e Co. Sas di Empoli, capitale sociale 5.000.000 lire, attualmente 2.500 ? circa.
In cui sono accomandante per il 20% del capitale sociale circa 516 ?-Abbiamo avuto l?accertamento fiscale per gli anni 2003 e 2004, trovati non congrui con gli studi di settore. La società è in liquidazione da oltre 4 anni.
Io ho già pagato le sanzioni spettanti alla mia quota parte, ma adesso l? Ag.En. ha messo ha ruolo e dato mandato ad Equitalia di recuperare le somme non versate sulla pratica oltre 5000 ?, riguardante la società suddetta,di cui è accomandatario unico il mio socio. Lui risponde, secondo il c.c., in modo illimitato, mentre io come accomandante dovrei rispondere di un massimo equivalente al capitale sociale sottoscritto, ovvero di ? 516 . Invece Equitalia mi chiede di far fronte a questo debito in prima persona come coobbligato e solidale sulle obbligazioni della società-
In realtà, potrei essere coobbligato e solidale e perdere quindi la responsabilità limitata, solo nel caso di aver preso parte attiva nella direzione amministrativa, cosa che non è mai avvenuta.Perchè si rivolgono a me senza tenere conto dello statuo sociale e delle tutele garantite dal c.c.? :bho:
Mi resta solo di fare ricorso al tribunale provinciale tributario? con quali possibilità?
Grazie mille a chi vorrà sollevarni da un incubo
-
Se non ho capito male alla s.a.s. (in liquidazione) sono stati notificati degli avvisi di accertamento da studi di settore per gli anni 2003-2004. Inoltre ai soci dovrebbero essere stati notificati gli avvisi di accertamento relativi alla società mentre sicuramente sono stati notificati gli avvisi di accertamento personali per l'attribuzione dei conseguenti maggiori utili accertati in capo alla s.a.s. ex art. 5 del TUIR. In tale occasione bisognava valutare se impugnare o meno gli atti notificati. Nel caso si fosse deciso di impugnarli il liquidatore avrebbe dovuto impugnare gli avvisi di accertamento notificati alla società mentre i soci, sia l'accomandante che l'accomandatario, avrebbero dovuto impugnare i loro atti personali rifacendosi alle motivazioni addotte nel ricorso presentato dal liquidatore della società. Ora presumo che tutto ciò non sia stato fatto ma l'accomandante ha provveduto a saldare il proprio debito con il fisco pagando quanto indicato nell'avviso di accertamento notificato a suo nome. L'avviso di accertamento relativo alla società (IVA e IRAP), non essendo stato impugnato nei termini, è diventato esecutivo per cui l'Agenzia delle Entrate ha iscritto a ruolo le somme pretese ed Equitalia ha provveduto a notificare (presumo) la cartella esattoriale. Il problema è che la notifica al socio accomandante è da ritenersi errata sulla base del disposto dell'art. 2313 del c.c. secondo il quale per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono solo nei limiti della quota conferita. Anche l'obbligazione tributaria è da ritenersi senza dubbio obbligazione sociale. I soci accomandanti, pertanto, non sono responsabili per le obbligazioni societarie e qualora vi fosse responsabilità solidale tra socio e società questa coinvolge senza dubbio il socio accomandatario e non l'accomandante (CTP Vicenza, Ordinanza n. 79 del 22/07/2008).
Di conseguenza dovresti impugnare la cartella esattoriale dichiarando la carenza di legittimazione in quanto socio accomandante.
Saluti.
-
Grazie Rubis per la vs. dettagliata e competente risposta.
Per completezza: facemmo ricorso nel 2006 per il solo anno tributario 2003, al Tribunale Prov. Tributario, ma perdemmo il ricorso. L'unica cosa fatta è stata pagare, mentre il mio ex-socio "sembra" che, non abbia mai pagato quanto richiesto, per le sanzioni a carico della società.
Un commercialista, mi dice che, la richiesta di Equitalia è completamente fuori luogo, in quanto io come accomandante risponderei solo dell'IRPEF e non dell'IVA e dell'IRAP come contestato dalla cartella!
Aggiungendo con qualche insicurezza, che:
la scelta è tra, fare l'autotutela entro 60 gg, con il rischio di non fare in tempo a fare ricorso, in caso di risposta tardiva (entro 90 gg). Oppure, fare ricorso al T.P.T. ma col rischio di pagare le spese intorno ai 4000 euro.
-
Ha ragione il commercialista, su questo punto penso non ci siano dubbi: per le imposte accertate alla società te non sei responsabile.
Potresti anche intraprendere la strada della presentazione dell'istanza di annullamento dell'atto in autotutela, chissà bonariamente l'ufficio capisse di aver sbagliato procedendo all'annullamento dello stesso; però tieni presente che l'autotutela **non sospende i termini per poter presentare il ricorso **per cui sei comunque obbligato ad impugnare la cartella perché se non lo fai l'atto, decorsi i 60 gg. dalla notifica, diventa esecutivo ed Equitalia potrebbe iniziare l'avvio delle procedure di recupero del credito.
Solitamente quando l'ufficio annulla un atto in autotela e si è in pendenza di giudizio provvede a depositre in Commissione istanza di cessazione della materia del contendere e a quel punto il giudizio si estinguerà con decreto emesso dal Presidente della Commissione Tributaria.
Saluti.