• User Attivo

    controllo codice fiscale per fattura

    Salve,

    sono in regime di contribuente minimo e sto avviando un sito dove vendere a privati un servizio (realizzazione sito internet personalizzato).

    Nel modulo di ordine richiedo il codice fiscale (per effettuare la fattura) ma sono obbligata a controllare la sua esattezza? (ho anche una pagina di conferma dei dati immessi)

    Grazie


  • User Attivo

    La comunicazione del corretto numero di Cod. Fiscale è a carico del cliente, se richiesto dalla norma. Oggi quasi tutti i programmi di contabilità, di fatturazione, ecc. hanno il programma di controllo formale del codice fiscale. Se il codice non viene accettato dal programma ti conviene non fare forzature e chiedere il codice corretto. Se ti accorgi in altro modo che il codice è errato devi avere lo stesso comportamento. Conviene spendere tempo per una telefonata o una email per non trovarsi successivamente a correggere l'errore.
    Comunque il codice fiscale non è un elemento obbligatorio da inserire in fattura.
    Saluti


  • User Attivo

    Nel mio caso non sto utilizzando un programma gestionale o simile ma sto realizzando un sito internet dove a fronte di un ordine richiedo il codice fiscale (si tratta di vendita a privati e non ditte, quindi senza partita iva) per poter fare poi la fattura.

    Mi chiedevo se a fronte di una richiesta di un ordine lo devo annullare se il codice fiscale non è corretto (dopotutto io faccio vedere anche una pagina di conferma dei dati immessi prima di procedere con l'ordine) oppure posso proseguire

    Grazie


  • User Attivo

    Non hai l'obbligo di annullare l'ordine. Si tratta di una tua scelta in quanto il cod. fiscale non è obbligatorio neanche per la fattura.
    Saluti


  • User Attivo

    Sei sicuro che non sia obbligatorio? io mi ricordo cha da qualche anno è uscita una legge che, almeno per le ditte, oltre alla partita iva, va obbligatoriamente inserito anche il codice fiscale...non è più così?


  • User Attivo

    Non è obbligatorio inserire in fattura il codice fiscale dell'acquirente. Non è obbligatorio neanche il numero di partita Iva dell'acquirente, che è previsto solo in casi particolari (operazioni intracomunitarie e quando il cliente è il debitore dell'iva al posto del fornitore).
    Il numero di P. Iva è obbligatorio solo per chi emette la fattura.
    La prassi di inserire tutti i dati dell'acquirente deriva dall'uso dei moderni programmi di contabilità e fatturazione.
    Saluti


  • ModSenior

    @mariovannini said:

    Non è obbligatorio inserire in fattura il codice fiscale dell'acquirente.
    Ciao arcobaleno, tranne in casi particolari appunti non c'è obbligo di indicare nè partita iva nè codice fiscale dell'acquirente in fattura.

    A stabilire gli elementi obbligatori da inserire in fattura è l'articolo 21 del dPR n. 633 del 1972, modificato dal decreto legislativo 20 Febbraio 2004, n. 52.
    In particolare:

    1. La fattura e' datata e numerata in ordine progressivo per anno solare e contiene le seguenti indicazioni:
      a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui e' effettuata l'operazione, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti e, relativamente al cedente o prestatore, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, societa' o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;
      Il legittimo dubbio che hai arcobaleno deriva dal fatto che tra il 2007 e 2008 era stato reintrodotto l'obbligo di inviare l'elenco dei clienti e fornitori, obbligo abrogato con l. 133 del 6 agosto 2008 art 33 comma 3. Nell'elenco clienti e fornitori era obbligatorio indicare il codice fiscale, quindi pur rimanendo non obbligatorio inserirlo nelle fatture, era obbligatorio richiederlo per poi comunicarlo all'Ade.

    Per completezza ci sarebbe una legge che ne stabilirebbe l'obbligo, l'art. 6, DL 260/1974 che recitava e recita perché mai abrogato: > nelle fatture e nei documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto deve essere indicato il numero di codice fiscale dei soggetti tra i quali è effettuata l'operazione
    Tuttavia, sia leggi promulgate negli anni successivi, sia direttive ed interpretazioni dell'AdE hanno sempre interpretato il testo di tale articolo come un refuso e quindi da intendersi come invece stabilito dall'art 21 del dPR n. 633 del 1972.

    Valerio Notarfrancesco


  • User Attivo

    Approfitto per porre un quesito: su un sito un cliente effettua un ordine inserendo dati fasulli - sembrano coerenti, ma in realtà sono fasulli. Il codice fiscale è calcolato correttamente, ma è fasullo.
    (Per estremizzare: Pinco Pallino, c.f. PNCPLN ecc.)
    Paga con carta di credito - ed il merchant ovviamente non ha la benchè minima evidenza dell'intestazione della carta.

    Come comportarsi?

    • su un piano civilistico, non si può non fornire il servizio. Il cliente ha pagato, ha diritto di ottenere il servizio. Il fatto che abbia fornito dati personali errati è irrilevante.
    • sul piano fiscale, si va a fatturare ad una entità inesistente

    Ed allora? Quali conseguenze?


  • User Attivo

    Ok...allora tolgo dal form la richiesta del codice fiscale e faccio fattura con nome, cognome e indirizzo

    Grazie


  • User Attivo

    Buonasera Arcobaleno e anche per rispondere ad Archimede2007.
    Il fisco non chiede al fornitore di fare indagini sulla correttezza dei dati del cliente. Se la transazione è formalmente corretta (nome e cognome o ragione sociale del cliente, indirizzo, aliquota Iva applicata, descrizione dell'operazione, altri dati necessari per la fatturazione, ed eventuale ma non obbligatorio codice fiscale o P. IVA del cliente) il fornitore non ha altri obblighi, se non quelli di incassare la fattura e pagare le imposte dovute.
    L'utilizzo del codice fiscale, al pari degli altri dati, è di grande importanta per l'attività produttiva, commerciale, amministrativa, ecc. dell'azienda sia ai fini gestionali che statistici.
    Spero di essermi spiegato.
    Saluti


  • User Attivo

    Ok grazie


  • User Newbie

    Buongiorno,
    ho un sito di e-commerce che vende a privati. Per togliermi ogni dubbio le chiedo se ad oggi la fattura che vado ad emettere al cliente (privato) può essere senza codice fiscale, ma solo con nome, cognome, indirizzo e città.

    Grazie

    Mario


  • User Attivo

    Buonasera tenax
    Le disposizioni di carattere generale su Partita Iva e codice fiscale non sono cambiati nel 2011. Dal 2011, a parte alcuni elementi transitori, sono cambiate le norme relative ai documenti emessi con valore superiori a € 3600.
    In data 22.12.10 con provvedimento del direttore generale dell’agenzia delle entrate sono state emanate le disposizioni di attuazione relative al d.l. 78/2010.
    Questo provvedimento si riferisce alle operazioni superiori a € 3000 più Iva (oppure € 3600 compresa Iva) con obbligo di fatturazione, nelle quali devono essere indicati il cod. fiscale e la partita Iva del cedente o prestatore e del cessionario o committente o in mancanza soltanto il codice fiscale.
    Per le operazioni senza obbligo di fatturazione il committente, o il commissionario (come indicato nel provvedimento che si presume si intenda il cessionario), deve fornire il codice fiscale.
    Devi controllare se nella tua attività sul web per ogni singola operazione, o tutte le singole cessioni se sono intese come una unica operazione, superi l’importo di € 3600 compresa Iva.
    Saluti