• Super User

    Acquisto dominio .com di marchio registrato

    Salve, sto trattando l'acquisto di 2 estensioni dello stesso dominio e, nei vari controlli preacquisto, ho notato che esiste un marchio registrato che fa riferimento a questi ultimi.

    Nello specifico, questi due domini ospitavano contenuti creati dal titolare del marchio ma erano stati registrati dalla webagency incaricata di realizzare il progetto, che li ha chiusi in seguito ad un contenzioso ancora in essere.

    Ora, so che per il .it c'è poco da fare, ma per quanto riguarda il .com, valgono le stesse regole o potrei comunque acquistarlo senza che poi il titolare del marchio possa pretendere qualcosa?

    Aggiornamento: Preciso che il marchio è depositato come grafica, "rettangolo di misura x con dentro scritta xxxxx", quindi sembra non abbia tutelato il nome in se ma solo l'abbinamento con la data grafica.

    Grazie.


  • Super User

    Ciao Karapoto,
    premetto che di marchi non me ne intendo, per cui ti consiglio già da subito di sentire un secondo parere sul punto.

    Quello che posso dire è che la legge 99 del 2009 (cosiddetto Decreto Sviluppo), entrata in vigore ad agosto, introduce una modifica dell?articolo 473 del codice penale:
    ?Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
    Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
    I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale?.

    La novità della norma è l?inciso ?potendo conoscere l?esistenza? che di fatto introduce un obbligo di informazione preventiva a carico di chi vuole registrare o usare un marchio.
    Ovviamente, come ben sappiamo tutti, i nomi a dominio sono equiparati ai marchi secondo l?articolo 22 del codice della proprietà industriale (in realtà il nome a dominio non è un segno distintivo, ma solo il modo per diffondere il segno distintivo, ma nessuno lo ha ancora spiegato al legislatore). Per cui in teoria l'uso di un nome di dominio uguale o simile (art. 22 codice proprietà industriale) ad altro dominio o marchio, può portare ad una denuncia.
    Per quello che so io non c'è differenza di tutela tra i domini .com e .it, al massimo potrebbe essere un problema di procedure stragiudiziali da avviare, ma è sempre possibile ricorrere al giudice per una tutela del dominio, dove dominio si intende il dominio di secondo livello, che è quello che ha carattere distintivo.
    Ovviamente, se il marchio fa riferimento alla sola grafica, e non al nome in sè, è pacifico che non vi sono possibilità di confusione dei marchi (marchio e dominio), per cui l'uso dovrebbe essere lecito.


  • Super User

    Ti ringrazio Bruno 😉


  • Super User

    Ciao a tutti.
    Non ho capito:

    1. il marchio registrato è il nome a dominio?
    2. tu vuoi registrare il .it mentre hanno già in uso il .com?
    3. hai fatto una ricerca nela banca dati dell'UIBM?

    Aspetto di leggerti. Ciao.
    A.


  • Super User

    Hanno registrato un banner grafico con dentro il nome del dominio senza estensione.

    Io voglio registrare il .com, mentre il .it posso anche lasciarlo perdere visto che è poco appetibile.

    Ho cercato nel database dei brevetti ed ho trovato quanto ho detto, il titolare ha registrato solo un banner grafico e non il nome che quindi, stando alle indicazioni dello stesso registro, è libero.

    Grazie 😉


  • User Newbie

    Salve,

    attraverso la procedura di deposito/registrazione di marchio si ottiene una privativa del segno nel suo complesso, comprensivo di eventuali componenti verbali e grafiche. Quindi non è vero che la parola "xxxx" non sia rivendicata. Ciò non toglie che, qualora il termine "xxxx" presenti evidenti carenze sotto il profilo della distintività, tale componente potrebbe non essere tutelata dalla registrazione.
    Occorre infine considerare altri aspetti, quali l'eventuale capacità distintiva acquisita con l'uso.

    Saluti,
    Avv. Roberto Manno



  • Super User

    Ciao. In altre parole il collega consiglia di fare una ricerca presso l'UIBM e verificare l'esatto contenuto della registrazione per così accertare l'estensione della tutela ottenuta protezione del diritto d'autore.
    Buon lavoro.
    Ciao.


  • User

    Quindi, se registro un marchio figurativo che comprende al suo interno anche una dicitura stilizzata, ad esempio un font particolare ho la tutela anche sul nome per le classi depositate, oppure non essendo un marchio puramente nominativo, qualcun altro può registrare un marchio nominativo con quella dicitura per la mia stessa classe merceologica?
    Cambia qualcosa se oltre ad avere il marchio figurativo misto che riporta il nome ho anche il dominio del sito web con lo stesso nome? Ho maggiori tutele per quanto riguarda il nome?

    @weblegal1 said:

    Salve,

    attraverso la procedura di deposito/registrazione di marchio si ottiene una privativa del segno nel suo complesso, comprensivo di eventuali componenti verbali e grafiche. Quindi non è vero che la parola "xxxx" non sia rivendicata. Ciò non toglie che, qualora il termine "xxxx" presenti evidenti carenze sotto il profilo della distintività, tale componente potrebbe non essere tutelata dalla registrazione.
    Occorre infine considerare altri aspetti, quali l'eventuale capacità distintiva acquisita con l'uso.

    Saluti,
    Avv. Roberto Manno



  • User

    C'è da dire però che il nome a dominio non sempre identifica una classe merceologica certa anche perchè per registrare un dominio non c'è bisogno di aggiungere alcuna classe.
    In questo caso se un'azienda decidesse di registrare un marchio con lo stesso nome per classi diverse da quelle trattate sul sito, potrebbe farlo?
    Opterei per il sì, ma è una semplice opinione da profano.

    @bsaett said:

    Ciao Karapoto,
    premetto che di marchi non me ne intendo, per cui ti consiglio già da subito di sentire un secondo parere sul punto.

    Quello che posso dire è che la legge 99 del 2009 (cosiddetto Decreto Sviluppo), entrata in vigore ad agosto, introduce una modifica dell’articolo 473 del codice penale:
    “Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
    Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
    I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

    La novità della norma è l’inciso “potendo conoscere l’esistenza” che di fatto introduce un obbligo di informazione preventiva a carico di chi vuole registrare o usare un marchio.
    Ovviamente, come ben sappiamo tutti, i nomi a dominio sono equiparati ai marchi secondo l’articolo 22 del codice della proprietà industriale (in realtà il nome a dominio non è un segno distintivo, ma solo il modo per diffondere il segno distintivo, ma nessuno lo ha ancora spiegato al legislatore). Per cui in teoria l'uso di un nome di dominio uguale o simile (art. 22 codice proprietà industriale) ad altro dominio o marchio, può portare ad una denuncia.
    Per quello che so io non c'è differenza di tutela tra i domini .com e .it, al massimo potrebbe essere un problema di procedure stragiudiziali da avviare, ma è sempre possibile ricorrere al giudice per una tutela del dominio, dove dominio si intende il dominio di secondo livello, che è quello che ha carattere distintivo.
    Ovviamente, se il marchio fa riferimento alla sola grafica, e non al nome in sè, è pacifico che non vi sono possibilità di confusione dei marchi (marchio e dominio), per cui l'uso dovrebbe essere lecito.