- Home
- Categorie
- Impresa, Fisco e Leggi
- Sportello Impresa: dalla Partita Iva alle PMI
- Affitto Studio = Bene Strumentale?
-
Affitto Studio = Bene Strumentale?
Sono un libero professionista ed ho aderito al regime dei minimi, sto prendendo in locazione un appartamento per destinarlo a studio tecnico.
Il contratto (che registrerò regolarmente) prevede un compenso mensile di 750eu, 9000eu l'anno. Il contratto è finalizzato solo alla locazione cioè non sto pagando canoni per acquistarlo.
Mi chiedevo se tale cifra mi fa il cumolo come bene strumentale (e quali sono i riferimenti di legge cui attenersi in caso di risposta affermativa o negativa)
A leggere la circolare ade sembrerebbe di si, ma allora con un affitto dello studio 2 anni e sono già fuori del regime dei minimi.
Le spese di studio (luce acqua gas), invece sono considerabili spese di esercizio?
Se prendo sub conduttori abbasso la soglia del bene strumentale?
-
Purtroppo questa è una pecca di tale regime ed effettivamente è penalizzante per il contribuente. Tale interpretazione molto restrittiva è stata fornita dall'Ade con la Circolare n. 7/E del 28/01/2008.
Mi pare che recentemente in un incontro tenutosi tra l'Ade e i tributaristi questi abbiano proposto di rivedere tale interpretazione.
Saluti.
-
Ciao, sono anch'io interessato alla questione.
In particolare mi chiedevo se nel caso ad es. di un contratto di affitto di 600? al mese, che in tre anni mi porterebbe oltre il limite dei 15.000?, io possa decidere di portare in deduzione solamente una parte dell'importo (es 5000? l'anno), in modo da non oltrepassare la fatidica soglia dei 15.000? in tre anni.
I dubbi sono quindi:
- a fronte di un costo sostenuto per l'attività, portarlo in deduzione dovrebbe essere una facoltà, non un obbligo...o sbaglio?
- più in generale, sarebbe quindi possibile portare in deduzione solo una parte di un costo sostenuto oppure è una sorta di tutto o niente?
Grazie!
-
@murales said:
Ciao, sono anch'io interessato alla questione.
Grazie!
Queste sono le mie informazioni
rileva come bene strumentale tutto ciò che uno ha fatto PRIMA dell'entrata nei minimi, cioè se nel triennio precedente pagavi un affitto questo entra nel computo dei 15000 eu dei beni.
una volta che sei nei minimi qualunque cosa te faccia diventa un costo e non è più bene strumentale e lo deduci nell'esercizio in cui hai effettuato il pagamento.
- a fronte di un costo sostenuto per l'attività, portarlo in deduzione dovrebbe essere una facoltà, non un obbligo...o sbaglio?
Relativamente a questo discorso c'è da dire che qualunque cosa te abbia comprato dietro emissione di fattura con la tua piva è automaticamente un bene strumentale. Decidere o meno se dedurlo dall'attività è un passo successivo e certe volte pure obbligatorio (non posso dedurre software se non ho dedotto il computer ecc ecc)
Quindi avere bene strumentali è automatico farli entrare nella ns contabilità dipende da noi
-
Grazie per il chiarimento.
In effetti, la norma pone come fattispecie nella quale sopravviene la cessazione del regimeAcquisti nel triennio di beni strumentali che eccedono i 15.000 euro
Quindi il fatto che vengano poi portati in deduzione o meno sembrerebbe non importare...
Nel caso dell'affitto, se non altro, resta la possibilità di condividere il locale con altri professionisti in modo da riaddebitare parzialmente il canone di locazione e mantenersi sotto la soglia dei 15.000
-
@murales said:
Quindi il fatto che vengano poi portati in deduzione o meno sembrerebbe non importare...
Nel caso dell'affitto, se non altro, resta la possibilità di condividere il locale con altri professionisti in modo da riaddebitare parzialmente il canone di locazione e mantenersi sotto la soglia dei 15.000
bisogna fare dei distinguo
in base alla mie informazioni:
un affitto è un bene strumentale per chi deve entrare nel regime mentre è un costo per chi sta nel regime
il problema dei 15.000 eu è tutto nell'attività pregressa all'ingresso nel regime dei minimi
esempio 1: voglio entrare nel regime dei minimi ma ho lo studio preso in affitto e pago 9000 euro l'anno: l'importo che pago mi fa cumulo per i 15.000 euro, quindi se l'affitto mi sta in piedi da più di 1 anno non posso aderire al regime.
esempio 2: sono nel regime dei minimi e decido di affittare uno studio a 9000 euro l'anno, lo posso fare, quei soldi diventano per me un costo, l'unica cosa cui debbo far attenzione è il buon senso (cioè non posso guadagnare 10 e spendere 9 solo di affitto).
-
@mruoppolo said:
Queste sono le mie informazioni
rileva come bene strumentale tutto ciò che uno ha fatto PRIMA dell'entrata nei minimi, cioè se nel triennio precedente pagavi un affitto questo entra nel computo dei 15000 eu dei beni.
La Circolare 73/E del 21/12/2007 al punto 2.4.2.1 stabilisce che il regime dei contribuenti minimi viene disapplicato per legge quando il contribuente:
a)......
b)......e) effettua acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superano l?ammontare complessivo di 15.000 euro.
Ciò significa che se io adotto il regime dei minimi nel 2008 e nel 2010 effettuo acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli del 2008 e del 2009 superano i 15.000 euro devi disapplicare il regime.
Analogamente se nel solo 2008, tra beni strumentali e/o fitti superi i 15.000 euro, devi disapplicare ugualmente il regime.
Buon lavoro.
-
@Rubis said:
Buon lavoro.
perfetto ora le mie informazioni possono ritenersi complete al 100%, per chi mi legge sintetizzo così:
il bene strumentale è qualunque bene durevole (mobile o immobile) utilizzato per l'esercizio dell'attività
compro una cosa ricevo una fattura: ho un bs.
il bs tale diviene indipendetemente dalla contabilità adotatta cioè dal metodo attraverso il quale si "scarica" dalle tasse.
regime dei minimi: condizione vincolante rimanere sempre sotto la soglia dei 15000 euro nel trienno solare
quindi chi come me prende in affitto un bene immobile per svolgerci la propria attività in accordo alla circolare 7/E del 28.1.2008 (§ 2.8 questito L ed E) e alla circ. 13/E del 28.2.2008 (§ 1.6) deve tenerne conto per la soglia.
Grazie a Tutti.
-
Già che ci siamo, avrei un dubbio riguardo la condivisione dell'immobile: come avviene il "riaddebito" di parte del canone agli altri professionisti, tramite quale documentazione? Non credo tramite emissione di una fattura, non è mica un compenso...
Ribaltando la domanda: per portare in deduzione la loro "porzione" di canone, di quale documentazione hanno bisogno gli altri ipotetici professionisti che condividono il locale?
Forse una sorta di ricevuta...non ne ho idea!Riporto il testo tratto dalla guida dell'Agenzia:
nel caso in cui più professionisti si dividano un unico appartamento, ma il contratto di locazione e quelli relativi alle utenze siano stipulati da uno solo di essi, il quale riaddebita detti costi agli altri professionisti, al fine di verificare il rispetto del requisito dei beni strumentali, occorre far riferimento al costo che risulta effettivamente sostenuto da ciascun contribuente. Dunque, per il professionista che risulta intestatario del contratto di locazione rileva il canone corrisposto al locatore al netto del canone riaddebitato ai professionisti subconduttori. Per i subconduttori, rileva la quota corrisposta al sublocatore a titolo di riaddebito dei costi;Grazie!