• Super User

    No a livello penale non rischiate a meno che non abbiate commesso qualche reato.
    Il creditore può sempre cercare di recuperare il proprio credito, ma solitamente dopo il primo tentativo andato male si rassegna anche perché la procedura di recupero è costosa.


  • Super User

    Ciao, in difetto di saldo ed avendo in mano gli assegni (che sono titolo esecutivo) possono ben chiedere il fallimento della snc e solidalmente anche di voi stessi.

    Diventere perciò falliti assieme alla società di cui siete soci.

    Vi consiglio di trovarvi un mio collega che vi assista e e che cerchi un accordo transattivo per tombare la questione.
    In bocca al lupo.
    Ciao.


  • User

    Si penso infatti che il fallimento sia la cosa piu' plausibile oggi, ma mi chiedo una cosa, essendo soci al 50%, rispondiamo al 50% dei debiti?
    Mi spiego esempio, il debito è 100, io ho 90 nel mio conto personale, mentre il mio socio ha 10, io paghero' tutto il mio 90 e poi mi rivarrò sul mio socio, oppure paghero' soloil mio 50%?


  • Super User

    La responsabilità è solidale ed illimitata. Non si può quindi ridurre la debenza alla propria quota di partecipazione.
    Ciao.


  • User Attivo

    Attenzione che, anche se viene richiesto il fallimento, non è detto che questo venga riconosciuto.

    Oggi è oltremodo difficile ottenere una sentenza di fallimento dal giudice. Ed esiste poi sempre il concordato preventivo...

    Insomma, è brutto dirlo, ma la legge italiana è favorevole al debitore ed al furbo. Ma visto che, da come la racconti, ho la sensazione che lo squalo fdp sia il vostro creditore, io non mi farei troppi scrupoli a sfruttare tutte le possibilità...

    Di quant'è, circa, questo debito?


  • User

    La cessione del ramo d'azienda era stabilita circa sulle 40mila?, pero' non tutte in una volta ma con scadenze semestrali di 5000?, ieri tra l'altro abbiamo appreso con piacere che gli ultimi canoni da noi non pagati al proprietario del locale (con il quale siamo in ottimi rapporti tutt'oggi) sono stati addebitati dal giudice ai nostri vecchi titolari, perché i furbetti non hanno mai comunicato all'agenzia delle entrate o alla questura, ne agli stessi proprietari del locale il passaggio di gestione dell'attività, mentre a noi avevano detto che era tutto in regola. Si sono giustificati dicendo che avevano paura che il proprietario del locale rifiutasse la cessione e quindi li hanno costretti in sintesi a fatto compiuto


  • User Attivo

    Fammi capire:

    • voi gli avete dato degli assegni POSTDATATI da 5000 euro cad., a scadenza di sei mesi uno dall'altro
    • oppure gli avete dato degli assegni con la data in bianco?

    Nel primo caso, quello che possono contestarvi sono 5000 o 10000 euro di una o due "rate"... e la buona notizia, in questo caso, è che un giudice non decreterà mai un fallimento per cifre del genere

    Nel secondo caso, invece, la buona notizia è che gli assegni non sono protestabili: infatti la data ce l'avrà messa il furbetto, magari con un timbro datario... e un dettaglio che pochi sanno è che un assegno, per esser protestabile, deve esser compilato TUTTO di pugno dal firmatario. Basta la data tracciata con calligrafia o inchiostro diverso per rendere l'assegno non protestabile.
    Attenzione che comunque l'assegno, ancorchè non protestabile, resta un titolo esecutivo valido... però già il fatto che non sia protestabile toglie una bella grana di torno!

    Un'altra nota: la cessione di ramo d'azienda è una procedura amministrativamente abbastanza complessa e delicata (tant'è che molti rinunciano a farla proprio per questo motivo).
    Visto che i furbetti hanno agito appunto da furbetti, c'è la concreta possibilità che un buon avvocato individui uno o più motivi per chiedere l'annullamento del contratto di cessione...


  • User

    Allora gli assegni da noi emessi sono stati 3, di cui 2 sono stati quelli che sono in fase di protesto, il terzo scade a dicembre. Sono assegni compilati in tutte le loro sezioni.


  • Super User

    Spiace distruggere aspettative ma non credo che si possa dire che la fallibilità è da escludersi.
    Gli assegno sono titoli esecutivi (e quindi non importa la causale della consegna) e quello che conta non è che il debito verso l'istante sia superiore ai 30.000 euro ma che vi sia un'esposizione debitoria scaduta più di € 30.000. OK??
    I criteri per la fallibiliò sono poi che vi sia un attivo patrimoniale superiore ai 300.000 euro, o fatturato superiore a 200.000 euro anno o debiti anche non scaduti per oltre 500.000 euro. OK?
    Insisto sulla necessità di avvalersi di un buon professionista e nel non confidare nel supporto di buona che può dare un forum.
    Ciao.


  • User

    questo è chiaro, abbiamo un avvocato che sta seguendo tutto, ma preferisco avere piu' pareri. Cmq il debito scaduto non supera i 30.000 € essendo un pagamento rateale che scade nel 2012.


  • User Attivo

    Io non ho detto che sia da escludersi la fallibilità, ma semplicemente che non è detto che venga concessa dal giudice... solo il nostro amico sa esattamente la propria posizione debitora, e quindi ritengo importante fargli resente che la deve valutare attentamente, per capire se quello del fallimento è solo uno spauracchio agitato dal creditore o se è una prospettiva reale.

    Io inoltre valuterei attentamente (sempre con l'ausilio di un buon avvocato) l'annullabilità del contratto di cessione di ramo d'azienda: il fatto che la controparte non lo abbia perfezionato (ad esempio, formalizzando la cessione del contratto di affitto) la mette in una posizione molto... "delicata".

    Alcuni aspetti (che però solo un bravo avvocato saprà "valorizzare") sono i casini di tipo fiscale che questo ha generato (per dirne una: il nostro amico ha pagato dei canoni di affitto non dovuti e non iscrivibili a bilancio, in quanto manca il presupposto del contratto di locazione intestato a lui).

    Sottolineo inoltre che le scuse addotte dal creditore per la mancata formalizzazione della cessione del contratto di locazione sono, appunto, delle mere scuse: il "padrone di casa" mai e poi mai avrebbe potuto rifiutare una cessione di contratto effettuata nei termini di legge.


  • Super User

    Ciao.
    Ognuno sa fare il proprio lavoro.
    Attesa la complessità della materia e i rischi che sottendono alla fattispecie in esame mi palesano l'opportunità di non ritenere nulla scontato. Compreso il rischio, o meno, di fallibilità.

    L'esposizione debitoria minima per la declaratoria è, come dicevo, di soli 30.000 euro e deve intendersi nei confronti di chiunque , compresi gli enti di stato. OK?
    In bocca al lupo. Ciao.