• User Newbie

    detrazione mutuo

    Ciao a tutti, io e mia moglie abbiamo una casa, intestata al 90% a me e 10 % a lei, su cui abbiamo un mutuo cointestato con oltre 4000? di interessi annui. Mia moglie ha intestate anche la casa dei suoi su cui è acceso un mutuo intestato a lei i cui interessi annui ammontano a circa 3500?. Cosa possiamo scaricare dalla dichiarazione dei redditi? Il 50% degli interessi di casa nostra e basta? Grazie Flavio


  • Consiglio Direttivo

    Ciao gaflav. 🙂

    Non è possibile detrarsi interessi su case diverse dalla prima casa; puoi, purtroppo, tranquillamente trascurare gli interessi sulla casa dei suoceri.

    Quanto alla tua, suppongo che il mutuo sia equamente ripartito tra te e tua moglie (in effetti ritengo non sia possibile correlare un mutuo alle percentuali di possesso, ma potrei sbagliare sul punto). Se così è, direi che potete detrarvi 2000,00€ di interessi ciascuno, sempre che il valore del mutuo non superi il valore di acquisto dell'immobile perché, in tal caso, la cifra si riduce.

    :ciauz:


  • User Attivo

    @Nimue del Lago

    Non sarei così categorico nel cassare la detraibilità, infatti la detrazione compete - sempre che ne ricorrano le altre condizioni - anche sulla casa acquistata dal contribuente e utilizzata come abitazione principale da un parente entro il terzo grado.

    Riporto dalle istruzioni:
    ...la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l?immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado)...

    Per cui ritengo che nel caso prospettato il marito possa detrarre il 50% o l'eventuale quota diversa del mutuo per l'abitazione principale dei coniugi e la moglie il restante 50%, oltre - però - al 100% del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione principale dei suoi genitori.

    Calcolo del limite massimo detraibile... qui viene il bello; se per lui non ci sono problemi essendo il limite REALE fissato in 2.000?, per lei ritengo che il limite TEORICO possa invece essere calcolato in 2.000? per la PROPRIA abitazione e in 4.000? per quella dei genitori. Fermo restando che comunque l'importo indicato al rigo E7 / P7 della denuncia dei redditi non potrà mai essere superiore a 4.000?.

    Che ne dici della mia interpretazione? :fumato:


  • Consiglio Direttivo

    Ciao Bufala. :hi: È sempre un piacere ragionare con te.

    Dunque... Mi sono presa un po' di tempo per rifletterci sù ma devo dire di non essere ancora del tutto convinta.

    Se la moglie non fosse intestataria del primo immobile (che immagino sia adibito a prima casa), allora non ci sarebbero problemi, ma così non me la sentirei di affidarmi ad un'interpretazione un po' troppo estensiva.

    Ad esempio, nei redditi da fabbricati come ti comporteresti? Tratteresti il secondo immobile come se fosse abitazione principale? Idem ai fini ICI?
    Il problema è che si parla di abitazionE principale mentre in questo caso le abitazioni sono due.

    Ammetto però che mi era piaciuta la tua interpretazione. 😄


  • User Attivo

    Penso che bufala abbia interpretato correttamente la norma:

    se, come si evince da quanto scritto da bufala, la moglie è l'unica intestataria del mutuo acceso per l'abitazione principale dei genitori, gli interessi passivi detraibili possono tranquillamente raggiungere il tetto dei 4000 euro.

    Dando per scontato che l'importo dei mutui non ecceda il valore degli immobili messi in atto.


  • User Attivo

    Intervengo anch'io nella discussione propendendo per la soluzione prospettata da Nimue.
    Secondo me, quando il legislatore, sia ai fini dei redditi dei fabbricati che ai fini della detrazione per interessi passivi su mutui, parla di abitazione principale intende la "unica abitazione principale posseduta" dal contribuente, cioè intendendo che una persona *non può avere più di una abitazione principale nello stesso momento. *
    Se, ad esempio, Caio possiede due immobili (indipendentemente dalle quote di proprietà) nei quali dimorano, nel primo, lo stesso contribuente e, nel secondo, un suo "familiare", per il primo immobile vale la nozione (e, quindi, la deduzione) di abitazione principale mentre per il secondo immobile ciò non vale (ma non si applica l'aumento di un terzo).
    Allo stesso modo, ai fini della detrazione degli interessi passivi, supponendo abbia acquistato i due immobili e acceso due mutui, la detrazione spetterà (per il principio della unicità dell'abitazione principale) solo per gli interessi relativi al mutuo acceso sull'immobile in cui dimora abitualmente il contribuente.
    Il requisito dell'abitazione principale (posseduta) deve essere verificato in capo al soggetto che detrae gli interessi.
    Diverso è il caso di un soggetto che vive in una casa in locazione non proprietario di immobili. Tale soggetto non ha una abitazione principale.
    Ma se egli, rimanendo in tale abitazione in locazione, acquistasse con mutuo un immobile da adibire ad abitazione di un familiare, allora anch'egli avrebbe l'abitazione principale (in quanto proprietario e con familiare dimorante) con diritto a detrarre gli interessi.

    Aggiungo che nell'annuario del contribuente, quando tratta dei redditi dei fabbricati, si parla di unicità dell'abitazione principale.
    Ciao:ciauz:


  • User Attivo

    @Serdep

    Se tizio è proprietario di una casa abitazione principale e non ha nessun mutuo su di essa, ma risulta anche proprietario dell'immobile abitazione principale del familiare secondo il tuo esempio non dovrebbe aver diritto a detrarre il mutuo, giusto? La norma però non stabilisce assolutamente che non si debba essere proprietari di una propria abitazione principale, ma ci parla solamente della circostanza di abitazione principale propria o di un familiare.
    Secondo me in questo caso specifico il contribuente ha pieno diritto di detrarre entrambi i mutui nei limiti consentiti. 🙂

    @Nimue

    Ai fini irpef mi atterrei a quanto indicato dal legislatore che ci impone - in caso di presenza di più abitazioni "adatte" ad essere definite principali - di considerare abitazione principale quella di propria residenza e altro utilizzo le altre.
    Ai fini ici mi atterrei a quei capolavori di burocratese che sono le delibere dei nostri Comuni. 😄

    P.S. in ogni caso credo che non sia sbagliato "l'andarci con i piedi di piombo", di norma queste situazioni rimangono senza una chiara interpretazione. Personalmente mi prenderei la responsabilità di dire "si è corretto", ma è solo una MIA interpretazione. 🙂


  • User Attivo

    Capisco che la mia interpretazione può non essere condivisa e sembrare molto restrittiva, ma va anche considerato l'intento del legislatore nell'emanare certe disposizioni agevolative per una corretta lettura delle norme.
    A proposito, ho appena trovato su internet una guida dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia - aggiornata con la circolare n. 34 del 04/04/2008, la quale (a proposito della detrazione degli interessi) così recita in relazione alla nozione di abitazione principale:
    [LEFT]"La nozione di abitazione principale contiene in sé il concetto di unicità, pertanto non si possono avere più abitazioni principali. Inoltre, tale nozione deve essere sempre riferita a colui che espone le detrazioni degli interessi passivi nella propria dichiarazione dei redditi. Ad esempio, nell?ipotesi più ricorrente in cui un genitore cede l?uso della propria abitazione principale al figlio, andando ad abitare in un?altra casa di sua proprietà, è quest'ultimo immobile che diventa abitazione principale, mentre quello ceduto in uso al figlio perde questa qualifica. Invece, se il genitore va ad abitare in una casa che non gli appartiene (in locazione o in comodato), l?immobile
    occupato dal figlio non perde la qualifica di abitazione principale, ed il genitore conserva il diritto alla detrazione degli interessi passivi.
    Per altro verso la nozione di ?abitazione principale? deve essere distinta da quella di ?prima casa?. I due termini sono spesso usati come equivalenti, pur avendo significati molto diversi, e dando luogo ad agevolazioni fiscali differenti. Con il termine di ?prima casa? s?intende l?immobile acquistato come prima abitazione con le relative agevolazioni previste in materia di Iva o di imposta di registro. Per ?abitazione principale?, invece,
    s?intende l?immobile adibito a dimora abituale indipendentemente dal fatto che sia o meno la prima casa acquistata. Le due nozioni possono coincidere, come nel caso in cui si abita nella prima casa acquistata, ma se l?abitazione principale è stabilita in una seconda o in una terza casa acquistata o, addirittura, in un immobile preso in affitto, i due termini
    non coincidono. Pertanto, ai fini del riconoscimento delle detrazioni in argomento, è necessario specificare che l?immobile acquistato è adibito ad abitazione principale a prescindere che si tratti o meno di una prima casa."[/LEFT]

    [LEFT]Continuando nella ricerca, mi sono imbattuto nella risposta 4.4 della circolare n. 50/2002, la quale ad una domanda (due case - due mutui) così risponde:
    "..... Qualora un soggetto si trovi nella condizione di potersi avvalere
    ***contemporaneamente della detrazione in riferimento a due acquisti di ******immobili, corrispondenti a ciascuna delle fattispecie previste dalla norma ******innanzi indicata, e' possibile applicare la detrazione in corrispondenza di ***uno solo degli acquisti.
    ***Ed infatti, sulla base della formulazione della norma e in assenza di una ******specifica indicazione circa la possibilita' di applicare contemporaneamente ******la detrazione in riferimento a contratti di mutuo stipulati per l'acquisto ******di due unita' immobiliari, ancorche' entrambe rientranti tra quelle per le ******quali e' possibile fruire della detrazione, si ritiene che la detrazione ******spetti in riferimento agli interessi passivi pagati per l'acquisto di un ***solo immobile.
    Inoltre, si fa presente che in materia di deducibilita' del reddito
    ***catastale dell'abitazione principale ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, ******del Tuir, con risoluzione n. 13 del 2000 e' stato chiarito che nell'ipotesi ******in cui e' teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due ******immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da ******un proprio familiare, la suddetta deduzione spetta esclusivamente per il ******reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del titolare stesso ***e, eventualmente, delle pertinenze.
    In conclusione, al fine di dare un significato univoco al concetto di
    abitazione principale, nel caso in cui il contribuente proprietario di
    ***due immobili di cui uno adibito ad abitazione principale, per l'acquisto ******del quale aveva contratto un mutuo, l'altro acquistato successivamente e ******occupato per effetto di contratto di locazione, per l'acquisto del quale ******contrae un mutuo, avendo entro tre mesi notificato al locatario ******l'intimazione di sfratto per finita locazione, nel periodo in cui il nuovo ******immobile acquistato e' ancora occupato dal conduttore e fino a quando viene ******rilasciato e adibito ad abitazione principale, dovra' riferire la detrazione ******agli interessi pagati in corrispondenza della casa effettivamente adibita ad ***abitazione.
    ***Anche nel caso in cui il contribuente contrae un mutuo per l'acquisto di ******un immobile adibito a propria abitazione principale, e un mutuo per ******l'acquisto di in immobile da adibire ad abitazione di un familiare, in ******analogia con quanto chiarito con la citata risoluzione n. 13 del 2000 in ******materia di deduzione del reddito dell'abitazione principale, la detrazione ******deve essere riferita agli interessi pagati in corrispondenza dell'immobile ***adibito a propria abitazione."[/LEFT]

    [LEFT]Altro non saprei aggiungere.:ciauz:[/LEFT]


  • Consiglio Direttivo

    Ti ringrazio di questo contributo, serdep, davvero molto utile. 🙂


  • User Attivo

    @Serdep

    Non condivido assolutamente l'interpretazione della guida della Sicilia, appena avrò tempo cercherò di studiarmi meglio la normativa e la prassi in merito.

    Invece - mea culpa - non ero a conoscenza della circolare 50/2002 (o comunque mi era completamente sfuggita la risposta) circa la non detraibilità dei due diversi contratti di mutuo.

    Per il momento grazie dell'ottimo chiarimento.

    Ciao e alla prossima. 🙂