• User Newbie

    Transitare da RFA a contribuenti minimi

    Dalla guida dell'Agenzia delle entrate sui "contribuenti minimi" risulta possibile transitare dal regime delle nuove iniziative imprenditoriali (388/2000) al regime dei "contribuenti minimi", presentando all'agenzia delle Entrate il modello AA9/9, barrando nel "quadro B" solo la casella relativa alla revoca del regime delle nuove iniziative. Difatti in presenza dei determinati requisiti il regime dei contribuenti minimi si applica automaticamente, in quanto rappresenta il regime naturale, sia per i contribuenti che iniziano una nuova attività sia per quelli già in esercizio.

    Recita anche: "I contribuenti che iniziano un?impresa o un?arte e professione e presumono di rispettare i requisiti previsti per l?applicazione del nuovo regime quindi, possono, dal 1° gennaio 2008, iniziare automaticamente ad operare come contribuenti minimi, applicando le disposizioni proprie del regime."

    Non mi è ben chiaro (anche se la logica me lo fa credere) se la transizione è ammessa anche per i contribuenti che hanno optato per il RFA anche dopo il 1° gennaio 2008.

    Esempio pratico: Oggi apro ditta individuale e scelgo RFA. Trascorso il primo anno mi ricredo e voglio passare al regime dei "minimi". Incontro difficoltà?

    Grazie in anticipo.


  • User Attivo

    Come hai ben riportato, il regime fiscale dei minimi è un regime automatico naturale.
    Il regime per le nuove iniziative può essere applicato, previa opzione, per un periodo di tre anni. E' una facoltà utilizzarlo per tre anni e non un obbligo.
    Pertanto, si può sempre fuoriuscire dal regime nuove iniziative, anche se non sono decorsi i tre anni. La applicazione di nuovi regimi, però non può essere fatta in corso d'anno (quindi, la revoca va fatta entro il 30 gennaio, salvo ritardi nella presentazione con applicazione di sanzione).
    La revoca va comunicata come da te riportato e, automaticamente sussistendone i requisiti, entri nel regime dei minimi.
    In sede di dichiarazione relativa all'anno precedente dovrai barrare la casellina, nella dichiarazione iva, che trattasi dell'ultima dichiarazione presentata (attualmente VA45).


  • User Attivo

    @serdep said:


    Per cui se si volesse passare da rfa a minimi oggi 20/03 non si potrebbe farlo se non con l'applicazione di sanzioni da parte dell'AdE? Cioè se un soggetto x da gennaio 2009 ad oggi non ha ancora emesso alcuna fattura e se è in rfa da più di un anno per forza di cose deve restare in rfa fino al 31.12? Eventualmente quali sarebbero le sanzioni per aver optato per i minimi dopo il 30.01? Grazie


  • User Attivo

    La revoca deve essere comunicata entro 30 giorni dalla fine dell'anno solare. Non può essere fatta in corso d'anno. Anche se la fai oggi retrodatando la comunicazione di 30 giorni non avrebbe senso poichè, in generale, ai fini iva non è possibile spezzare l'anno solare utilizzando due regini fiscali.
    Potresti farla comunque retrodatandola al 31/12/08 sapendo che arriverà la sanzione (da ?. 516 a ?. 2.065, ridotta a 1/5 del minimo se la si paga entro 30 giorni = ?. 103,20), poichè il ritardo, mi sembra, è equiparato all'omissione della presentazione.

    Cosa succederebbe se non si presentasse la revoca e si assumerebbe un comportamento concludente?
    Nel senso: non presento la revoca; adotto il regime dei minimi dal 01/01/09; a giugno, in sede di dichiarazione, barro la casella VA45 per indicare che è l'ultima dichiarazione iva che si presenta (e eventuale versamento iva a rettifica).
    L'omissione della comunicazione di revoca comporterà ugualmente la sanzione di cui sopra (regolarizzabile con il pagamento di 1/5 entro 30 giorni), ma dovrà essere l'ufficio a rendersi conto dell'omissione e, quindi, a comminare la sanzione; la revoca e l'opzione per il regime dei minimi dovrebbero essere fatti salvi grazie al comportamento concludente.
    Si potrebbe anche fare una richiesta di chiarimento all'ufficio locale dell'Agenzia Entrate chiedendo, in linea generale, se il ritardo della comunicazione di revoca sia sanzionabile ovvero se costituisca (per loro) un mero ritardo "formale" (senza sanzioni) (possibilmente risposta scritta).:ciauz:


  • User Attivo

    @serdep said:


    Per cui al massimo si andrebbe a pagare un 100? (1/5 sanzione) se si tenesse un comportamento concludente barrando in sede di dichiarazione annuale il quadro VA45. Quello che mi preoccupa è quel "dovrebbero essere fatti salvi"... 🙂

    Chiedo cmq in AdE oppure non serve a nulla, visto che in ogni caso quelle sono le possibili sanzioni amministrative(?). Mi interessa solo sapere l'opinione di altri riguardo al condizionale, cioè il massimo della pena dovrebbe essere quei 100?? 🙂

    Grazie a tutti!