• User Attivo

    Deduzione Costi Studio Professionale

    Quali sono le condizioni affinchè i costi relativi ad un appartamento (affitto/rata mutuo, utenze, attrezzature etc.) che venga utilizzato da un professionista quale studio professionale possano essere considerati interamente deducibili?

    Immagino che ovviamente non debba essere il luogo di residenza del titolare dello Studio Professionale, nè che si possa acquistare con mutuo "prima casa"... Ma oltre questo?

    Mi scuso se la domanda dovesse risultare banale, ma ho letto molti post sul cosiddetto "uso promiscuo" (perchè inizialmente pensavo di trasferire la mia residenza nello studio che intendo prendere affittare/acquistare), ma non ho trovato nulla sull'eventuale "uso esclusivo".

    Grazie anticipatamente per la risposta


  • User Attivo

    Posso sapere perchè rispondete alle domande di tutti meno che alle mie?


  • User Attivo

    E Grazie ancora


  • User Attivo

    Per Immobili acquistati e utilizzati ad uso esclusivo.

    Ai sensi dell?innovato articolo 54, comma 2, del Tuir, per gli immobili strumentali acquistati o costruiti nel periodo tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009, il lavoratore autonomo può dedurre quote annuali di ammortamento, di ammontare non superiore al 3 per cento (come da coefficiente tabellare del Dm 31 dicembre 1988) calcolato su un valore pari all?80 per cento del costo dell?immobile, ridotte a un terzo: pertanto, la quota massima di ammortamento deducibile annualmente per competenza è pari allo 0,8 per cento del costo dell?immobile.
    Resta l?impossibilità per il professionista di dedurre ammortamenti anticipati o accelerati, non essendo obbligato, invece, a ridurre al 50 per cento la quota di ammortamento nell?anno di acquisto, né a ragguagliare la quota di ammortamento deducibile al periodo di esercizio dell?attività in caso di inizio o cessazione in corso d?anno.

    • Rilevanza fiscale delle plusvalenze

    Concorrono alla formazione del reddito imponibile del professionista o dell?artista le plusvalenze derivanti dall?estromissione degli immobili strumentali nei casi previsti al comma 1-bis dell?articolo 54 del Tuir, quindi:

    • se realizzate mediante cessione a titolo oneroso
    • se realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni
    • se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare del lavoratore autonomo o a finalità estranee all?attività professionale.
      La plusvalenza è tassabile solo con riferimento agli immobili strumentali acquistati successivamente al 1° gennaio 2007, e assume rilievo fiscale nel periodo d?imposta di realizzo.
    • Spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria.

    Le spese, sostenute a far data dal 1° gennaio 2007 sugli immobili strumentali, devono essere capitalizzate a incremento del costo dell?immobile al quale si riferiscono: parteciperanno, quindi, alla formazione del reddito imponibile quali maggiori quote di ammortamento deducibili.
    In tutti i casi in cui la spesa, per propria natura, non risulta incrementativa del costo dell?immobile (perché non si traduce in aumento della vita utile o della capacità produttiva del bene), la stessa deve essere dedotta nell?esercizio di sostenimento per un importo pari al 5 per cento del costo complessivo di tutti gli immobili, risultante all?inizio dell?esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; l?eccedenza sarà dedotta per quote costanti nei cinque periodi d?imposta successivi.
    Le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 non sono soggette alla limitazione a 1/3 dell?importo deducibile, prevista dall?articolo 1, comma 335, della legge 296/2006, esclusivamente per la deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.


  • User Attivo

    Mi ricollego per un ulteriore ipotesi:

    Se il bene sul quale faccio dei lavori (tinteggiatura delle stanze adibite a studio) non fosse di mia proprietà ma ad esempio di mio padre?
    Potrebbe rientrare come manutenzione ordinaria su beni di terzi e di conseguenza essere interamente deducibile (sempre nel limite del 50% in quanto ad uso promiscuo) nell'esercizio di sostenimento della spesa?