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Quote di ammortamento beni strumentali
la circolare 13/E dell'ADE a proposito dei beni strumentali dice:
«durante l?applicazione del regime dei minimi gli ammortamenti non sono deducibili ed il residuo costo fiscale dei beni strumentali resta sospeso»
quello che non ho chiaro e vorrei che voi me lo spiegaste, è come inquadrare queste quote di ammortamento un domani che dovessi rientrare in regime ordinario.
Faccio un esempio: acquisto un bene e l'anno successivo entro nei minimi, mi ritrovo quindi a dover dedurre 4 quote delle 5 quote previste. Mettiamo che rientro in ordinaria dopo 4 anni, a quella data inizio a dedurre la quota 2 di5, l'anno successivo la 3 di 5... e così via? Ma così facendo come si incastra la cosa con il valore residuo del bene e soprattutto con le plusvalenze?
Grazie.
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In vigenza del regime dei minimi gli ammortamenti relativi ai beni strumentali acquistati prima dell'adozione di tale regime rimangono "congelati". Essi riprenderanno solo a seguito della fuoriuscita dal regime.
Se il bene il cui processo di ammortamento è iniziato prima di entrare nel regime dei minimi viene ceduto in vigenza di tale regime la plusvalenza sarà costituita dall'intero valore residuo esistente all'ultimo esercizio prima dell'adozione del regime agevolato.
Se invece si fuoriesce dal regime e riprendono gli ammortamenti, in caso di cessione del bene la plusvalenza verrà calcolata normalmente come differenza tra prezzo di cessione e valore contabile residuo.
Saluti.