• User

    registrazione dominio di un' attività comm (b&b,agriturisomo,ristorante,ec) è legale?

    Salve,
    vorrei sapere se è consentito registrare un nome a dominio di un' attività commerciale in fase di costituzione, per poi rivenderlo se verrà richiesto.
    Grazie


  • Super User

    Ciao Wosky,

    cosa vuol dire: "per poi rivenderlo se verrà richiesto" ? :mmm:


  • User

    Ciao bsaett,per esempio: Rossi si apre un ristorante con il nome " pasta e polpette" e non registra nessun nome a dominio. Lo registro io pastaepolpette.it e lo tengo. E' legale? Se un giorno il proprietario del ristorante dovesse farsi un sito e chiamarlo pastaepolpette.it, potrò vendergli il domino?
    :mmm: Grazie!


  • Super User

    Ah !

    Il dominio lo puoi vendere a chi vuoi, ma se tu dovessi registrare come nome di dominio un marchio di una società, questa società potrà, domani, chiedere il tuo dominio senza doverti nemmeno un euro. La situazione è piuttosto complicata, e difficile da spiegare in due parole.
    Insomma, parole semplici come pasta e polpette non sono considerabili marchi, e quindi non potrebbero chiederti il dominio, ma marchi famosi (anche solo a livello locale) non possono essere usati, e se usati facilmente il titolare del marchio (anche se non registrato) te lo può chiedere legalmente (senza darti soldi). Spero di essermi spiegato. 😉


  • User Attivo

    Per esempio il dominio pizza.com era stato registrato da un utente americano cosi per fare...poi dopo degli anni una società l'ha acquistato dandogli molti ma molti soldi. In quel caso il dominio era generico, quindi non ricollegabile a nessuno.

    Per esempio se tu registri un dominio: marcorossi.com e tu non centri nulla con marco rossi.Un giorno un qualsiasi marco rossi vuole quel dominio, potrebbe riuscire a strappartelo senza neanche un euro dimostrando che quel dominio riconducibile alla sua persona non ha nulla a che fare con te...

    Sono già successi casi simili...

    Potresti incontrare difficoltà se per esempio viene fondata una società che si chiama "La luce del sole" e tu appena vieni a conoscenza di quella società registri subito il dominio e poi vai a chiederli soldi per venderglielo.


  • User

    Avevo appunto letto la notiza della vendita del dominio pizza.com :D:D:D
    Si sui marchi e sui nomi e cognomi ok.

    Però appunto come dici tu "se per esempio viene fondata una società che si chiama "La luce del sole" e tu appena vieni a conoscenza di quella società registri subito il dominio e poi vai a chiederli soldi per venderglielo" si potranno incontrare difficoltà per loro società o per me che ho registrato il nome, visto che comunque è generico. Questo mi chiedevo!:?


  • User Attivo

    Prima di tutto se la società registra "La luce del sole" come marchio non saprei.

    Ma se la società dimostra che tu hai registrato il dominio solo perchè lei ha aperto l'attività potresti trovare delle difficoltà. Esempio:

    • la società apre l'attività il 12/12/2008
    • tu registri il dominio 13/12/2008

    Quello che voglio dire è che se tu registri il dominio "La luce del sole" così, perchè ti è passato per la testa ok.....se tu registri un dominio solo perchè una società si chiama cosi potresti avere dei problemi....diciamo che qui siamo sul filo della legalità


  • User

    Escludiamo che venga registrato come marchio, perchè sappiamo che i marchi non si possono registrare se non sei il proprietario.
    Come dice bsaett anche secondo me è complicata come questione. Comunque penso (da ignorante in materia) che sia difficile stabilire con certezza se il dominio che ho registrato il 13/12/08 "la luce del sole" è stato perchè mi è venuto in mente o perchè si chiamava cosi una società che è nata il 12/12/08 :D:?


  • User Attivo

    infatti...la questione è molto delicata....ed è su un filo di lana....


  • Super User

    La procedura di riassegnazione dei nomi di dominio prevede che il ricorrente provi che il nome a dominio in contestazione è identico alla propria denominazione, ad un proprio marchio o al proprio nome, che l?attuale titolare non ha alcun diritto all?uso di tale nome a dominio e che l?attuale titolare ha registrato e sta utilizzando il nome a dominio in mala fede. Qualora vengano provate tutte e tre queste circostanze, il ricorrente potrà ottenere il trasferimento a proprio favore della titolarità del dominio stesso.
    Questione più complessa appare l?uso di un nome di dominio costituito dal nome della persona fisica. In questo caso, essendo il nome una estensione della persona medesima, la proiezione dell?identità personale nella società, esiste il diritto al nome e all?uso del medesimo, da parte del titolare del nome. Con riferimento alle norme che concernono il diritto al nome, si richiama la disposizione contenuta nell?art. 7 del codice civile, secondo cui la persona alla quale si contesti il diritto all?uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall?uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, nonché il risarcimento dei danni. Attraverso questa norma, l?ordinamento mira a proteggere il nome delle persone da impieghi non autorizzati, in quanto esso è l?oggetto di un diritto assoluto riconosciuto dall?art. 6 del codice civile. Naturalmente, questa tutela esclusiva non può rivolgersi nei confronti dell?omonimo.
    E? pacifico, quindi, che in caso di registrazione di un nome proprio di una persona come nome di dominio, è possibile agire per la rassegnazione del nome di dominio in questione, ma solo se il soggetto registrante non ha alcun titolo su quel nome. In questo caso, infatti, si tratterebbe di una palese usurpazione del nome altrui, con evidente danno al legittimo titolare del nome proprio.
    Nel caso in cui, invece, avesse un titolo all?uso di quel nome come nome di dominio (si pensi a Luca Armani che registra come nome di dominio armani.it) la questione si fa certamente più complessa. Nel caso in cui l?uso del nome come nome di dominio avvenga in relazione ad un sito web con connotazioni commerciali, allora si ritiene che si debba applicare la disciplina dei marchi, e non più quella relativa ai nomi, con la conseguenza che un provvedimento giudiziario che inibisca ad altri l?uso del proprio nome potrà essere chiesto solo quando questa utilizzazione si traduca in un uso arbitrario di segni distintivi dell?attività imprenditoriale. Ciò perché l?utilizzazione del nome patronimico come ditta o come marchio esula completamente dal profilo costituzionale della tutela dei diritti inviolabili della personalità, quali il diritto al nome, per essere ricompresa nella disciplina costituzionale dell?attività economica la quale, nel conflitto tra interesse alla differenziazione sul mercato e quello del titolare del nome all?uso di questo nel campo commerciale, favorisce il primo, in quanto è socialmente più rilevante evitare l?inganno dei consumatori.