• User Newbie

    Deduzione spese ristrutturazione ufficio

    Salve vorrei avere un chiarimento se possibile. Le spese relative alla ristrutturazione di un ufficio tipo rifacimento bagno, piuttosto che posa del parquet come pavimento etc,sono spese che è possibile dedurre interamente in esercizio oppure vanno ammortizzate e in tal caso in quanti anni?
    Ultimo dubbio è se queste spese vanno ammortizzate l'iva sostenuta và anch'essa suddivisa nei vari anni oppure và detratta interamente nel periodo in cui è stata sostenuta?
    Grazie a chi vorrà rispondermi.
    Ombretta


  • User Attivo

    @Ombretta77 said:

    Salve vorrei avere un chiarimento se possibile. Le spese relative alla ristrutturazione di un ufficio tipo rifacimento bagno, piuttosto che posa del parquet come pavimento etc,sono spese che è possibile dedurre interamente in esercizio oppure vanno ammortizzate e in tal caso in quanti anni?
    Ultimo dubbio è se queste spese vanno ammortizzate l'iva sostenuta và anch'essa suddivisa nei vari anni oppure và detratta interamente nel periodo in cui è stata sostenuta?
    Grazie a chi vorrà rispondermi.
    Ombretta
    Occorrono ulteriori dati per poter rispondere in maniera corretta.
    Si tratta di ufficio in proprietà di un'impresa o di un lavoratore autonomo; uso promiscuo; unico immobile; è soggetto ad ammortamento, ecc...??


  • User Newbie

    Ciao Fedclaud, la discussione mi interessa e la raccolgo visto che è rimasta silente.
    Facciamo il caso di:

    • Locale: ambulatorio nuovo
    • Uso: esclusivo
    • Soggetto: professionista (medico)
    • Ammortamento: no (non è in registro beni ammortizzabili in quanto l'immobile è intestato alla persona fisica che non intende apportarlo alla sfera professionale per evitare plusvalenza in caso di eventuale successiva cessione)
      Come tratteresti le spese per adeguamento/adattamento di detto locale? (preciso che era normale appartamento poi modificato ad hoc per uso ambulatoriale).
      Grazie

  • User Attivo

    @Ben said:

    Ciao Fedclaud, la discussione mi interessa e la raccolgo visto che è rimasta silente.
    Facciamo il caso di:

    • Locale: ambulatorio nuovo
    • Uso: esclusivo
    • Soggetto: professionista (medico)
    • Ammortamento: no (non è in registro beni ammortizzabili in quanto l'immobile è intestato alla persona fisica che non intende apportarlo alla sfera professionale per evitare plusvalenza in caso di eventuale successiva cessione)
      Come tratteresti le spese per adeguamento/adattamento di detto locale? (preciso che era normale appartamento poi modificato ad hoc per uso ambulatoriale).
      Grazie

    Secondo me (interpretazione suscettibile di variazioni e ripensamenti), dovremmo considerare fiscalmente, l'immobile ad uso promiscuo, ancorchè da te dichiarato utilizzato ad uso esclusivo.
    Pertanto, solo le spese di ammodernamento, eccc..., che non siano incrementative del bene immobile (in genere spese ordinarie) possono essere dedotte per il 50%.
    Aspetterei, comunque, altri autorevoli interventi.:ciauz:


  • User Newbie

    Scusate il mio caso è di un negozio di proprietà del libero professionista (geometra) e da questi utilizzato come uso esclusivo dell'attività. Come devo comportarmi secondo voi?
    grazie


  • User Newbie

    Ritengo che il mio caso e quello di ombretta siano analoghi.
    La categoria catastale è A10 per cui non credo sia possibile usare il, se pur faceto, escamotage dell'uso promiscuo.
    Le spese sono quelle relative a lavori su impainti, che di norma a mio parere sarebbero spese incrementative e quindi da capitalizzare.
    Il dilemma diventa: se l'unica modalità di duduzione è la capitalizzazione (quindi il relativo ammortamento), allora nel caso prospettato di immobile non inserito in registro beni ammortizzabili tali spese, pur inerenti all'attività, devengono di fatto indeducibili.
    Bisognerebbe capire se una spesa come quella relativa alla realizzazione di impianti idraulici ed elettrici con relative consulenze tecniche, debba essere per forza da capitalizzare o se si possa dedurre come quelle non incrementative e quindi deducibile nell'esercizio fino al 5% dei valore beni ammortizzabili e il resto in cinque anni successivi (almeno mi pare di capire finzioni così dal 2007 anche per i profesionisti).
    Se qualcuno sa qualcosa batta un colpo...:)
    Grazie


  • User Attivo

    @Ben said:

    Ritengo che il mio caso e quello di ombretta siano analoghi.
    La categoria catastale è A10 per cui non credo sia possibile usare il, se pur faceto, escamotage dell'uso promiscuo.
    Le spese sono quelle relative a lavori su impainti, che di norma a mio parere sarebbero spese incrementative e quindi da capitalizzare.
    Il dilemma diventa: se l'unica modalità di duduzione è la capitalizzazione (quindi il relativo ammortamento), allora nel caso prospettato di immobile non inserito in registro beni ammortizzabili tali spese, pur inerenti all'attività, devengono di fatto indeducibili.
    Bisognerebbe capire se una spesa come quella relativa alla realizzazione di impianti idraulici ed elettrici con relative consulenze tecniche, debba essere per forza da capitalizzare o se si possa dedurre come quelle non incrementative e quindi deducibile nell'esercizio fino al 5% dei valore beni ammortizzabili e il resto in cinque anni successivi (almeno mi pare di capire finzioni così dal 2007 anche per i profesionisti).
    Se qualcuno sa qualcosa batta un colpo...:)
    Grazie
    Sarebbe stato preferibile una norma scritta con le mani e la testa e non con i piedi.
    Comunque, questo ci passa il convento.
    L'ipotesi della deduzione del 5%.....ecc..... non penso sia praticabile se l'immobile non viene inserito fra i cespiti ammortizzabili.
    La deduzione in quote, per la differenza del 5%, è prevista per le non incrementative relative ad immobili ammortizzabili (secondo la mia interpretazione). Infatti, per le incrementative non vi è problema, poichè parteciperanno ai costi con un aumento delle quote di ammortamento.
    Per quanto riguarda l'uso promiscuo, non ritengo si tratti di un escamotage.
    L'art. 54 prevede il caso di immobile ad uso promiscuo.
    La mia è un'interpretazione di tale norma al Vs. caso (altrimenti, ritengo non vi sia possibilità di deduzione).
    Per i professionisti non ha importanza la categoria catastale affinchè i beni immobili vengano considerati strumentali, ma l'uso che se ne fa (ad esempio, posso acquistare un immobile di categoria A3, inserirlo nel registro cespiti, utilizzarlo ad uso esclusivamente professionale e ammortizzarlo al 100%; al contrario, acquisto un immobile categoria A10, non lo inserisco nei beni ammortizzabili, non deduco le quote, e vi abito, dormo, mangio, ecc.........!!!!!!!!).:ciauz:


  • User Newbie

    Grazie Fedclaud per le risposte.
    Chiarisco meglio il mio pensiero in merito all'uso promiscuo.
    Come giustamente affermi non è la categoria catastale ma l'uso effettivo che determina la strumentalità dell'immobile (strumentalità per destinazione e non per natura), nel caso in esame si tratta di ambulatorio e quindi di unità che non viene usata ad altri scopi se non quello a cui è destinata (non presenta nemmeno le condizioni per essere ad esempio abitazione).
    L'uso promiscuo normalmente si realizza nel caso in cui si adibisce una parte della propria abitazione a ufficio, ma se non abito nell'immobile e non lo uso per altro scopo, come posso definirlo ad uso promiscuo?
    In più, a prescindere dell'esclusività o meno dell'immobile, ritengo che il vero problema stia nella natura della spesa la quale essendo incrementativa va dedotta con l'ammortamento.
    Quindi per dedurre serve l'inserimento dell'immobile in libro beni ammortizzabili.
    Almeno così mi sembra di poter interpretare la situazione.
    Una dirimente sarebbe poter dedurre le spese a sè stanti senza incrementare il valore, ma ciò che non mi è chiaro è se tale decisione sia nella discrezionalità del contribuente e quindi se sia possibile.
    Grazie ancora e buon week end.


  • User Attivo

    Concordo al 90% con quanto affermi.
    L'uso promiscuo lo si può avere anche con qualsiasi tipo di immobile (anche categoria C).
    Ritengo che la norma, quando si riferisce all'uso promiscuo, possa essere intesa in questo senso: "Non l'hai inserita nel registro cespiti? Allora, l'immobile te lo considero promiscuo e ti posso far dedurre solo le spese non incrementative al 50%. Tiè!!!!!!".

    Altrimenti, dobbiamo considerare diversamente la questione.
    Ma ci occorrono dei riferimenti di prassi o l'apporto di qualcuno più addentrato nella questione.
    Mi spiego.
    Quando la norma parla di immobili utilizzati nell'esercizio della professione, forse non vuole intendere che essi debbano essere necessariamente inseriti nel registro dei beni ammortizzabili per poter dedurre le spese non incrementative e, quindi, sarebbe ipotizzabile l'ipotesi della deduzione del 5%...... .
    Di conseguenza, alla luce di ciò, andrebbe rivista l'interpretazione per gli immobili ad uso promiscuo.

    Il problema, infatti, si prospetta anche, ad esempio, per le spese non incrementative di immobili ricevuti in comodato.
    Grazie anche a te. :ciauz:


  • User Newbie

    Adesso illustrerò un'interpretazione forse a mio "uso e concumo", vediamo se regge.

    Tesi 1
    Visto che le spese se incrementative si deducono con l'ammortamento
    Visto che non ammortizzo l'immobile
    Ergo perdo la deducibilità (tesi poco allettante).

    Tesi 2
    Visto che le spese incrementano il valore e l'utilità dell'immobile, ma solo nel caso in cui nello stesso si svolga l'attività ambulatoriale, mentre sono del tutto inutili in caso di utilizzo dello stesso da parte di altro soggetto (ad esempio uno studio di architetto a cui non servono tali particolari impianti), le considero non "oggettivamente incrementative", allora le tratto come spese non incrementative e le deduco nel limite del 5%.

    La seconda tesi mi piace di più ovviamente, ma è sostenibile? Chissà...

    Saluti