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Informazioni su diffamazione a mezzo blog
Salve,
da profondo ignorante in materia di legge, avrei qualche curiosità sulla questione.Premetto che io sarei il colpevole (il ?diffamatore?) e sono stato contattato via e-mail da una persona che mi accusa di averlo diffamato attraverso il mio blog.
Non starò a linkare il post incriminato per evidenti ragioni (e spiegare che ho mantenuto toni civili e mi sono limitato a descrivere fatti pubblicamente accessibili), quello che vorrei capire è:
- nel caso in cui la persona in questione decida effettivamente di procedere, quali saranno i passi successivi? Raccomandata da parte di un avvocato oppure altro? E poi?
- il danno economico deve essere dimostrato da chi accusa?
- esistono precedenti nella legislazione italiana relativi alla diffamazione a mezzo blog?Se avete dei link in grado di colmare la mia ignoranza in materia saranno ben accetti
Ciao e grazie,
Francesco.
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Ciao Francesco,
non è necessaria alcuna comunicazione a te per poterti denunciare per diffamazione. La comunicazione può essere fatta (non deve) nel caso vogliano chiederti il risarcimento dei danni (quindi agire direttamente in sede civile). Quindi, se vuole procedere, potrebbe essere che ha già depositato la denuncia-querela e sta attendendo che il PM proceda contro di te.
Il danno economico è la conseguenza della condanna, se si diffama una persona automaticamente esiste un danno (la diffamazione) che deve essere risarcito, con valutazione equitativa effettuata da un giudice (difficile fare cifre, ma si va dai 10.000 ai 20.000 euro in media). Il diffamato può, però, dimostrare un ulteriore danno causato dal comportamento del diffamatore (ad es. se a seguito dei fatti perde una occasione di lavoro !).
Si, esistono vari precedenti per diffamazione on line.Se vuoi qualche ulteriore informazione puoi leggere questi articoli:
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Innanzitutto grazie per la risposta
@bsaett said:
non è necessaria alcuna comunicazione a te per poterti denunciare per diffamazione.
Cavolo, mi rendo conto di essere veramente ignorante in materia. In altre parole mi stai dicendo che un PM giudicherà l'eventuale denuncia senza che io ne sia a conoscenza e senza sentire il mio parere sulla questione? Detto sinceramente, tutto questo mi sembra poco ragionevoleLeggo di un comma 34 dell'articolo 596 e di "exceptio veritatis", ma da quanto capisco è una scelta del "diffamato", non del "diffamante" (peraltro mi sfugge come possa io mettermi d'accordo con qualcuno se nemmeno so che mi ha denunciato...)
E nel caso in cui il PM emetta una sentenza a me sfavorevole (giudicandomi colpevole di diffamazione) cosa succede?
Molto interessanti gli articoli
Nel primo ho scoperto questo punto (ingiuria), che si applica alla perfezione ad alcune e-mail ricevute:
Basti, ad esempio, pensare alla trasmissione via e - mail di messaggi offensivi dell'altrui reputazione: se il messaggio è inoltrato allo stesso soggetto offeso si configura il delitto di ingiuria di cui all'art. 594 c. p. [...]Ultimissima domanda: mi potresti confermare questo passo di WikiPedia?
In particolare, la giurisprudenza, con una lunga opera di interpretazione, ha elaborato dettagliatamente i limiti di operatività del diritto di cronaca; le condizioni, cioè, necessarie affinché il reato di diffamazione venga scriminato dalla causa di giustificazione in discorso. In sintesi, perché operi la scriminante, è necessario: a) che vi sia un interesse pubblico alla notizia; b) che i fatti narrati corrispondano a verità; c) che l'esposizione dei fatti sia corretta e serena, secondo il principio della continenza.Grazie ancora per la disponibilità
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Non ho detto che un PM giudicherà, ecc..., ho detto che* non c'è bisogno che il diffamato ti invii una comunicazione*.
In teoria il PM dovrebbe sentirti, ma potrebbe anche accadere che non lo faccia (purtroppo talvolta accade che si fidino un po' troppo delle denunce), in ogni caso all'imndagato spetta sempre ricevere l'avviso di garanzia, ed altre comunicazioni, prima che cominci il vero e proprio processo. Il processo non lo fa, ovviamente, il PM.Il passo di wikipedia è giusto.
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@bsaett said:
Non ho detto che un PM giudicherà, ecc..., ho detto che* non c'è bisogno che il diffamato ti invii una comunicazione*.
In teoria il PM dovrebbe sentirti, ma potrebbe anche accadere che non lo faccia (purtroppo talvolta accade che si fidino un po' troppo delle denunce), in ogni caso all'imndagato spetta sempre ricevere l'avviso di garanzia, ed altre comunicazioni, prima che cominci il vero e proprio processo. Il processo non lo fa, ovviamente, il PM.Ah ecco, tutto più chiaroGrazie ancora
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Prego. Siamo a tua disposizione per ulteriori chiarimenti.