• User

    fotografo libero professionista

    salve, i miei dubbi sono i seguenti.
    per lasciare in conto vendita delle fotografie (a carattere altemente interpretativo) di roma in alcune librerie e musei...
    posso aprire una partita iva (facendo passare le foto come servizi resi) da libero professionista oppure devo per forza aprirla come impresa artigiana?
    il volume d'affari sarebbe veramente basso, circa 500 euro al mese fatturati, quindi per me pagare quasi 3000 euro fissi di inps all'anno sarebbe assurdo.
    quello che vorrei sapere esattamente è cosa rischio. nel senso: se mi scoprono come non in regola cosa mi succede? rischio il plotone d'esecuzione o semplicemente mi fanno pagare quello che devo?
    grazie infinite a chiunque vorrà darmi una chiara ed esplicita risposta


  • User

    aggiungo:
    [CENTER]I TRE INQUADRAMENTI POSSIBILI[/CENTER]
    L?attivita' fotografica di ripresa puo' essere, fiscalmente, inquadrata in tre differenti modi, non intercambiabili fra loro, ma legati alla tipologia della propria attivita'.

    • Attivita' di impresa. Si tratta del caso piu' comune, dato che in questa configurazione ricadono le normali attivita' di produzione fotografica su commissione, di carattere basato prevalentemente sull?organizzazione di mezzi, capacita' ed attrezzature, e basate sull?esistenza di una struttura (come lo studio fotografico, un negozio all?interno del quale si eseguano ritratti, eccetera). Questa strada e' leggermente piu' complessa nella sua configurazione fiscale, comporta una contribuzione Inps leggermente piu' onerosa ma, per contro, offre il vantaggio di poter accedere a crediti agevolati, altrimenti non ottenibili.

    • Attivita' di professione. Laddove non esista una struttura di impresa e il genere di fotografia sia prevalentemente interpretativo e creativo, e' possibile configurare l?attivita' come libera professione (cioe' attivita' professionale per la quale non sia previsto un albo). La contribuzione Inps e' leggermente inferiore e senza un minimale fisso, ma non e' possibile accedere a crediti agevolati.

    • Cessione del diritto d?autore al di fuori di un?attivita' di impresa. Si tratta di una situazione abbastanza rara, relativa alla cessione del diritto di utilizzo per impieghi editoriali o librari di immagini di carattere interpretativo o creativo. Non puo' essere applicata per impieghi commerciali-pubblicitari.
      Ciascuna delle tre possibilita' e' pienamente legale e lecita, e presuppone il pagamento delle imposte relative. Va rilevato che, a differenza di quanto non avveniva fino all?anno 1991, la tassazione per le due prime opzioni (impresa o professione) e' differente nelle modalita' di applicazione, ma sostanzialmente paragonabile nella sostanza. La terza via (cessione del diritto d?autore) puo' risultare molto conveniente o molto penalizzante, a seconda dei casi. E? tuttavia riferita a casi ben specifici, e non e' estensibile ad una normale attivita' generica di fotografo.
      ** A) L?ATTIVITA? DI IMPRESA**
      Vediamo quindi, in forma molto, molto riassuntiva e panoramica, quale sia il normale e consueto iter per la configurazione dell'attivita' di fotografo.
      La configurazione di un'attivita' fotografica standard parte dal presupposto che si tratti di un'attivita' di impresa artigiana, dato che ? per le attivita' configurabili come impresa ? l?attivita' fotografica risulta "protetta" e quindi obbligatoriamente iscrivibile come impresa artigiana.
      Di conseguenza, si tratta effettivamente del "cursus" da seguire nella maggior parte dei casi. Affinché l'attivita' sia correttamente impostata occorre:

    • Posizione IVA (partita IVA), da richiedersi all'Ufficio provinciale IVA della provincia dove ha sede legale l'attivita'. Il codice di attivita' e' il 74.81.1 (Studi fotografici) indipendentemente dal fatto che esista uno studio inteso come locale adibito alla fotografia.

    • Licenza di Pubblica Sicurezza, da richiedersi al Questore della Provincia ove si esercitera' l'attivita'. In realta' tale licenza e' stata ABROGATA dal dlgs 112 del 31 marzo 1998, articolo 164, punti 1, comma f), pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 77/L del 21 aprile 1988 (supplemento della G.U. n 92/1998).
      Ai sensi della nuova legge, occorre unicamente dare "comunicazione tempestiva" dell'inizio dell'attivita', con una lettera raccomandata al Questore.
      Incredibilmente, tuttavia, moltissime Questure sono ancora disinformate di tale legge, anche perche' il ministero degli Interni non ha diramato una circolare esplicativa, a loro volta in attesa di chiarimenti da parte del Ministero della Funzione Pubblica...
      Cosi', puo' capitare che le Questure si comportino ancora in modo difforme.
      Alla licenza (ora abrogata) non e' piu' collegato il pagamento (dal 1.1.1996) della tassa di concessione governativa, ma esiste ancora l?obbligo di comunicazione preventiva, come spiegato sopra.

    • Iscrizione alla Camera di Commercio della provincia ove si esercitera' l'attivita'.

    • Iscrizione all'Albo Artigiani (sempre provinciale), se l?attivita' fotografica e' svolta come attivita' prevalente, e con la prestazione della propria opera direttamente nell?impresa.

    • Iscrizione ai ruoli contributivi INPS, come ditta artigiana. La contribuzione di base varia di anno in anno ed e' in percentuale sugli utili (vedi www.inps.it), tuttavia con un MINIMO GARANTITO indipendente dal reddito.
      Le imprese non artigiane pagano i contributi come operatori del terziario, assimilati alla gestione commercianti

    • Iscrizione alle liste INAIL, per l'assicurazione obbligatoria sugli infortuni del lavoro (se si utilizzano apparecchi elettrici di qualsiasi tipo, o automezzi)

    • Altre iscrizioni, facoltative (sindacati, associazioni, ecc). Le associazioni di categoria (Confederazioni dell?Artigianato, Anaf, Siaf, TAU Visual, Gadef, Afip, Airf, eccetera) sono utili, ma in nessun caso obbligatorie.
      **B) L?ATTIVITA? DESCRITTA COME LIBERA PROFESSIONE **
      Indispensabile, per la lettura di questo paragrafo, la lettura approfondita delle schede dedicate in specifico a questo argomento, a lungo rimasto controverso, fino alla Risoluzione Ministeriale n. 129/E del 17/7/1996.

    • L'iscrizione all'Ufficio Iva e tutti gli obblighi. Il codice di attivita' puo' essere quello standard come fotografo (74.81.1), anche se la descrizione negli elenchi indica "Studi Fotografici". Si tratta di una dizione generica, che comunque racchiude tutte le attivita' fotografiche di ripresa, di qualsiasi tipo, compresa quella libero-professionale.

    • La licenza di Pubblica Sicurezza, da richiedersi al Questore della Provincia ove si esercitera' l'attivita', va comunque richiesta, anche in assenza di studio.
      Resta il problema legato al fatto che la licenza cosi' come ora concepita NON Licenza di Pubblica Sicurezza, da richiedersi al Questore della Provincia ove si esercitera' l'attivita'. In realta' tale licenza e' stata ABROGATA dal dlgs 112 del 31 marzo 1998, articolo 164, punti 1, comma f), pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 77/L del 21 aprile 1988 (supplemento della G.U. n 92/1998).
      Ai sensi della nuova legge, occorre unicamente dare "comunicazione tempestiva" dell'inizio dell'attivita', con una lettera raccomandata al Questore.
      Incredibilmente, tuttavia, moltissime Questure sono ancora disinformate di tale legge, anche perche' il ministero degli Interni non ha diramato una circolare esplicativa, a loro volta in attesa di chiarimenti da parte del Ministero della Funzione Pubblica...
      Cosi', puo' capitare che le Questure si comportino ancora in modo difforme.
      Alla licenza (ora abrogata) non e' piu' collegato il pagamento (dal 1.1.1996) della tassa di concessione governativa, ma esiste ancora l?obbligo di comunicazione preventiva, come spiegato sopra.

    • Iscrizione alla Camera di Commercio della provincia ove si esercitera' l'attivita'.
      Non va fatta. Se l'attivita' e' effettivamente libero professionale, non strutturata in forma di impresa, e' un nonsenso l'iscrizione al registro ditte, a meno che l'attivita' non venga esercitata in forma societaria. In questo caso, e' obbligatoria l'iscrizione al REA (non obbligatoria se l?attivita' professionale e' esercitata dal singolo libero professionista).

    • Iscrizione all'Albo Artigiani (sempre provinciale).
      Non va fatta. L'artigiano e' una figura particolare di imprenditore, ma nel nostro ordinamento resta pur sempre un imprenditore. Conseguentemente, un?attivita' gestita in forma di non-impresa e' necessariamente non artigiana (vedi anche nota del Ministero del Commercio, Industria ed artigianato n.123207 del 3 marzo 1997).

    • Iscrizione ai ruoli contributivi INPS, gestione separata Inps.
      Evidentemente, ed in diretta conseguenza del punto 6), non va fatta come artigiano, ma E' OBBLIGATORIA come lavoratore autonomo, che si iscrive alla gestione separata INPS dei liberi professionisti (legge 335/95), soggiacendo cosi' ad un prelievo che varia di anno in anno ed e' in percentuale sugli utili effettivi (vedi www.inps.it) sul reddito effettivo, per la costituzione della pensione.

    • Iscrizione alle liste INAIL, per l'assicurazione obbligatoria sugli infortuni del lavoro. Se vengono utilizzate attrezzature elettriche, si'. Rivolgersi alla sede di zona dell'Inail.

    • Altre iscrizioni (sindacati, associazioni, ecc).
      Valgono le stesse indicazioni fornite per l'iter normale, da impresa.
      Alcune associazioni, come accennato, per motivi soggettivi di struttura (difesa dell?attivita' in forma esclusivamente artigianale) preferiscono non accettare la possibilita' di esercizio della professione in forma libero-professionale.
      C) L?ATTIVITA? DELL?AUTORE.
      Non si tratta di una vera e propria configurazione soggettiva (cioe' del soggetto fotografo), ma di un tipo particolare di attivita' fotografica, che puo' essere svolta da qualsiasi professionista o persona. E? attuabile solo in un numero limitato e ben definito di casi, come da risoluzione Ministeriale n. 94/E del 30 aprile 1997. Non e' utilizzabile in nessun caso per la descrizione fiscale dei compensi legati ad impieghi commerciali o pubblicitari, ma solo per le destinazioni editoriali di immagini con taglio creativo.
      Riassuntivamente, quindi, tale regime e' applicabile in questi casi:

    • Impieghi solo editoriali, non commerciali o pubblicitari.

    • Cessione effettuata da un professionista, o da persona fisica (Al di fuori dell?attivita' di un?impresa)

    • Immagini creative.

    • Accettata per iscritto dal cliente.
      Se sussistono questi requisiti, la prestazione viene descritta non con una fattura IVA, ma con una semplice ricevuta, con valore fiscale, redatta su carta libera in due copie, con i dati normalmente riportati in fattura, ma con numerazione a sé stante, e cioe' non all?interno della numerazione di eventuali fatture. Sull?originale si applica una marca da bollo da 1,81 euro su originale, ed indicando esclusione IVA ex art. 3 DPR 633/72. Questi redditi vanno indicati nell?apposito quadro dell'Unico (cioe' separatamente da quelli di un?attivita' di impresa).
      Le semplificazioni di tale regime sono cosi' riassumibili:

    • Alla prestazione non viene applicata IVA.

    • L?imponibile Irpef scende al 75%. Cioe', su 1.000 euro di reddito, sono imponibili 750 euro. La quota restante e' detratta come deduzione forfaittaria per le spese di produzione dell?opera. La ritenuta d?acconto e' del 20% (dal 1998) sul 75% (cioe', nell?esempio, 20% di 750). Attenzione, pero': questa deduzione forfaittaria non permette di dedurre anche delle spese analiticamente.

    • Il reddito non e' soggetto al contributo INPS

    alla luce di queste definizioni... è possibile per la mia attività un inquadramento come libero professionista?


  • Bannato User Attivo

    @sbimage said:

    salve, i miei dubbi sono i seguenti.
    per lasciare in conto vendita delle fotografie (a carattere altemente interpretativo) di roma in alcune librerie e musei...
    posso aprire una partita iva (facendo passare le foto come servizi resi) da libero professionista oppure devo per forza aprirla come impresa artigiana?
    il volume d'affari sarebbe veramente basso, circa 500 euro al mese fatturati, quindi per me pagare quasi 3000 euro fissi di inps all'anno sarebbe assurdo.
    quello che vorrei sapere esattamente è cosa rischio. nel senso: se mi scoprono come non in regola cosa mi succede? rischio il plotone d'esecuzione o semplicemente mi fanno pagare quello che devo?
    grazie infinite a chiunque vorrà darmi una chiara ed esplicita risposta

    Salve. Visto che deve lasciare in conto vendita le foto e quindi realmente non sa se la vendita andrà a buon fine o meno, considerato che si tratta di operazioni che possono rientrare nel concetto di occasionalità, direi che, senza stare a lambiccarsi il cervello visto il suo secondo post, si possa optare per il rilascio di ricevute ai sensi ex art. 67 DPR 917/86 sfruttando o il comma i (IMOLA) o il comma l (LIVORNO).


  • User

    magari!
    purtroppo in tutti questi posti mi hanno chiesto la partita iva...indiscutibilmente.