• User

    penali per ritardo pagamento

    Salve,
    ho una piccola impresa di servizi di connettività internet.
    I miei clienti mi corrispondono un canone periodico.
    Ultimamente alcuni di questi tendono a non rispettare le scadenze fissate malgrado mandi puntualmente avvisi affinchè provvedano ai pagamenti per tempo. Alla fine della storia poi, cmq, pagano 20,30 giorni dopo la scadenza.....
    Da contratto dovrei sospendere l'erogazione del servizio, e dopo 30 giorni di insolvenza rescindergli il contratto, avrei pensato però ad una soluzione più morbida che preveda l'applicazione di una mora.
    Posso procedere in tal senso anche se di ciò non v'è menzione nel contratto?
    Se la risposta fosse affermativa che percentuale è possibile applicare?
    Ringrazio anticipatamente
    saluti
    giuseppe


  • User Attivo

    Un problema.
    La mora si può applicare se il credito è scaduto ed esigibile. In tal caso sarebbe il tasso di interesse legale pari (se non cambiato di recente) al 2.5% su base annua.
    Se si tratta di contratti di natura commerciale (cioè l'utente non è consumatore) allora si possono applicare anche le norme dirette alla soluzione dei problemi per il mancato pagamento dei crediti commerciali (che portano l'interesse di mora più in alto), ma, visto il breve periodo di tempo del ritardo (20-30 giorni) meglio controllarne l'applicabilità anche su questo fronte.
    Tenendo presente che se il termine per il pagamento è concordato, allora non è necessario costituire in mora il debitore.
    Se invece si vuol fare un discorso diverso (soprattutto si vuol chiedere il pagamento della mora in automatico) allora è necessario cambiare il contratto e inserire un'apposita clausola.
    In questo caso è necessario procedere ad indicare la misura della mora concordata e permetterne il calcolo automatico (ma se sono somme esigue, non so se abbia qualche rilievo).


  • User

    @Giberavv said:

    Un problema.
    La mora si può applicare se il credito è scaduto ed esigibile. In tal caso sarebbe il tasso di interesse legale pari (se non cambiato di recente) al 2.5% su base annua.
    Se si tratta di contratti di natura commerciale (cioè l'utente non è consumatore) allora si possono applicare anche le norme dirette alla soluzione dei problemi per il mancato pagamento dei crediti commerciali (che portano l'interesse di mora più in alto), ma, visto il breve periodo di tempo del ritardo (20-30 giorni) meglio controllarne l'applicabilità anche su questo fronte.
    Tenendo presente che se il termine per il pagamento è concordato, allora non è necessario costituire in mora il debitore.
    Se invece si vuol fare un discorso diverso (soprattutto si vuol chiedere il pagamento della mora in automatico) allora è necessario cambiare il contratto e inserire un'apposita clausola.
    In questo caso è necessario procedere ad indicare la misura della mora concordata e permetterne il calcolo automatico (ma se sono somme esigue, non so se abbia qualche rilievo).

    Grazie della risposta
    ciao