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    Novità IRPEF Fin. 2008 II parte

    3.2 ULTERIORE DETRAZIONE D?IMPOSTA PER I CONTRIBUENTI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO
    L?art. 1 co. 15 lett. a) della L. 24.12.2007 n. 244 apporta alcune modifiche all?art. 12 del TUIR, in relazione alle detrazioni d?imposta spettanti per i figli a carico.
    Mediante l?inserimento del nuovo co. 1-bis, infatti, è stabilito che, alla presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un?ulteriore detrazione di 1.200,00 euro.
    Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 9.1.2008 n. 1 (§ 1), l?ulteriore detrazione in esame:
    ? si aggiunge a quelle ?ordinarie? già previste dall?art. 12 del TUIR;
    ? non spetta per ciascun figlio, ma deve intendersi come ?bonus? complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa, che pertanto non aumenta alla presenza di un numero di figli superiore a quattro;
    ? non spetta se il contribuente, pur avendo almeno quattro figli a carico, non ha diritto alle ?ordinarie? detrazioni di cui all?art. 12 co. 1 lett. c) del TUIR, in quanto, ad esempio:
    ? ha un reddito complessivo troppo elevato;
    ? oppure si è optato per attribuire la detrazione per figli a carico al genitore con il reddito complessivo più elevato, al fine di evitare fenomeni di ?incapienza?.
    3.2.1 Non parametrazione della detrazione
    La circ. Agenzia delle Entrate 9.1.2008 n. 1 (§ 1) ha chiarito che l?ulteriore detrazione per figli a carico:
    ? trova applicazione nell?intera misura, anche se la condizione dell?esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell?anno;
    ? conseguentemente, non deve essere effettuato il ragguaglio al periodo dell?anno in cui si verifica l?evento che dà diritto alla detrazione stessa (es. nascita del quarto figlio a carico).
    3.2.2 Irrilevanza del reddito complessivo del contribuente
    A differenza delle detrazioni per figli a carico che erano già previste dall?art. 12 del TUIR, l?ulteriore detrazione in esame non è influenzata dall?ammontare del reddito complessivo del contribuente.
    3.2.3 Ripartizione della detrazione
    Il nuovo co. 1-*bis *dell?art. 12 del TUIR stabilisce che l?ulteriore detrazione per almeno quattro figli a carico:
    ? è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati;
    ? in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice;
    ? nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell?altro, compete a quest?ultimo per l?intero importo.
    Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 9.1.2008 n. 1 (§ 1), i suddetti criteri di ripartizione non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori, diversamente da quanto previsto dall?art. 12 co. 1 lett. c) del TUIR con riferimento alle ?ordinarie? detrazioni per figli a carico.
    3.2.4 Incapienza dell?IRPEF lorda
    Al fine di evitare fenomeni di ?incapienza? che non consentano di usufruire in tutto o in parte del nuovo beneficio fiscale per le famiglie numerose, è stabilito che qualora l?IRPEF lorda non sia capiente, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.
    A tali fini, è stabilito che occorre considerare l?IRPEF lorda diminuita delle detrazioni d?imposta spettanti:
    ? per i familiari a carico, previste dall?art. 12 co. 1 del TUIR;
    ? per tipologie reddituali, di cui all?art. 13 del TUIR;
    ? per gli oneri detraibili, di cui all?art. 15 del TUIR;
    ? per canoni di locazione, di cui all?art. 16 del TUIR;
    ? in base ad altre disposizioni normative (es. detrazione del 36% per lavori di recupero edilizio).
    Pertanto, il credito in esame è pari all?importo dell?ulteriore detrazione spettante ai contribuenti con almeno quattro figli a carico che non trova più capienza nell?IRPEF lorda, dopo aver già scomputato le suddette detrazioni.
    Ad esempio, in caso di genitori non separati, qualora la madre abbia un ammontare di IRPEF lorda residua pari a 200,00 euro, avrà diritto ad un credito di 400,00 euro (50% di 1.200,00 euro ? 200,00 euro).
    Disposizioni attuative
    Con un successivo decreto del Ministro dell?economia e delle finanze saranno definite le modalità di erogazione ai contribuenti ?incapienti? del predetto credito.
    3.2.5 Decorrenza
    L?art. 1 co. 16 della L. 244/2007 stabilisce che l?ulteriore detrazione in esame ha effetto retroattivo dal periodo d?imposta 2007.
    3.3 MODIFICA DELLE DETRAZIONI D?IMPOSTA SPETTANTI AI SOGGETTI CHE PERCEPISCONO
    ASSEGNI DAL CONIUGE SEPARATO O DIVORZIATO
    L?art. 13 co. 5 del TUIR disciplina le detrazioni d?imposta spettanti ai contribuenti titolari di alcune tipologie reddituali, tra le quali gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell?art. 50 co. 1 lett. i) del TUIR.
    Al riguardo, l?art. 1 co. 11 della L. 24.12.2007 n. 244 modifica le detrazioni spettanti per i redditi derivanti dagli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell?autorità giudiziaria, che costituiscono, per il soggetto erogante, oneri deducibili ai sensi dell?art. 10 co. 1 lett. c) del TUIR.
    Viene, infatti, stabilito che, in relazione a tali assegni, il soggetto percipiente:
    ? non ha più diritto alle detrazioni d?imposta come disciplinate dal citato co. 5 dell?art. 13 del TUIR18;
    ? ha invece diritto ad una detrazione dall?imposta lorda in misura pari a quella prevista per i soggetti pensionati con meno di 75 anni di età, di cui al co. 3 dell?art. 13 del TUIR:
    − non rapportata ad alcun periodo nell?anno; pertanto, come chiarito dalla circ. Agenzia delle
    Entrate 9.1.2008 n. 1 (§ 2), la detrazione compete in misura piena anche nell?eventualità che gli assegni in discorso sono percepiti solo in un periodo dell?anno;
    − non cumulabile con le altre detrazioni previste dallo stesso art. 13 del TUIR.
    3.3.1 Ammontare della detrazione spettante
    Si ricorda che, in relazione agli assegni in esame, ai sensi dell?art. 13 co. 5 del TUIR spettava una detrazione dall?IRPEF lorda pari a:
    ? 1.104,00 euro, se il reddito complessivo non era superiore a 4.800,00 euro;
    ? 1.104,00 euro, se il reddito complessivo era superiore a 4.800,00 euro ma non a 55.000,00 euro;
    ? la detrazione spettava per la parte corrispondente al rapporto tra l?importo di 55.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e l?importo di 50.200,00 euro.
    Per effetto della nuova disciplina, invece, ai sensi dell?art. 13 co. 3 del TUIR, agli assegni in esame spetta una detrazione dall?IRPEF lorda pari a:
    ? 1.725,00 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500,00 euro;
    ? 1.255,00 euro, aumentata del prodotto tra 470,00 euro e l?importo corrispondente al rapporto tra 15.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500,00 euro, se l?ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500,00 euro ma non a 15.000,00 euro;
    ? 1.255,00 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 55.000,00 euro;
    la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l?importo di 55.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e l?importo di 40.000,00 euro.
    In sostanza, il soggetto che riceve gli assegni in esame ha diritto ad una detrazione d?imposta maggiore rispetto a quanto precedentemente previsto, ancorché con importi differenziati a seconda dell?ammontare del proprio reddito complessivo.
    3.3.2 Decorrenza
    L?art. 1 co. 12 della L. 244/2007 stabilisce che il nuovo regime delle detrazioni per gli assegni corrisposti al coniuge separato o divorziato ha effetto retroattivo dal periodo d?imposta 2007.
    3.4 RECUPERO DELLE MAGGIORI DETRAZIONI RELATIVE AL 2007
    Come evidenziato nei precedenti paragrafi, le novità relative all?irrilevanza dell?abitazione principale, all?ulteriore detrazione per i contribuenti con almeno quattro figli a carico e all?aumento della detrazione spettante per gli assegni ricevuti dal coniuge separato o divorziato, hanno effetto retroattivo dal periodo d?imposta 2007.
    Poiché si tratta di disposizioni più favorevoli per il contribuente, si pone quindi il problema di recuperare le maggiori detrazioni spettanti per il 2007, rispetto a quanto previsto anteriormente alla legge Finanziaria 2008.
    3.4.1 Conguaglio di fine anno 2007
    La circ. Agenzia delle Entrate 9.1.2008 n. 1 (§ 1 e 2) ha pertanto chiarito che il sostituto d?imposta è tenuto:
    ? sulla base dei dati in suo possesso relativi al numero dei figli a carico del contribuente:
    − a riconoscere l?ulteriore detrazione in sede di conguaglio dei redditi erogati nel 2007;
    − ad indicare nelle ?Annotazioni? del modello CUD 2008, da rilasciare con riferimento ai redditi del 2007, l?ammontare della detrazione erogata che non ha trovato capienza nell?imposta dovuta dal contribuente;
    ? qualora abbia calcolato le detrazioni per redditi di lavoro dipendente o assimilati e per familiari a carico considerando il reddito complessivo al lordo di quello dell?abitazione principale e relative pertinenze, come comunicatogli dal contribuente, ad effettuare il conguaglio applicando la nuova normativa.
    Analogamente, il sostituto d?imposta deve altresì riconoscere le maggiori detrazioni per gli assegni ricevuti dal coniuge separato o divorziato, nel caso in cui si trovi a ?gestire? anche tali redditi.
    Conguaglio già effettuato
    Qualora il sostituto d?imposta avesse già operato il conguaglio di fine anno 2007, lo stesso può essere ripetuto, al fine di applicare le nuove disposizioni, entro il 28.2.200825.
    La ripetizione del conguaglio è possibile, anche se si tratta di conguaglio ?complessivo?, cioè che tenga conto dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti dal lavoratore nell?ambito di precedenti rapporti di lavoro, ai sensi dell?art. 23 co. 4 del DPR 600/73.

    3.4.2 Presentazione della dichiarazione dei redditi per l?anno 2007
    Nei casi in cui, invece, le nuove disposizioni non saranno considerate in sede di conguaglio di fine anno 2007 (es. lavoratore che ha cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2007 e non ha instaurato un nuovo rapporto di lavoro), per recuperare le maggiori detrazioni spettanti si dovrà presentare la dichiarazione dei redditi relativa all?anno 2007 (modello 730/2008 o UNICO 2008 Persone fisiche).