• User

    Paternità - Settore commercio

    Ciao a tutti, sono nuovo di qui, spero di non aver toppato sezione.
    Ecco la mia domanda.

    Sono assunto in una ditta informatica con un contratto di apprendista, a tempo indeterminato, con il contratto del commercio. Al momento faccio un part-time di 4 ore, con 2 gg alla settimana a tempo pieno.
    L'apprendistato dura al massimo fino a 4 anni o fino al compimento dei 27 anni giusto? Dopo i quali sono obbligati a passarmi ad un contratto normale, dico bene?

    Volevo sapere, visto che diventerò papà tra un mesetto ^^ , se il mio contratto, mi da per legge, dei giorni di paternità.
    Io avevo sentito che si avevano 15gg disponibile nel momento in cui nasce il pupo, una cosa tipo i 5 mesi standard che ha la mamma. Esiste questa cosa? o non mi è "dovuto" niente??

    grazie a tutti per le risp, spero di essermi spiegato bene

    ciauz


  • Bannato User Attivo

    In merito al congedo di paternità devi fare riferimento agli articoli dal 28 al 31 del Testo UNICO di cui all'art. 15 della legge 8 marzo 2000 n° 53.


  • User Attivo

    Il contratto di apprendistato è previsto per giovani di età compresa tra i 16 (assolvimento dell'obbligo scolastico quindi ormai direi 18) ed i 24 anni (ovvero 29 se lavoro ad alto contenuto professionale e nel caso di lavoratore portatore di handicap il limite è alzato ulteriormente di 2 anni).


    CONGEDO PARENTALE

    La durata massima del congedo della madre è di 6 mesi.
    L'utilizzazione del congedo va coordinata con quello cui ha diritto il padre lavoratore subordinato, dato che la coppia può sommare al massimo 10 mesi di assenza, da usufruire anche contemporaneamente.
    Il periodo cumulativo diventa di 11 mesi se il congedo di cura è utilizzato dal padre lavoratore subordinato per almeno 3 mesi, anche frazionatamente (ad esempio: 6 mesi per la madre e 5 per il padre, 4 mesi per la madre e 7 per il padre).
    Se la madre è - o diventa - una single le spettano per intero i 10 mesi.
    Si rientra in tale condizione in caso di morte del padre, o di abbandono della figlia o del figlio da parte del padre, o di affidamento della figlia o del figlio solo alla madre, risultante da un provvedimento formale.
    Il congedo può essere utilizzato per intero o per frazioni di tempo. Non è stabilita una durata minima, ma è necessaria l'alternanza tra congedo e lavoro.
    Salvo casi di oggettiva impossibilità, deve essere dato preavviso al datore di lavoro di almeno 15 giorni. I contratti collettivi stabiliscono modalità e criteri del preavviso.
    Il periodo di utilizzo del congedo, precedentemente previsto per il primo anno di vita del bambino, è molto più lungo: fino agli 8 anni.
    Questo significa che il periodo di astensione facoltativa non goduto con la vecchia disciplina, diventa utilizzabile fino alla nuova e più elevata soglia di età. Quindi, se la figlia o il figlio non hanno ancora 8 anni e la madre non ha utilizzato parte o tutta l'astensione facoltativa oppure è - o è diventata - una single, la parte residua è da ora in poi disponibile.
    L'età di riferimento della figlia o del figlio è diversa nel caso di adozione o affidamento.
    La copertura economica resta fissata nella misura corrispondente al 30% della retribuzione.
    Nelle Pubbliche Amministrazioni la contrattazione di comparto prevede la copertura retributiva dei primi 30 giorni. Se il contratto prevede che questo beneficio si applichi solo nel corso del primo anno di vita della figlia o del figlio, questo è il limite temporale di fruizione; se il contratto fa rinvio alla disciplina legislativa, il limite si sposta ai primi 3 anni della bambina e del bambino. Nell'ipotesi in cui entrambi i genitori siano dipendenti di Pubblica Amministrazione il numero massimo dei giorni retribuiti per intero non può essere superiore a 30.
    Se la madre ha un reddito superiore alla soglia individuale di reddito annua (pari a 2.5 volte la pensione sociale), la copertura economica si limita a 6 mesi entro i 3 anni di vita della figlia o del figlio. Se ha un reddito inferiore, la copertura economica riguarda l'intero periodo di congedo fino agli 8 anni di vita.
    Per la copertura delle spese è possibile chiedere la anticipazione del T.F.R.
    I periodi di congedo danno diritto a copertura previdenziale e a una quasi completa computabilità nell'anzianità di servizio.
    In caso di parto gemellare, i genitori hanno diritto ad un congedo parentale per ogni bambino: quindi hanno diritto a fruire, per ogni bambino, di 10 mesi, elevabili a 11, se il padre ne utilizza almeno tre.
    Per i genitori adottivi e affidatari il congedo parentale spetta per ogni minore, fino al compimento del dodicesimo anno di età: fino al sesto anno di vita del bambino, è previsto l'indennità giornaliera fino al 30% per i primi sei mesi, successivamente, il congedo non è retribuito, ma è coperto da contribuzione figurativa, tranne i casi di reddito al di sotto di un determinato importo.

    Alberto


  • User

    uhm... sono un po capra a rigurdo.. :arrabbiato: vediamo se ho capito

    supponiamo che la mamma stia a casa 6 mesi... viene pagata per i primi 5 al 100%.. giusto? il sesto mese al 30%

    a me rimarrebbermo 5 mesi da poter sfruttare ... ma retribuiti al 30%.. giusto? cioè io come papà non ho diritto nemmeno ad un giorno pagato al 100%?? salvo che nn prenda giorni di ferie.... ho ricapitolato bene?


  • User Attivo

    Ricapitolando:
    **
    **
    *Lavoratrici subordinate a tempo pieno:*l?indennità corrisposta dall?INPS (anticipata dal datore di lavoro) è pari all?80% della retribuzione media giornaliera percepita nel periodo di paga mensile immediatamente precedente al periodo in cui si verifica l?astensione.
    **
    Lavoratrici a part-time verticale: in deroga al principio di carattere generale, in base al quale in caso di prestazione di lavoro effettuata, le assenze dal servizio vanno riproporzionate, la normativa in esame riconosce per intero il periodo di congedo di maternità ed il relativo trattamento economico.
    Lavoratrici in part-time orizzontale: la lavoratrice a tempo parziale ha gli stessi diritti di una lavoratrice a tempo pieno, per quanto riguarda la durata del congedo di maternità; il relativo trattamento economico è riproporzionato in relazione alla attività lavorativa prestata.
    Lavoratrici impegnate in lavori socialmente utili: le lavoratrici hanno diritto al congedo di maternità ed alle stesse è corrisposto dallINPS una indennità pari all'80% dell'assegno mensile
    Lavoratrici con contratto a progetto ex D.L.gs n.276/03: nei confronti di queste lavoratrici, iscritte alla gestione separata presso l'NPS, non opera il divieto di adibizione al lavoro e non sussiste l'obbligo di astenersi dal lavoro, ma, a favore delle stesse, con decreto del 2/04/02, è stata prevista l'erogazione di una indennità per cinque mesi, pari all'80% del reddito professionale.
    L'articolo 66 del D.L.gs n.276/2003, in caso di gravidanza, prevede la possibilità di astenersi dal lavoro a progetto per un periodo massimo di 180 giorni; il contratto è prorogato di diritto per il periodo corrispondente

    Il congedo parentale spetta:

    nei primi otto anni di vita del bambino entrambi i genitori possono fruire del congedo parentale per una durata massima di 10 mesi, da ripartire tra gli stessi.
    -non più di sei mesi al padre (che possono arrivar fino a 7 mesi, se si astiene per almeno tre mesi e quindi i mesi complessivi passano da dieci a undici)
    -non più di dieci mesi, in caso di single

    Alberto


  • User

    ciao sono ancora io ^^
    grazie per le risp... nn c'ho capito molto ma grazie

    mi illuminate melgio sul periodo di apprendista ?
    io sapevo 27 anni
    poi mi avete detto 24
    e qualcuno mi ha detto 29, dopo la conferma della legge .... Moratti.... o qlc del genere

    insomma nn ci capisco niente
    io sono stato assunto nel 2005 come apprendista del 4 lvl ... quindi l'apprendistato mi dura per 4 anni. Essendo io dell'81 mi devo fare tutti e 4 gli anni, o mi scade prima per anzianità?

    parlate facile che se no non capisco 😉

    thx


  • User Attivo

    Cercherò di parlare/scrivere chiaro 😉

    Il periodo di apprendistato è stabilito dall'art, 16 comma 1 della legge 196/1997 il quale dice che al minimo è fissato in 18 mesi ed al massimo 4 anni se non 5 in caso di artigianato.
    L'età minima prevista è di 16 anni (facilmente contestabile ora per via dell'istruzione minima sorpassata), (15 se artigianato) mentre quella massima è di 24 anni in generale, (oppure 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/93), 29 nel settore artigianato ad alto contenuto professionale ed in aggiunta altri 2 anni nei casi di apprendista portatore di handicap.
    Avendo tu avuto 25 anni al momento dell'assunzione come apprendista dovrai senza alcun dubbio farti tutti e 4 gli anni salvo che il datore di lavoro sia "buono".
    P.S. l'apprendistato fa pagare i contributi solo a te e non al datre di lavoro quindi la vedo dura
    Ti faccio un'altro esempio: se per assurdo una persona portatrice di handicap lavorasse nel settore artigianato potrebbe essere assunta all'età di 31 anni e dovrebbe finire 5 anni dopo quindi a 36.

    Alberto


  • User

    ecco.... son commosso ... speravo scadesse prima per "anzianità"
    porca vacca :arrabbiato:

    ma "gabole" del tipo che ora ho un figlio a carico o cose del genere esistono?
    cioè non esiste un aumento di stipendio obbligatorio o l'interruzione dell'apprendistato o qualcosa del genere, visto che divento papino?😢


  • User Attivo

    @embassy said:

    cioè non esiste un aumento di stipendio obbligatorio o l'interruzione dell'apprendistato o qualcosa del genere, visto che divento papino?😢

    Io fossi in te sarei già contento di diventare papino :vai:

    Ad ogni modo o tu o tua moglie riceverete un ANF (assegno nucleo familiare)
    No niente interruzione apprendistato causa figlio.

    Alberto


  • User Newbie

    ciao a tutti, mi serviva un chiarimento la prossima settimana circa divento mamma. non sono sposata. io sono in maternità obbligatoria da agosto. il mio compagno (non risultiamo conviventi) ha un contratto di lavoro a tempo inderminato come "emittenti televisive" "radio televisione private" il consulente del lavoro dell'azienda gli aveva comunicato circa due mesi fa' che al momento del parto gli spettavano tre giorni di riposo, ma oggi ci ha smentitto tutto e ci ha detto che non gli spetta niente ma puo' cmq prendere le ferie.
    mi sono letta il contratto e fa riferimento alla legge n. 1204 del 30.12.71 che e' stata aggiornata con la legge n. 53 dell'8 marzo del 2000 ma sigh sigh tra art. comma ecc.. credo che forse non gli spetta neanche un giorno di riposo o permesso retribuito tranne in caso di congedo.
    grazie
    esmy