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Lavoro temporaneo (quanti anni?)
Sono 9 anni,che nessuno mi da una risposta concreta al mio disagio.
Tutto inizio nel novembre del 1998(avevo 25 anni),quando venni assunto da un'azienda che si occupa di commercio(supermercati).
Mi fecero,un contratto di formazione lavoro(2 anni) part-time,ma dopo un anno circa mi trasformarono il contratto in full time. Fin qui mi stava anche bene,ma allo scadere dei 2 anni,non mi rinnovarono il contratto a tempo indeterminato senza aver ricevuto spiegazioni in merito.
Dopo 4 - 5 mesi da disoccupato,venni assunto nuovamente dalla stessa azienda(tramite agenzia interinale)per 3 mesi,alla scadenza dei 3 mesi nuovo contratto...e nuova agenzia interinale!
...poi assunto con l'azienda stessa per altri mesi e cosi via...fino ad oggi che siamo nel 2007!
Ho parlato spesso con il datore di lavoro,ma la sua risposta è sempre la stessa: "La legge biagi,ci permette di farlo".
Ho avuto anche brutti momenti per la testa,perche' lavorare senza quella "piccola" sicurezza alle spalle ti danneggia anche lo spirito di vita.
Spero che esista una legge che mi tuteli perche' non è possibile che ad un datore di lavoro venga data la possibilita' di "giocare" con il lavoratore come vuole.
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Salve, riferisci che a Novembre 1998 sei stato assunto con contratto di formazione e lavoro partime, dopo un anno è stato trasformato in fulltime e alla scadenza dei due anni, non ti è stato rinnovato il contratto a tempo indeterminato. Probabilmente volevi scrivere " a tempo determinato". Infatti il contratto di formazione e lavoro è un contratto a tempo determinato. Alla scadenza del termine, se non avviene la conversione a tempo indeterminato, il rapporto di lavoro cessa.
Altro: l'assunzione che riferisci essere avvenuta dopo 4/5 mesi,tramite agenzia interinale, ha costituito un rapporto di lavoro a termine con la stessa e non con l'azienda utilizzatrice. Vorrai informare più in dettaglio, se le assunzioni a termine, prima 3 mesi, poi altri 3 mesi e così via, sono state senza soluzione di continuità oppure vi è sta interruzione tra un contratto è l'altro.
Saluti dovi
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@dovi said:
Salve, riferisci che a Novembre 1998 sei stato assunto con contratto di formazione e lavoro partime, dopo un anno è stato trasformato in fulltime e alla scadenza dei due anni, non ti è stato rinnovato il contratto a tempo indeterminato. Probabilmente volevi scrivere " a tempo determinato". Infatti il contratto di formazione e lavoro è un contratto a tempo determinato. Alla scadenza del termine, se non avviene la conversione a tempo indeterminato, il rapporto di lavoro cessa.
Altro: l'assunzione che riferisci essere avvenuta dopo 4/5 mesi,tramite agenzia interinale, ha costituito un rapporto di lavoro a termine con la stessa e non con l'azienda utilizzatrice. Vorrai informare più in dettaglio, se le assunzioni a termine, prima 3 mesi, poi altri 3 mesi e così via, sono state senza soluzione di continuità oppure vi è sta interruzione tra un contratto è l'altro.
Saluti doviIntanto,ti ringrazio per la risposta,ma cerchero' di essere piu' chiaro...
Ti faccio un esempio pratico...
1998-gennaio 2000 Assunto con azienda X(formazione lavoro)
fermo 4/5 mesi...
maggio 2000-agosto 2000 Assunto con Agenzia int. (per azienda X)
settembre 2000-novembre 2000 Assunto con azienda X
Dicembre 2000 -febbraio 2001 assunto con Agenzia int.(per azienda X)
e cosi via... fino al 2007 !!!
ps. (a volte tra un contratto e l'altro mi hanno fermato per alcuni giorni).
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ciao e benvenuto,
mi spiace per il tuo "stato d'animo": provo a darti le info che ho in materia (in nessun modo costituiscono cmq quanto può indicarti un legale o un consulente del lavoro)
A LIVELLO GENERALE:
la "legge biagi", nella parte in cui riprende e modifica quanto previsto dalla prima 196 del 1997 ("pacchetto treu") prevede che:la durata massima del contratto di lavoro temporaneo può essere pari a contratto iniziale + 4 proroghe al contratto stesso:
- le 4 proroghe possono essere al max lunghe 24 mesi
- il contratto iniziale non ha un previsione di scadenza, ma per carenza di norma si evince che possa avere anch'esso una durata max di 24 mesi.
NOTA BENE: il singolo contratto può quindi avere una durata max di 24 mesi (contratto iniziale) + 24 mesi (le 4 proroghe)= 48 mesi.
NEL TUO CASO:
ti trovi in una condizione diversa, per quanto diffusissima nel sistema italia di oggi (evito commenti per non infiammare il post...): l'azienda ti sta tenendo anno dopo anno assunto con agenzia e, immagino, interrompendo ("cessando") il contratto e riassumendoti con un contratto nuovo.la disciplina in materia è complessa e varia a seconda di come si sono susseguiti i diversi contratti + proroghe nel tempo: se hai piacere, dammi un dettaglio preciso della successione in questi anni di contratti e proroghe: se posso ti dico qualcosa in merito.
un saluto
roberto
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@Robi Callipo said:
NEL TUO CASO:
...l'azienda ti sta tenendo anno dopo anno assunto con agenzia e, immagino, interrompendo ("cessando") il contratto e riassumendoti con un contratto nuovo.
roberto
hai colpito il nocciolo del problema!!!
è proprio cosi!!! anno dopo anno!!!!!!!!!
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Salve, in attesa di conoscere le informazioni richieste da Robi Callipo, da una prima lettura dei dati forniti, le successive riassunzioni a termine intervenute tra le parti del primo rapporto,hanno costituito altrettanti rapporti a termine e non proroghe del primo contratto, che sarebbero illeggitime ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Dlgs 368/2001, che ammette le riassunzioni a termine soltanto dopo il decorso di 10 gg dalla scadenza del termine precedente ( 20 gg se il contratto scaduto aveva una durata pari o superiore a sei mesi), disponendo in caso contrario, che la riassunzione si consideri a tempo indeterminato.
Senonchè, l'art. 22 del Dlgs 276/2003, esclude l'applicazione dell'art. 5, comma 3 (su citato), nel caso di somministrazione a tempo determinato.
In attesa
saluti dovi
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@dovi said:
Salve, in attesa di conoscere le informazioni richieste da Robi Callipo, da una prima lettura dei dati forniti, le successive riassunzioni a termine intervenute tra le parti del primo rapporto,hanno costituito altrettanti rapporti a termine e non proroghe del primo contratto, che sarebbero illeggitime ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Dlgs 368/2001, che ammette le riassunzioni a termine soltanto dopo il decorso di 10 gg dalla scadenza del termine precedente ( 20 gg se il contratto scaduto aveva una durata pari o superiore a sei mesi), disponendo in caso contrario, che la riassunzione si consideri a tempo indeterminato.
Senonchè, l'art. 22 del Dlgs 276/2003, esclude l'applicazione dell'art. 5, comma 3 (su citato), nel caso di somministrazione a tempo determinato.
saluti doviHo richiesto alle varie agenzie interinali tutte le copie dei contratti avuti negli anni precedenti per poter avere una dettagliata situazione...poi vedremo
Grazie ancora a tutti,vi informero'!