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[/CENTER]** 1. Il "Codice" della Privacy e Provvedimenti del Garante della Privacy relativi
all'Email Marketing **Il provvedimento, sulla base dell'esperienza di 7 anni, riunisce in unico contesto la **legge 675/1996 **e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni, e contiene anche importanti innovazioni tenendo conto della "giurisprudenza" del Garante e della direttiva Ue 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche.
**2. Case History SPAM: azienda denunciata alla magistratura
** Continuava ad inviare e-mail spazzatura dopo il blocco degli archivi e non aveva fornito le informazioni richieste dall’Autorità
**3. Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
** "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005 - Supplemento Ordinario n. 28.
** 4.** Trattamento dei dati personali
Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge
31 dicembre 1996, n. 675.
(Pubblicato sulla GU n. 216 del 14-9-1999)5. Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Gioco d'Azzardo
Art. 22 - Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento.
Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive6. Gioco d'azzardo Case History
Le Fiamme Gialle hanno portato a termine l'operazione '17 sulla ruota di Internet', con il contributo di 30 procure. Gioco d'azzardo on line, la GdF sequestra 365 siti web in tutta Italia.
7. Siti chiusi per gioco d'azzardo.
L'oscuramento di siti contenenti forme di Gioco d'Azzardo ma sprovvisti delle autorizzazioni necessarie per operare la raccolta di giochi in Italia, messo in atto dall'aams.
8. Prostituzione Escort Online Case History
- Denunciate due persone a piede libero, affittavano le pagine web alle ragazze.
In Rete le foto e le tariffe; sequestrato sito hard. "In vendita" pure insospettabili casalighe.
** - **Polizia Postale: operazione contro la prostituzione on-line.
9. La prostituzione on line - Cass.Sez.Unite 346/2006
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ridefinisce il concetto di “prostituzione “ alla luce dell’impiego di Internet per la commissione di atti sessuali dietro corrispettivo in denaro.
Cassazione Penale, Sezione Unite, 3 maggio 2006, n.346 - Pres. Postiglione - Rel.De Maio.10. Rischi e le Responsabilità nella gestione di Blog e Forum
La Sentenza del Tribunale d'Aosta del 26 maggio 2006 che ha visto condannare il gestore di un Blog per diffamazione. Condannato l'Admin del blog 'bolscevico stanco'.
11. Legge 633/1941 e 128/2004 - Diritti d'Autore dell'Opera
Le Leggi 633/1941, e 128/2004 e successive modifiche, che definiscono la titolarità dei diritti d'autore dell'opera.
** 12.** **Legge 17 agosto 2005 , n. 173 **
Divieto delle forme di vendita piramidali, multilevel e di giochi o catene di S.Antonio.
**13. Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 **(P.IVA ed altri dati sul sito)
"Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico"
**14. Link a siti gambling o d'azzardo
**
La legge considera illegali link a siti gambling o d'azzardo, definendoli in ogni caso una induzione al gioco d'azzardo non regolamentato.
- Denunciate due persone a piede libero, affittavano le pagine web alle ragazze.
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[CENTER]** Il "Codice" della Privacy **[/CENTER]
** Maggiori garanzie per i cittadini. **
E' ispirato all'introduzione di nuove garanzie per i cittadini, alla razionalizzazione delle norme esistenti e alla semplificazione, il testo unico in materia di protezione dei dati personali, è denominato "Codice" della privacy.
Il provvedimento, sulla base dell'esperienza di 7 anni, riunisce in unico contesto la **legge 675/1996 **e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni, e contiene anche importanti innovazioni tenendo conto della "giurisprudenza" del Garante e della direttiva Ue 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche.Il Codice è diviso in tre parti: la prima dedicata alle disposizioni generali, riordinate in modo tale da trattare tutti gli adempimenti e le regole del trattamento con riferimento ai settori pubblico e privato; la seconda è la parte speciale dedicata a specifici settori: questa sezione, oltre a disciplinare aspetti in parte inediti (informazione giuridica, notificazioni di atti giudiziari, dati sui comportamenti debitori), completa anche la disciplina attesa da tempo per il settore degli organismi sanitari e quella dei controlli sui lavoratori; la terza affronta la materia delle tutele amministrative e giurisdizionali con il consolidamento delle sanzioni amministrative e penali e con le disposizioni relative all'Ufficio del Garante.
Il Codice, che rappresenta il primo tentativo al mondo di conformare le innumerevoli disposizioni relative anche in via indiretta alla privacy, è entrato in vigore integralmente il 1 gennaio 2004.
Ecco, in sintesi, alcuni dei punti rilevanti del testo, che in molte parti recepisce e codifica le numerose pronunce emanate e i pareri forniti in questi anni dal Garante.** Notificazione.**
Una delle principali semplificazioni riguarda l'adempimento della notificazione al Garante, ovvero dell'atto con cui l'impresa, il professionista o la pubblica amministrazione segnala all'Autorità i trattamenti di dati che si intendono effettuare.
Mentre con l'originale impianto della legge 675/1996, e le successive modificazioni, dovevano notificare tutti i soggetti non esplicitamente esentati, nel testo unico si rovescia l'impostazione e si indicano solo i pochi casi nei quali la notifica va effettuata.
La notifica dovrà essere effettuata solo in particolari casi di trattamento di dati sensibili (specie se sanitari) con determinate modalità d'uso, ma anche per trattamenti particolarmente a rischio, effettuati con strumenti elettronici, nel campo della profilazione dei consumatori, oppure in relazione a procedure di selezione del personale e ricerche di marketing, nonché in ipotesi di utilizzo di informazioni commerciali e relative alla solvibilità. Non solo diminuiscono le ipotesi di notifica obbligatoria, ma vengono snellite anche le modalità della stessa: solo per via telematica, seguendo le indicazioni del Garante quanto all'utilizzo della firma digitale.** Consenso. **
Il codice della privacy sviluppa il principio del bilanciamento degli interessi con uno snellimento degli adempimenti a carico delle aziende. L'area del consenso viene sostanzialmente confermata per ipotesi già esistenti (artt. 11, 12 e 20 della legge 675/1996), con la previsione di alcune altre ipotesi di esonero con riferimento a settori specifici (tra le altre, quelle di utilizzo per perseguire un legittimo interesse del titolare con particolare riferimento all'attività dei gruppi bancari e per i trattamenti effettuati da associazioni no profit con riferimento a soci e aderenti).** Informativa.**
Rimane fermo l'adempimento dell'informativa agli interessati preventiva al trattamento dei dati. Il Garante può, comunque, individuare modalità semplificate in particolare per i servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico (call center).** Sanità.**
In ambito sanitario si semplifica l'informativa da rilasciare ai pazienti e si consente di manifestare il consenso al trattamento dei dati con un'unica dichiarazione resa al medico di famiglia o all'organismo sanitario (il consenso vale anche per la pluralità di trattamenti a fini di salute erogati da distinti reparti e unità dello stesso organismo, nonché da più strutture ospedaliere e territoriali).
Per il settore sanitario vengono inoltre codificate misure per il rispetto dei diritti del paziente: distanze di cortesia, niente appelli nominativi dei pazienti in sala di attesa, certezze e cautele nelle informazioni telefoniche e nelle informazioni sui malati ricoverati, estensione delle esigenze di riservatezza anche agli operatori sanitari non tenuti al segreto professionale. Viene introdotta la possibilità di non rendere immediatamente identificabili in farmacia gli intestatari di ricette. Per i dati genetici viene previsto il rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del Garante, sentito il Ministro della salute.** Lavoro**
Viene confermata l'elaborazione di un codice di deontologia e buona condotta che dovrà fissare regole per l'informativa ed il consenso anche degli annunci per finalità di occupazione (selezione del personale) e della ricezione dei curricula. Il Codice affronta anche la questione dei controlli a distanza con la riaffermazione di quanto sancito dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970). Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.** Tlc.**
Il codice si inserisce nella linea di tendenza europea e stabilisce un nuovo e più ridotto termine massimo per la conservazione dei dati del traffico telefonico per ragioni di accertamento e repressione reati, prescrivendo un termine di trenta mesi rispetto a quello attuale di 5 anni, secondo modalità che dovranno essere stabilite con decreto ministeriale. Ridotto periodo di conservazione, anonimato e necessità del consenso per il trattamento dei dati sulla localizzazione dei cellulari.** Trattamento in ambito giudiziario**
Vengono meglio garantite le parti nei processi. Il Codice prevede infatti che l'interessato possa chiedere, nel processo, di apporre sulla sentenza un'annotazione con la quale si avvisa che, nel caso di pubblicazione del verdetto su riviste giuridiche o su supporti elettronici o in caso di diffusione mediante reti telematiche, devono essere omessi i dati dell'interessato. Con disposizione espressa si attribuisce maggiore tutela ai minori nel processo, non solo in quello penale, ma anche nei settori civili e amministrativi.** Pubblica amministrazione.**
Il Codice innova anche, accogliendo indicazioni del Garante, nella materia della notificazione degli atti giudiziari e degli atti amministrativi e impone la regola della busta chiusa per i casi di notifica effettuata a persona diversa dal destinatario. Viene sancita espressamente la necessità per gli enti pubblici di approvare regolamenti per i trattamenti dei dati sensibili, ma solo con il parere conforme del Garante.** Liste elettorali. **
Le liste elettorali non possono essere più usate per promozione commerciale: solo per scopi collegati alla disciplina elettorale e per finalità di studio ricerca statistica, scientifica o storica o a carattere socio assistenziale.** Internet, videosorveglianza, direct marketing. **
Per settori così delicati il codice conferma la previsione di appositi codici deontologici.
[CENTER]**Provvedimenti del Garante della Privacy relativi
all'Email Marketing **[/CENTER]** Lo Spamming a fini di profitto è un reato**
Inviare e-mail pubblicitarie senza il consenso del destinatario è vietato dalla legge.Se questa attività, specie se sistematica, è effettuata a fini di profitto si viola anche una norma penale e il fatto può essere denunciato all'autorità giudiziaria.
Sono previste varie sanzioni e, nei casi più gravi, la reclusione.
La normativa sulla privacy non permette di utilizzare indirizzi di posta elettronica per inviare messaggi indesiderati a scopo promozionale o pubblicitario anche quando si omette di indicare in modo chiaro il mittente del messaggio e l'indirizzo fisico presso il quale i destinatari possono rivolgersi per chiedere che i propri dati personali non vengano più usati.Il Garante per la protezione dei dati personali ha posto in chiara evidenza i profili penali tornando ad occuparsi con un provvedimento generale del fenomeno dello spamming, cioè dell'invio massiccio ed indiscriminato di messaggi pubblicitari non richiesti, che interessa singoli utenti Internet e piccole e medie imprese costrette a sopportare vari costi.
Oltre a rappresentare una fastidiosa intrusione, lo spamming comporta infatti ingenti spese, in termini di tempo, di costi di utilizzazione della linea telefonica, di misure organizzative e tecnologiche per contrastare virus, tentate truffe, messaggi e immagini inadatti a minori, riversando sugli utenti i costi di una pubblicità a volte aggressiva e insistente.
Dopo una serie di interventi mirati che hanno portato a sospendere l'attività illecita di alcune aziende e persone fisiche e a denunciarne talune all'autorità giudiziaria, e di linee comuni concordate su scala europea, il Garante ha adottato un nuovo provvedimento per precisare vari aspetti legati all'invio in Internet di e-mail promozionali o pubblicitarie, anche alla luce del recepimento della recente direttiva europea avvenuto con il Codice in materia di protezione dei dati personali da poco pubblicato decreto legislativo n. 196/2003).
Chi intende utilizzare le e-mail per comunicazioni commerciali e promozionali senza mettere in atto comportamenti illeciti deve tenere presente che:
** 1.** è necessario il consenso informato del destinatario.
Gli indirizzi e-mail recano dati personali e il fatto che essi possano essere reperiti facilmente su Internet non implica il diritto di utilizzarli liberamente per qualsiasi scopo, come per l'invio di messaggi pubblicitari: in particolare, i dati di chi partecipa a newsgroup, forum, chat, di chi è inserito in una lista anagrafica di abbonati ad un Internet provider o ad una newsletter, o i dati pubblicati su siti web di soggetti privati o di pubblici per fini istituzionali. Gli indirizzi e-mail, insomma, non sono "pubblici" nel senso corrente del termine;** 2.** il consenso è necessario anche quando gli indirizzi e-mail sono formati ed utilizzati automaticamente mediante un software, senza verificare se essi siano effettivamente attivati e a chi pervengano, e anche quando non sono registrati dopo l'invio dei messaggi;
** 3.** il consenso del destinatario deve essere chiesto prima dell’invio e solo dopo averlo informato chiaramente sugli scopi per i quali i suoi dati personali verranno usati: vale dunque la regole dell'opt-in, cioè dell'accettazione preventiva di chi riceve le e-mail, non del rifiuto a posteriori (opt-out);
** 4.** non è ammesso l'invio anonimo di messaggi pubblicitari, cioè senza l'indicazione della fonte di provenienza del messaggio o di coordinate veritiere. E' comunque opportuno indicare nell'oggetto del messaggio la sua tipologia pubblicitaria o commerciale;
** 5. **chi detiene i dati deve sempre assicurare agli interessati la possibilità di far valere i diritti riconosciuti dalla normativa sulla privacy (revoca del consenso, richiesta di conoscere la fonte dei dati, cancellazione dei dati dall'archivio etc.);
** 6.** chi acquista banche dati con indirizzi di posta elettronica è tenuto ad accertare che ciascuno degli interessati presenti nella banca dati abbia effettivamente prestato il proprio consenso all'invio di materiale pubblicitario;
** 7.** la formazione di appositi elenchi di chi intende ricevere e-mail pubblicitarie o di chi è contrario (le cosiddette "black list") non deve comportare oneri per gli interessati.
L'autorità ha disposto per un'ampia serie di destinatari un ulteriore divieto dell'attività, già illecita in base alla legge, indicando alcune modalità per tutelare i diritti degli interessati anche di fronte all'autorità giudiziaria penale o in caso di e-mail provenienti dall'estero.
Le sanzioni per chi viola le disposizioni di legge vanno dalla "multa", in particolare per omessa informativa all'utente (fino a 90mila euro); alla sanzione penale qualora l'uso illecito dei dati sia stato effettuato al fine di trarne per sé o per altri un profitto o per arrecare ad altri un danno (reclusione da 6 mesi a 3 anni).
E' prevista anche la sanzione accessoria della pubblicazione della pronuncia penale di condanna o dell'ordinanza amministrativa di ingiunzione.
Ulteriori conseguenze possono riguardare l'eventuale risarcimento del danno e le spese in controversia giudiziaria o amministrativa.
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**Case History SPAM: azienda denunciata alla magistratura **
Continuava ad inviare e-mail spazzatura dopo il blocco degli archivi e non aveva fornito le informazioni richieste dall?Autorità
L?Autorità Garante per la privacy ha denunciato alla magistratura il titolare di una azienda operante nel settore delle arti grafiche per aver continuato ad inviare e-mail pubblicitarie indesiderate nonostante fosse stato destinatario di un provvedimento di blocco dell?uso illecito dei dati impartito dalla stessa Autorità, e per non aver fornito informazioni - come disposto a seguito di ricorso dalla stessa Autorità - riguardo alla provenienza dei dati personali e ai responsabili del loro uso.
Entrambi i comportamenti sono stati segnalati all?autorità giudiziaria secondo quanto disposto dalla normativa sulla privacy (art. 37 della legge n. 675/1996 e oggi art.170 del Codice in materia di protezione dei dati personali), che prevede, in caso di inosservanza dei provvedimenti adottati dal Garante, la reclusione da tre mesi a due anni. Quello del blocco è uno dei provvedimenti che il Garante può adottare specie nel caso si corra il rischio di una ripetizione dell?illecito.
Questa la vicenda. Alcuni cittadini, raggiunti da e-mail commerciali non richieste, si erano rivolti all?Autorità Garante con separati ricorsi, denunciando l?operato del titolare della tipografia che inviava pubblicità e proposte promozionali senza aver prima acquisito il consenso informato dei destinatari. Nell?accogliere tutti i ricorsi, il Garante ordinava al titolare dell?impresa di cancellare i nominativi dei ricorrenti e disponeva il blocco del trattamento illecito dei dati personali, per prevenire ulteriori possibili violazioni della legge nei confronti dei numerosi nominativi presenti nelle banche dati dell?impresa. Contestualmente, l?Autorità disponeva che l?azienda fornisse informazioni su origine dei dati, avvenuta cessazione degli illeciti, e nominativi dei responsabili del trattamento dei dati personali eventualmente designati.
Gli indirizzi di posta elettronica - come sottolineato dall?Autorità in un recente provvedimento generale - recano dati di carattere personale da trattare nel rispetto della normativa sulla privacy ed il loro uso per l?invio di messaggi pubblicitari senza il consenso informato e preventivo degli interessati viola la legge. Se poi, il trattamento dei dati è effettuato per trarne profitto o per arrecare un danno ad altri si commette un illecito penale. Durante il periodo di "blocco" al titolare è consentita la sola conservazione dei dati con esclusione di ogni altro tipo di operazione. Anche sulla base della segnalazione di un altro ricorrente che precisava di aver ricevuto e-mail promozionali dopo la notifica del provvedimento, l?inosservanza alle prescrizioni del Garante ha comportato la denuncia alla magistratura.
Al titolare della società sono state, inoltre, contestate diverse violazioni amministrative pecuniarie per altre violazioni per una somma complessiva di oltre 15.000 euro.
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[CENTER]Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30[/CENTER]
"Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273"[CENTER]
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005 - Supplemento Ordinario n. 28[/CENTER]
[CENTER]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA[/CENTER]
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, come modificata dall'articolo 2, comma 8, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, e come ulteriormente modificata dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, ed in particolare l'articolo 15, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale.......
[CENTER]Art. 12.
Novità[/CENTER]- Non sono nuovi, ai sensi dell'articolo 7, i segni che alla data del deposito della domanda:
a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
b) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale, testo riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non e' di ostacolo alla registrazione;
c) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e' registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o dei suo dante causa non e' di ostacolo alla registrazione;
d) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;
e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
f) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
g) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera g);
h) nei casi di cui alle lettere d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 26 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità. - Ai fini previsti al comma 1, lettere d), e) e f), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.
[CENTER]Art. 22.
Unitarietà dei segni distintivi[/CENTER]
1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e' adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
**2. **Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
- Non sono nuovi, ai sensi dell'articolo 7, i segni che alla data del deposito della domanda:
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[CENTER]** Trattamento dei dati personali**
[/CENTER]Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge
31 dicembre 1996, n. 675.
(Pubblicato sulla GU n. 216 del 14-9-1999)IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 1. Definizioni
- Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata legge.
Ai medesimi fini si intendono per:
a) "misure minime": il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, previste nel presente regolamento, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge;
b) "strumenti": i mezzi elettronici o comunque automatizzati con cui si effettua il trattamento;
c) "amministratori di sistema": i soggetti cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di base dati e di consentirne l'utilizzazione.
Art. 2. Individuazione degli incaricati
- Salvo quanto previsto dall'articolo 8, se il trattamento dei dati personali è effettuato per fini diversi da quelli di cui all'articolo 3 della legge mediante elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali, devono essere adottate, anteriormente all'inizio del trattamento, le seguenti misure:
a) prevedere una parola chiave per l'accesso ai dati, fornirla agli incaricati del trattamento e, ove tecnicamente possibile in relazione alle caratteristiche dell'elaboratore, consentirne l'autonoma sostituzione, previa comunicazione ai soggetti preposti ai sensi della lettera b);
b) individuare per iscritto, quando vi è più di un incaricato del trattamento e sono in uso più parole chiave, i soggetti preposti alla loro custodia o che hanno accesso ad informazioni che concernono le medesime.
Art. 3. Classificazione
- Ai fini della presente sezione gli elaboratori accessibili in rete impiegati nel trattamento dei dati personali sono distinti in:
a) elaboratori accessibili da altri elaboratori solo attraverso reti non disponibili al pubblico;
b) elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico.
Art. 4.
Codici identificativi e protezione degli elaboratori- Nel caso di trattamenti effettuati con gli elaboratori di cui all'articolo 3, oltre a quanto previsto dall'articolo 2 devono essere adottate le seguenti misure:
a) a ciascun utente o incaricato del trattamento deve essere attribuito un codice identificativo personale per l'utilizzazione dell'elaboratore; uno stesso codice, fatta eccezione per gli amministratori di sistema relativamente ai sistemi operativi che prevedono un unico livello di accesso per tale funzione, non può, neppure in tempi diversi, essere assegnato a persone diverse;
b) i codici identificativi personali devono essere assegnati e gestiti in modo che ne sia prevista la disattivazione in caso di perdita della qualità che consentiva l'accesso all'elaboratore o di mancato utilizzo dei medesimi per un periodo superiore ai sei mesi;
c) gli elaboratori devono essere protetti contro il rischio di intrusione ad opera di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante idonei programmi, la cui efficacia ed aggiornamento sono verificati con cadenza almeno semestrale.
- Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano ai trattamenti dei dati personali di cui è consentita la diffusione.
Art. 5. Accesso ai dati particolari
-
Per il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge effettuato ai sensi dell'articolo 3, l'accesso per effettuare le operazioni di trattamento è determinato sulla base di autorizzazioni assegnate, singolarmente o per gruppi di lavoro, agli incaricati del trattamento o della manutenzione. Se il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono oggetto di autorizzazione anche gli strumenti che possono essere utilizzati per l'interconnessione mediante reti disponibili al pubblico.
-
L'autorizzazione, se riferita agli strumenti, deve individuare i singoli elaboratori attraverso i quali è possibile accedere per effettuare operazioni di trattamento.
-
Le autorizzazioni all'accesso sono rilasciate e revocate dal titolare e, se designato, dal responsabile. Periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, è verificata la sussistenza delle condizioni per la loro conservazione.
-
L'autorizzazione all'accesso deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento o di manutenzione.
-
La validità delle richieste di accesso ai dati personali è verificata prima di consentire l'accesso stesso.
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Non è consentita l'utilizzazione di un medesimo codice identificativo personale per accedere contemporaneamente alla stessa applicazione da diverse stazioni di lavoro.
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Le disposizioni di cui ai commi da l a 6 non si applicano al trattamento dei dati personali di cui è consentita la diffusione.
Art. 6.
Documento programmatico sulla sicurezza- Nel caso di trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge effettuato mediante gli elaboratori indicati nell'articolo 3, comma l, lettera b), deve essere predisposto e aggiornato, con cadenza annuale, un documento programmatico sulla sicurezza dei dati per definire, sulla base dell'analisi dei rischi, della distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati stessi:
a) i criteri tecnici e organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati dalle misure di sicurezza nonchè le procedure per controllare l'accesso delle persone autorizzate ai locali medesimi;
b) i criteri e le procedure per assicurare l'integrità dei dati;
c) i criteri e le procedure per la sicurezza delle trasmissioni dei dati, ivi compresi quelli per le restrizioni di accesso per via telematica;
d) l'elaborazione di un piano di formazione per rendere edotti gli incaricati del trattamento dei rischi individuati e dei modi per prevenire danni.
- L'efficacia delle misure di sicurezza adottate ai sensi del comma 1 deve essere oggetto di controlli periodici, da eseguirsi con cadenza almeno annuale.
Art. 7.
Reimpiego dei supporti di memorizzazione- Nel caso di trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge effettuato con gli strumenti di cui all'articolo 3, i supporti già utilizzati per il trattamento possono essere riutilizzati qualora le informazioni precedentemente contenute non siano tecnicamente in alcun modo recuperabili, altrimenti devono essere distrutti.
Art. 8. Parola chiave
- Ai sensi dell'articolo 3 della legge, il trattamento per fini esclusivamente personali dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge, effettuato con elaboratori stabilmente accessibili da altri elaboratori, è soggetto solo all'obbligo di proteggere l'accesso ai dati o al sistema mediante l'utilizzo di una parola chiave, qualora i dati siano organizzati in banche di dati.
Art. 9. Trattamento di dati personali
- Nel caso di trattamento di dati personali per fini diversi da quelli dell'articolo 3 della legge, effettuato, con strumenti diversi da quelli previsti dal capo II, sono osservate le seguenti modalità :
a) nel designare gli incaricati del trattamento per iscritto e nell'impartire le istruzioni ai sensi degli articoli 8, comma 5, e 19 della legge, il titolare o, se designato, il responsabile devono prescrivere che gli incaricati abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati;
b) gli atti e i documenti contenenti i dati devono essere conservati in archivi ad accesso selezionato e, se affidati agli incaricati del trattamento, devono essere da questi ultimi conservati e restituiti al termine delle operazioni affidate.
- Nel caso di trattamento di dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge, oltre a quanto previsto nel comma 1, devono essere osservate le seguenti modalità :
a) se affidati agli incaricati del trattamento, gli atti e i documenti contenenti i dati sono conservati, fino alla restituzione, in contenitori muniti di serratura;
b) l'accesso agli archivi deve essere controllato e devono essere identificati e registrati i soggetti che vi vengono ammessi dopo l'orario di chiusura degli archivi stessi.
Art. 10. Conservazione della documentazione relativa al trattamento
- I supporti non informatici contenenti la riproduzione di informazioni relative al trattamento di dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge devono essere conservati e custoditi con le modalità di cui all'articolo 9. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 luglio 1999
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
DILIBERTO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
- Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata legge.
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[CENTER]Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Gioco d'AzzardoArt. 22
(Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento
e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive)[/CENTER]- Per una piu' efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonche' per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformita' degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneita' al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in attesa del collegamento in rete obbligatorio entro il 31 dicembre 2003 per la gestione telematica degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi e congegni per il gioco lecito.
......... - L'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 110. - 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco e' esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorita' ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.
2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installabilita' degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo e' consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.
6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita', come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non e' inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita' fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti volte il costo della partita;
b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita' che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1º gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1º gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita puo' variare in relazione all'abilita' del giocatore e il costo della singola partita puo' essere superiore a 50 centesimi di euro.
8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 e' vietato ai minori di anni 18.
9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, e' punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. e' inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro e' punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e puo', inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorita' procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria.
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, puo' sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorita' competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma e' computato nell'esecuzione della sanzione accessoria". - L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 14-bis. - (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, e' effettuato in unica soluzione, con le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1º marzo. Entro il 15 febbraio 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1º gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito modello approvato con decreto dirigenziale, al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione, nelle forme di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato articolo 110. In tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la predetta data del 15 febbraio 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla e' dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme gia' pagate a tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si provvede al ritiro del relativo titolo.
2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per l'anno 2003 e per ciascuno di quelli successivi.
3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1º gennaio 2001, e' per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi:
a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;
b) di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;
c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'articolo 110.
4. Entro il 31 dicembre 2003, per la gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' istituita una o piu' reti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per la gestione della rete o delle reti l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo' avvalersi di uno o piu' concessionari individuati con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3, nonche' stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi". - Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e quelle dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.
- Per una piu' efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonche' per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformita' degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneita' al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in attesa del collegamento in rete obbligatorio entro il 31 dicembre 2003 per la gestione telematica degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi e congegni per il gioco lecito.
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[CENTER]Gioco d'azzardo Case History
[/CENTER]Le Fiamme Gialle hanno portato a termine l'operazione '17 sulla ruota di Internet', con il contributo di 30 procure
Gioco d'azzardo on line, la GdF sequestra 365 siti in tutta ItaliaTrentotto perquisizioni su tutto il territorio nazionale e 365 siti web italiani sequestrati: è il risultato dell'operazione "17 sulla ruota di Internet", compiuta dalla Guardia di Finanza contro il gioco d'azzardo on line.
L'indagine è iniziata con un lungo monitoraggio della Rete, durato alcuni mesi, e finalizzato a individuare siti e pagine web su cui era possibile scommettere illegalmente con i più diffusi giochi da Casinò o dove erano reclamizzate opportunità per puntare denaro sfruttando la connessione a Internet.
All'indagine hanno lavorato le procure di Arezzo, Bassano del Grappa, Benevento, Bologna, Brescia, Castrovillari, Campobasso, Como, Foggia, Forlì, Genova, Latina, L'Aquila, Lecce, Livorno, Matera, Milano, Modena, Oristano, Ravenna, Reggio Calabria, Rieti, Rimini, Roma, Sanremo, Terni, Treviso, Trieste, Udine, Velletri e Verona.
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[CENTER]Prostituzione Escort Online Case History[/CENTER]
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Denunciate due persone a piede libero, affittavano le pagine web alle ragazze. In Rete le foto e le tariffe; sequestrato sito hard.
"In vendita" pure insospettabili casalighe un incontro poteva costare fino a tre milioni -
Prostitute di professione e insospettabili casalinghe su Internet per un appuntamento con uomini disposti a spendere fino a qualche milione. Tra loro manager, professionisti ma anche noti calciatori che, secondo alcune indiscrezioni, militano nell'Inter. I due gestori sono stati denunciati a piede libero per induzione e favoreggiamento della prostituzione, dalla polizia postale che ha anche chiuso il sito pornografico sul quale i clienti trovavano fotografie e tariffe e gli indirizzi per l'appuntamento.
Chiamata in causa l'Inter ha smentito "qualsiasi collegamento" fra i suoi tesserati e persone coinvolte nell'indagine sul sito hard. Una presa di posizione arrivata dopo il continuo rincorrersi di voci secondo le quali erano proprio della squadra nerazzurra i calciatori che, martedì 16 gennaio, erano stati a cena, in un ristorante della zona Garibaldi-Brera, con alcune ragazze che apparivano nel catalogo on line della prostituzione.
"In merito a servizi televisivi e notizie circolate su siti Internet - questo il comunicato della società di via Durini - l'Inter, dopo aver effettuato un approfondito controllo con tutti i giocatori della squadra, smentisce qualsiasi collegamento fra i propri tesserati e persone coinvolte nell'indagine che, secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, è stata avviata dalla Polizia Postale di Milano riguardo a frequentazioni con prostitute attraverso siti Internet". "Si diffida pertanto chiunque - conclude il comunicato - a collegare l'Inter alla suddetta inchiesta".
Il via alle indagini c'era stato due settimane fa, quando gli agenti hanno scoperto che una decina di calciatori di serie A, dopo una festa in un locale di Milano, hanno proseguito la nottata con un festino a luci rosse a casa di uno di loro. Le ragazze le avevano contattate attraverso il sito www .metropolitan.it. Dopo qualche ricerca gli investigatori hanno rintracciato, a Cesena, nella sede della società Gtc Editori, i tre server da cui veniva diffuso il sito, e lì hanno sequestrato centinaia di foto che venivano utilizzate per creare schede personalizzate di presentazione, con caratteristiche e attitudini sessuali dei soggetti.
Collegati a "Metropolitan" decine di siti, si potrebbe quasi dire uno in capoluogo d'Italia, con accompagnatrici del posto disponibili per gli incontri con i clienti. Anche tutti questi, chiamati "Italy-escort" con a fianco il nome della città, sono stati chiusi dalla polizia.
Secondo l'accusa sarebbero i due denunciati ad aver costituito il provider che diffondeva in rete "Metropolitan" e "Italy-escort". I due soci affittavano le pagine web alle ragazze che volevano comparire su Internet per una somma di circa due milioni e mezzo l'anno. E oltre alle pagine web gestivano anche il traffico delle prostitute: le selezionavano e sorvegliavano che chiedessero cifre adeguate. Si andava da un minimo di 200 mila per la sola compagnia, senza prestazioni, fino a una somma da 1 a 3 milioni per veri incontri hard.
Nonostante il prezzo non proprio abbordabile "Metropolitan" poteva vantare un lungo elenco di clienti, soprattutto nell'ultimo anno quando una puntata delle "Iene" (su Italia 1) e alcuni periodici gli avevano fatto buona pubblicità.
Polizia Postale: operazione contro la prostituzione on line
La Polizia di Stato ha eseguito 38 perquisizioni a carico di sei indagati per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e di 32 intrattenitrici che operavano attraverso un sito internet.
L’indagine, condotta dalla Sezione Polizia Postale di Udine e coordinata dal Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, è scaturita dal monitoraggio della rete internet con l’individuazione di un sito internet che offriva servizi di intrattenimento erotico attraverso collegamenti a numerazioni a valore aggiunto 899 e satellitare 0088.
L’ operazione è stata eseguita dal personale della Polizia Postale nelle regioni della Lombardia, Campania, Sicilia, Toscana, Abruzzo, Lazio, Emilia Romagna, Sardegna, Marche, Calabria e Basilicata.
Attraverso servizi di intercettazione telefonica e telematica la Polizia Postale ha documentato attività sessuali, su richiesta ed anche in coppia, in cui si esibivano a mezzo di “web cam” circa 70 ragazze, tra cui anche una minorenne.
Le esibizioni richieste venivano fornite dopo il pagamento nonimo “Paypal” ad una società commerciale che si occupava del reclutamento delle ragazze e che generava il seguente volume d’affari: Utenti registrati al Sito: 4239 Guadagno medio giornaliero riconosciuto alla singola ragazza: 80 EURO Guadagno medio giornaliero generato dalla singola ragazza: 120 EURO Incasso medio giornaliero della società: 8.250 Euro
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[CENTER]La prostituzione on line - Cass.Sez.Unite 346/2006
[/CENTER]La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ridefinisce il concetto di “prostituzione “ alla luce dell’impiego di Internet per la commissione di atti sessuali dietro corrispettivo in denaro.
Cassazione Penale, Sezione Unite, 3 maggio 2006, n.346 - Pres. Postiglione - Rel.De Maio
Prostituzione - Contatto fisico - Atti sessuali via Internet
La questione sottoposta all’attenzione della Corte concerneva l’esibizione a pagamento e per via telematica di ragazze in atti a carattere sessuale.
Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l’elemento caratterizzante l’atto di prostituzione “non è necessariamente costituito dal contatto fisico tra i soggetti della prestazione , bensì dal fatto che un qualsiasi atto sessuale venga compiuto dietro pagamento di un corrispettivo e risulti finalizzato , in via diretta e immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che è destinatario della prestazione” [Cass. 737/2004; Cass.534/2004].
E’ sulla base di tale principio di diritto chela Corte nella sentenza 346/2006 è giunto ad affermare che è del tutto irrilevante ai fini della qualificazione del fatto di reato che chi si prostituisce e il fruitore della prestazione si trovino in luoghi diversi, perché collegati , come nel caso di specie, tramite Internet in videoconferenza.
Tra i soggetti vi è un’ “interazione” per cui colui che offre denaro in cambio di prestazioni sessuali ha la possibilità di chiedere atti sessuali determinati avanzando ‘in tempo reale’ richieste precise e dettagliate.
E’ tale elemento che distingue la prostituzione ondine dalla mera esibizione del proprio corpo in riviste o film a contenuto pornografico.
Il principio di diritto affermato nella sentenza delle Sezioni Unite n.346 del 2006 pare, peraltro, del tutto conforme allo spirito sotteso alla legge 75/1958.
La legge Merlin, infatti, tendeva a colpire la strumentalizzazione del corpo e della sessualità a fini di lucro.
[CENTER]Corte di Cassazione, Sez. III Pen., 21 marzo 2006 - 3 maggio 2006, n. 346
(pornografia)[/CENTER]SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE III PENALE
Sentenza 21 marzo 2006 - 3 maggio 2006, n. 346MOTIVAZIONE
Nel corso delle indagini avviate dalla Polizia Postale dì Udine ai fini di prevenzione e repressione di reati commessi tramite web, emerse che era coinvolto in un giro di rapporti che rendevano possibile intrattenere via web.chat conversazioni con delle giovani che, a richiesta dell'interlocutore, si esibivano in atteggiamenti sessualmente espliciti e verso un corrispettivo rappresentato dal costo della chiamata.
Pertanto, con decreto in data 18.11.2005 il PM presso il Tribunale di Udine dispose, nei confronti del predetto T. e in relazione ai reati di cui agli artt.81 capv-UO cp e 3 co.l n.8 1.75/58, perquisizione locale ed eventuale sequestro, in forza del quale venne sequestrato vario materiale informatico dettagliatamente descritto nel relativo verbale.
Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame, eccependo, tra l'altro, l'insussistenza del fumus del reato ipotizzato.
Il Tribunale di Udine, in accoglimento dell'istanza di riesame, con ordinanza del 23.12.2005 revocò il sequestro, non ravvisando il fumus del menzionato reato, dal momento che il concetto di prostituzione, non espressamente definito dal legislatore, dovrebbe necessariamente collegarsi a un rapporto sessuale reale e non virtuale; si sosteneva che "non pare si possa estendere la nozione di prostituzione sino a comprendervi le esibizioni delle ragazze", in quanto certamente "non ogni esibizione del proprio corpo a fini sessuali e dietro corrispettivo può essere considerata prostituzione".
Il Tribunale citava le sentenze di segno contrario di questa Corte, dalle quali tuttavia apertis verbis dichiarava di dissentire.Tale ordinanza è stata impugnata con ricorso per cassazione dal PM presso quel Tribunale, il quale, richiamando in termini le citate decisioni di questa Corte, deduce che "l'ubi consistam dell'attività di meretricio deve ravvisarsi non certo nel semplice compimento di un atto sessuale verso corrispettivo finalizzato al soddisfacimento dell'altrui istinto di concupiscenza, ma bensì in un atto di disposizione e commercio del proprio corpo, tale per cui il compimento della prestazione divenga oggetto di un rapporto sinallagmatico tra il singolo cliente e la singola prostituta, la quale si presti al compimento di atti sessuali determinati, assecondando la specifica richiesta del cliente per soddisfarne l'istinto sessuale".
Il ricorso è fondato. La questione, come puntualizzato anche nell'ordinanza impugnata, consiste nel verificare se la condotta posta in essere dalle ragazze che si esibiscono, con le modalità sopra precisate, in atti a carattere esplicitamente sessuale e le cui performances sono cedute a pagamento per via telematica, possa qualificarsi come prostituzione.
Questa Corte ha costantemente precisato che la nozione di prostituzione, anche se non definita legislativamente, corrisponde a un tipo normativo, che è stato delineato dalla giurisprudenza e non può, perciò, essere individuata in base a criteri di valutazione meramente sociali o culturali.
In tale ottica è stato ripetutamente affermato che l'elemento caratterizzante l'atto di prostituzione non è necessariamente costituito dal contatto fisico tra i soggetti della prestazione, bensì dal fatto che un qualsiasi atto sessuale venga compiuto dietro pagamento di un corrispettivo e risulti finalizzato, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che è destinatario della prestazione (interpretazione ormai consolidata di questa Corte regolatrice, sez.III, 22.4.2004 n.534, Marinone; 22.4.2004, Verzetti; 3.6.2004 n.737, Bongi).
In effetti, l'aspetto che prima di ogni altro lede la dignità della prostituta è quello per cui ella mette il proprio corpo alla mercè del cliente, disponendone secondo la volontà dello stesso. Alla stregua di tali criteri, non può revocarsi in dubbio che l'attività di chi si prostituisce può consistere anche nel compimento di atti sessuali di qualsiasi natura eseguiti su se stesso in presenza di chi, pagando un compenso, ha chiesto una determinata prestazione al fine di soddisfare la propria libidine, senza che avvenga alcun contatto fisico tra le parti.
Tale nozione è conforme allo spirito della 1.75/58 che -nel sanzionare penalmente i comportamenti diretti alla induzione, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione e gli altri descritti dalla norma- rende chiaro, in relazione alla gravità delle pene previste per tali fatti, il disvalore sociale attribuito, secondo il comune sentire, ad atti che implicano l'uso strumentale della propria sessualità per riceverne un corrispettivo.
Non può, pertanto, essere ritenuto determinante, ai fini della configurabilità dell'atto di prostituzione, l'elemento del contatto fisico tra il soggetto che si prostituisce e il fruitore della prestazione, mentre lo è quello della interazione tra l'operatrice e il cliente, che sussiste nella fattispecie in esame.Ed invero, precisata nel senso indicato la nozione di prostituzione -ovviamente legata per la sua rilevanza penale all'esistenza di condotte vietate dalla 1.75/58- è irrilevante il fatto che chi si prostituisce e il fruitore della prestazione si trovino in luoghi diversi, allorché gli stessi risultino, come appunto nel caso in esame, collegati, tramite internet, in videoconferenza, che consente all'utente della prestazione, non diversamente da quanto si verifica nell'ipotesi di contemporanea presenza nello stesso luogo, di interagire con chi si prostituisce, in modo da poter chiedere a questo il compimento di atti sessuali determinati, che vengono effettivamente eseguiti e immediatamente percepiti da colui che chiede la prestazione sessuale a pagamento.
Peraltro, l'elemento della interazione -che consente di distinguere tra prostituzione, anche se virtuale o a distanza, e mera esibizione del proprio corpo- chiaramente non è ravvisabile in riferimento alle ipotesi similari (o ritenute tali) -elencate nell'ordinanza impugnata a dimostrazione della paventata eccessiva dilatazione della nozione di prostituzione che conseguirebbe a quella qui accolta- quali il rapporto tra fruitore e attrice di film ovvero riviste a contenuto pornografico; il rapporto tra lap dancers e clienti dei locali ove le stesse si esibiscono (salve, beninteso, la riconducibilità al concetto di prostituzione di quelle attività ulteriori rispetto alla semplice esibizione, in relazione alle quali il cliente cessi di porsi come mero spettatore passivo).
L'assunto del Tribunale da un lato non è sorretto da un convincente apparato argomentativo, perché fondato in sostanza in riferimento alle dette ipotesi pacificamente non integranti il meretricio (e che, trascurando l'elemento distintivo della interazione, si sostiene assimilabili a quella in esame); e dall'altro, condurrebbe all'assurdo di espungere dalla nozione di prostituzione anche quei casi -notoriamente non infrequenti- in cui la prostituta, per assecondare desideri particolari del paziente, compia, alla presenza dello stesso e dietro sua specifica richiesta, atti sessuali su se stessa o su altra donna, senza che intervenga contatto fisico alcuno con il cliente stesso.
La valutazione del giudice del riesame non è, pertanto, conforme alla corretta interpretazione della 1.75/58, nella parte in cui esclude che le prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza con il fruitore della stessa tramite internet -in modo da consentire a quest'ultimo di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, chiedendogli il compimento di determinati atti sessuali-assuma il valore di atto di prostituzione e possano configurarsi i reati oggetto di indagine a carico di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o ne abbiano consentito lo svolgimento, creando i necessari collegamenti via internet, o ne abbiano tratto un guadagno.L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio allo stesso Tribunale che, nella conseguente valutazione, si uniformerà ex art.627 co.3 cpp ai principio di diritto qui affermato.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Udine.
Così deliberato il 21.3.2006.
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**Rischi e le Responsabilità nella gestione di Blog e Forum
**** La [Sentenza del Tribunale d'Aosta](http://www.penale.it/doc/Trib_Aosta_Sent_26_05_2006_10_6_2006.pdf) del 26 maggio 2006 che ha visto condannare il gestore di un Blog per diffamazione.
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Condannato l'Admin del blog 'bolscevico stanco'.Secondo il giudice monocratico del Tribunale di Aosta, Eugenio Gramola, R.M., 49 anni, giornalista pubblicista di Aosta, sarebbe il cosidetto 'Generale Zhukov', responsabile del **blog **anonimo 'Il bolscevico stanco' che dal febbraio 2005, con oltre 80mila accessi totali, critica prevalentemente l'attività di politici e giornalisti valdostani.
Venerdì 26 maggio si è tenuta l'udienza del procedimento nato dopo che, nel novembre del 2005, erano state presentate alla Procura di Aosta quattro denunce per diffamazione: tre firmate da giornalisti (direttore e responsabile della cronaca della 'Gazzetta Matin'), e anche dal capo ufficio stampa della 'Cogne acciai speciali' e della 'Camera di commercio valdostana', oltre che dal gestore di siti web, condannato lo scorso 6 aprile per violazione di diritto d'autore a scopo di lucro: «non voglio i soldi della condanna - ha dichiarato dopo la sentenza - a me interessava solo che si sapesse che il 'Generale' fosse lui. Giustizia è fatta».
R.M. è stato condannato a pagare tremila euro, le spese processuali e legali ed una previsionale di mille e cinquecento euro per ognuna delle tre parti querelanti.
La difesa, rappresentata dall'avvocato Katia Malavenda di Milano, legale di fiducia dei giornalisti del 'Corriere della Sera', ha annunciato il ricorso in appello: «bisognerebbe capire su che basi M. è stato giudicato essere 'Zhukov' - spiega la Malavenda - e questo lo leggeremo nelle motivazoni che avremo entro quindici giorni.
La mia esperienza nel settore specifico, evidenzia che, di norma, le cause di diffamazione partono da multe di cinquemila euro, con risarcimenti molto più alti.
E' chiaro che il giudice ha ritenuto minimi i contenuti diffamatori attribuibili al mio cliente».
Nel corso dell'indagine, coordinata dal pubblico ministero aostano Stefania Cugge, a M. sono stati sequestrati il suo computer personale oltre a vario materiale che gli inquirenti ritengono riconducibile alla redazione del blog e documenti riguardanti alcuni iscritti all'Ordine dei Giornalisti, di cui M., che non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione in merito alla condanna, era stato vicepresidente.In particolare il blog in questione, ha più volte attaccato pesantemente la classe politica valdostana, in particolare diversi esponenti dei DS - Gauche Valdôtaine e dell'Union Valdôtaine, oltre a diversi amministratori pubblici valdostani tra cui ex parlamentari, il presidente della Regione, ed a giornalisti ed editori, in particolare della sede regionale della 'Rai', dell'agenzia 'Ansa', della 'Vallée notizie' e della 'Gazzetta matin' della quale M. era stato collaboratore.
Dopo la pubblicazione della notizia, sul blog in questione sono comparsi commenti di dileggio nei confronti del giornalista ma anche l'organizzazione di una 'colletta pubblica' che servirà per aiutare M.a pagare le multe ed i risaricimenti disposti dal giudice.
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Siti oscurati per mancanza di Autorizzazioni
Nel caso siti contenenti forme di Gioco d'Azzardo ma sprovvisti delle autorizzazioni necessarie per operare la raccolta di giochi in Italia, vengono oscurati dal aams e viene presentato il seguente messaggio:
AVVERTENZA - SITO NON RAGGIUNGIBILE
In applicazione del decreto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) del 2 gennaio 2007, disciplinante la rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, con il quale è stata data attuazione all'art. 1 commi 50 e 51 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sito richiesto non è raggiungibile poiché sprovvisto delle autorizzazioni necessarie per operare la raccolta di giochi in Italia.
L'elenco degli operatori autorizzati al gioco telematico è disponibile sul sito istituzionale www.aams.it .
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Legge 633/1941 e 128/2004 - Diritti d'Autore dell'Opera
Le Leggi 633/1941, e 128/2004 e successive modifiche, definiscono la titolarità dei diritti d'autore dell'opera.
Ogni riproduzione, totale o parziale di un'opera è da intendersi vietata se non espressamente accordata in forma scritta dal titolare dei diritti d'autore.
Ogni violazione è perseguita a norma della Legge Italiana ed Europea.
I nomi dei prodotti e dei servizi sono tutelati ai sensi dalla **Legge 929/1942 **e successive modifiche e dalle norme in tema di concorrenza sleale.
E' espressamente vietata la riproduzione totale o parziale, anche a titolo di riassunto od elaborato di servizi, immagini, prodotti e marchi.
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Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d'autore**
TITOLO I
Disposizioni sul diritto di autoreCAPO I
Opere protetteArt. 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.Art. 2
In particolare sono comprese nella protezione:- le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- i disegni e le opere dell'architettura;
- le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
- le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
- i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
- le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
- Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
[CENTER]Legge marchi - R.d. 929/1942[/CENTER]
[CENTER]BREVETTI, MARCHI, NOMI DI ORIGINE[/CENTER]
** TITOLO I**
DIRITTO E USO DEL MARCHIO
Intitolazione così sostituita dall'art. 71, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.** Capo I**
DIRITTI DI MARCHIOIntitolazione così sostituita dall'art. 71, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
** Articolo 1** 1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.
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Legge 17 agosto 2005 , n. 173
Art. 5.(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene)
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Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.
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È vietata, altresì, la promozione o l’organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, «catene di Sant’Antonio», che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
I siti riguardanti "schemi piramidali", "catene di S.Antonio" o "giochi di denaro" sono considerati illegali anche negli Stati Uniti in quanto violano lo Statuto della Lotteria Postale statunitense (18 U.S.C. § 1302).
Inoltre la Federazione Mondiale delle Associazioni di Vendita Diretta (WFDSA) definisce così lo schema piramidale:
"Un progetto in cui un nuovo affiliato paga (una tassa d'iscrizione) in cambio dell'opportunità di ricevere futuri benefici (denaro o privilegi) che derivano principalmente dall'introduzione di altri partecipanti nel progetto da parte del nuovo affiliato stesso (e/o di successivi affiliati), piuttosto che dalla vendita di prodotti al consumatore."Sul sito della WFDSA è possibile leggere ulteriori dettagli.
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-
** Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (P.IVA ed altri dati sul sito)****
"Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico"
**[CENTER] IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
[/CENTER]Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 31 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2003;
Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE, con nota n. 2003 DAR 0029/I del 24 gennaio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, delle attivita' produttive e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e per la funzione pubblica;
[CENTER]E m a n a
il seguente decreto legislativo:[/CENTER]
[CENTER]Art. 1- (Finalità)*[/CENTER]
** 1.** Il presente decreto e' diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico.
** 2.** Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto:
a) i rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria connessi con l'applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni in materia di tributi nonché la regolamentazione degli aspetti tributari dei servizi della società dell'informazione ed in particolare del commercio elettronico;
b) le questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, e successive modificazioni;
c) le intese restrittive della concorrenza;
d) le prestazioni di servizi della società dell'informazione effettuate da soggetti stabiliti in Paesi non appartenenti allo spazio economico europeo;
e) le attività, dei notai o di altre professioni, nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei pubblici poteri;
f) la rappresentanza e la difesa processuali;
g) i giochi d'azzardo, ove ammessi, che implicano una posta pecuniaria, i giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommesse i concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti dalla normativa vigente, nonché quelli nei quali l'elemento aleatorio e' prevalente.[CENTER]Art. 2
- (Definizioni)*[/CENTER]
** 1.** Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "servizi della società dell'informazione": le attività economiche svolte in linea -online-, nonché i servizi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
b) "prestatore": la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione;
c) "prestatore stabilito": il prestatore che esercita effettivamente un'attività economica mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per se' uno stabilimento del prestatore;
d) "destinatario del servizio": il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni;
e) "consumatore": qualsiasi persona fisica che agisca con finalità non riferibili all'attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
f) "comunicazioni commerciali": tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di un soggetto che esercita un'attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. Non sono di per se' comunicazioni commerciali:
- le informazioni che consentono un accesso diretto all'attività dell'impresa, del soggetto o dell'organizzazione, come un nome di dominio, o un indirizzo di posta elettronica;
- le comunicazioni relative a beni, servizi o all'immagine di tale impresa, soggetto o organizzazione, elaborate in modo indipendente, in particolare senza alcun corrispettivo;
g) "professione regolamentata": professione riconosciuta ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, ovvero ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
h) "ambito regolamentato": le disposizioni applicabili ai prestatori di servizi o ai servizi della società dell'informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinate.
[CENTER]Art. 3
- (Mercato Interno)*[/CENTER]
** 1.** I servizi della societa' dell'informazione forniti da un prestatore stabilito sul territorio italiano si conformano alle disposizioni nazionali applicabili nell'ambito regolamentato e alle norme del presente decreto.
** 2.** Le disposizioni relative all'ambito regolamentato di cui all'articolo 2, comma 1 , lettera h), non possono limitare la libera circolazione dei servizi della societa' dell'informazione provenienti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro.
** 3.** Alle controversie che riguardano il prestatore stabilito si applicano le disposizioni del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
[CENTER]Art. 4
- (Deroghe all'articolo 3)*[/CENTER]
** 1.** Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, non si applicano nei seguenti casi:
a) diritti d'autore, diritti assimilati, diritti di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 70, e al decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, nonche' diritti di proprieta' industriale;
b) emissione di moneta elettronica da parte di istituti per i quali gli Stati membri hanno applicato una delle deroghe di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica;
c) l'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE, in materia di pubblicita' degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;
d) all'attivita' assicurativa di cui all'articolo 30 e al titolo IV della direttiva 92/49/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sui danni, agli articoli 7 e 8 della direttiva 88/357/CEE, seconda direttiva sulle assicurazioni sui danni; al titolo IV della direttiva 92/96/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sulla vita, e all'articolo 4 della direttiva 90/619/CEE, la seconda direttiva sulle assicurazioni sulla vita, come modificate dalla direttiva 2002/83/CE;
e) facolta' delle parti di scegliere la legge applicabile al loro contratto;
f) obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori;
g) validita' dei contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili nei casi in cui tali contratti devono soddisfare requisiti formali;
h) ammissibilita' delle comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica.
[CENTER]Art. 5 - (Deroghe)*[/CENTER]
- La libera circolazione di un determinato servizio della societa' dell'informazione proveniente da un altro Stato membro puo' essere limitata, con provvedimento dell'autorita' giudiziaria o degli organi amministrativi di vigilanza o delle autorita' indipendenti di settore, per motivi di:
a) ordine pubblico, per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, in particolare la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonche' contro la violazione della dignita' umana;
b) tutela della salute pubblica;
c) pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale;
d) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori.
** 2.** I provvedimenti di cui al comma 1 possono essere adottati se, nel caso concreto, sono:
a) necessari riguardo ad un determinato servizio della societa' dell'informazione lesivo degli obiettivi posti a tutela degli interessi pubblici di cui al comma 1, ovvero che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio agli stessi obiettivi;
b) proporzionati a tali obiettivi.[CENTER]Art. 6
- (Assenza di autorizzazione preventiva)*[/CENTER]
** 1.** L'accesso all'attivita' di un prestatore di un servizio della societa' dell'informazione e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto equivalente.
** 2. **Sono fatte salve le disposizioni sui regimi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della societa' dell'informazione o i regimi di autorizzazione nel settore dei servizi delle telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, dalla cui applicazione sono esclusi i servizi della societa' dell'informazione.
[CENTER]Art. 7
- (Informazioni generali obbligatorie)*[/CENTER]
** 1.**Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorita' competenti le seguenti informazioni:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
b) il domicilio o la sede legale;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
d) il numero di iscrizione al repertorio delle attivita' economiche, REA, o al registro delle imprese;
e) gli elementi di individuazione, nonche' gli estremi della competente autorita' di vigilanza qualora un'attivita' sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
- l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
- il titolo professionale e lo Stato membro in cui e' stato rilasciato;
- il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalita' di consultazione dei medesimi;
g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attivita' soggetta ad imposta;
h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della societa' dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
i) l'indicazione delle attivita' consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attivita' sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.
** 2.** Il prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma 1.
** 3.** La registrazione della testata editoriale telematica e' obbligatoria esclusivamente per le attivita' per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.
[CENTER]Art. 8
- (Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale)*[/CENTER]
** 1.** In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della societa' dell'informazione o ne sono parte integrante, devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare:
a) che si tratta di comunicazione commerciale;
b) la persona fisica o giuridica per conto della quale e' effettuata la comunicazione commerciale;
c) che si tratta di un'offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso;
d) che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione.
[CENTER]Art. 9
- (Comunicazione commerciale non sollecitata)*[/CENTER]
** 1. **Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l'indicazione che il destinatario del messaggio puo' opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.
** 2. **La prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali e' onere del prestatore.
[CENTER]Art. 10
- (Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate)*[/CENTER]
** 1.** L'impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della societa' dell'informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare, all'indipendenza, alla dignita', all'onore della professione, al segreto professionale e alla lealta' verso clienti e colleghi.
[CENTER]Art. 11
- (Esclusioni)*[/CENTER]
- Il presente decreto non si applica a:
a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione;
b) contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l'esercizio di pubblici poteri;
c) contratti di fideiussione o di garanzie prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attivita' commerciali, imprenditoriali o professionali;
d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.
[CENTER]Art. 12
- (Informazioni dirette alla conclusione del contratto)*[/CENTER]
** 1.** Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, nonche' a quelli stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni:
a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
b) il modo in cui il contratto concluso sara' archiviato e le relative modalita' di accesso;
c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;
d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
** 2. **Il comma 1 non e' applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
** 3. **Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.
[CENTER]Art. 13
- (Inoltro dell'ordine)*[/CENTER]
** 1. **Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della societa' dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica.
** 2. **Salvo differente accordo tra patti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.
** 3.** L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilita' di accedervi.
** 4.** Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
[CENTER]Art. 14
- (Responsabilita' nell'attivita' di semplice trasporto - Mere conduit-)*[/CENTER]
** 1.** Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non e' responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
c) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse.
** 2.** Le attivita' di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.
** 3. **L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
[CENTER]Art. 15
(Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione temporanea - caching)[/CENTER]
** 1.** Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e' responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere piu' efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:
a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;
e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni e' stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.** 2.** L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
[CENTER]Art. 16
- (Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting-)*[/CENTER]
** 1.** Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e' responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceita' dell'attivita' o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorita' competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
** 2.** Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del prestatore.
** 3.** L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa competente puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
[CENTER]Art. 17
- (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza)*[/CENTER]
** 1.** Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non e' assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, ne' ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivita' illecite.
** 2. **Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore e' comunque tenuto:
a) ad informare senza indugio l'autorita' giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attivita' o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della societa' dell'informazione;
b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorita' competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attivita' illecite.** 3.** Il prestatore e' civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorita' giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorita' competente.
[CENTER]Art. 18
- (Codici di condotta)*[/CENTER]
** 1. **Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori promuovono l'adozione di codici di condotta che trasmettono al Ministero delle attivita' produttive ed alla Commissione Europea, con ogni utile informazione sulla loro applicazione e sul loro impatto nelle pratiche e consuetudini relative al commercio elettronico.
** 2. **Il codice di condotta, se adottato, e' reso accessibile per via telematica e deve essere redatto, oltre che in lingua italiana e inglese, almeno in un'altra lingua comunitaria.
** 3.** Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita la protezione dei minori e salvaguardata la dignita' umana.
[CENTER]Art. 21
- (Sanzioni)*[/CENTER]
** 1. **Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro.
** 2.** Nei casi di particolare gravita' o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
** 3.** Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto di accertamento delle violazioni di cui al comma 1 e' presentato al Ministero delle attivita' produttive, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- (Finalità)*[/CENTER]
-
** Link a siti gambling o d'azzardo**
Le leggi dello Stato italiano considerano illegali i link a siti gambling o d'azzardo, considerandoli in ogni caso una induzione al gioco d'azzardo non regolamentato, sia che si linki direttamente un casinò o che si linkino i vari portali che appaiono in serp di goolge digitando "casino online".
In entrambi i casi si tratta di linkare siti web che hanno come fine unico, chiaro e incontrovertibile quello di spingere la gente a giocare d'azzardo.
La legge:
- articolo 16, comma 1, legge 13 maggio 1999
- n. 248 del 4 agosto 2006 art.38
- articolo 1, comma 287, legge 30 dicembre 2004
- articolo 22, legge 27 dicembre 2002, n. 289
non distingue tra link per utenti e link a fini di pagerank, non vi è mai stata nessuna distinzione del genere nella giurisprudenza internazionale, quindi linkare quei siti diviene un reato punibile con circa 18.000 ? di multa per ogni link e fino a 3 anni di reclusione
Appare controversa l'interpretazione di questa Legge dalla Corte UE, ma nonostante questo sono frequenti gli oscuramenti e gli arresti.