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    TESI DI LAUREA EBAY: Aiuto legislazione

    Salve a tutti, sono Giuseppe, studente laureando in scienze politiche. Come oggetto di tesi di laurea ho scelto di avventurarmi nello studio del fenomeno ebay. Premetto che lo studio è incentrato tendenzialmente sull'aspetto commerciale e di sviluppo della multinazionale ebay. "Purtroppo" devo anche analizzare l'ambito giuridico-legislativo nel quale Ebay si muove. Non essendo molto esperto in materia potreste spiegarmi in ordine logico come sia "giustificabile" giuridicamente il sito ebay in Italia? Ho letto in via generale che secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale ebay rientri in ciò che possiamo definire "vendita per corrispondenza", ma, l'art.2 del DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. 185 parla dei campi di applicazione del sopra menzionato art. ESCLUSO: ........contratti conclusi in occasione di una vendita all'asta..... Quindi, la Circolare ministeriale 17 giugno 2002, n. 3547/C deroga il sopra menzionato art.? Forse posso sembrare un po' confuso o probabilmente lo sono realmente ma in verità non sono ancora in grado di capire bene LA SEZIONE GIURIDICA CHE APPOGGIA I SITI DI ASTE ON-LINE E IN MANIERA SPECIFICA DI EBAY.
    Spero di non essere stato noioso e spero di ricevere utili chiarimenti.
    Grazie a tutti voi.
    Giuseppe


  • User Attivo

    Non sei stato noioso, anzi spero di poter leggere un abstract della tua tesi :ciauz:


  • User

    mi pare che l'escamotage stia nel fatto che la sede di Ebay non stia in Italia... ma qui lascio ad altri la parola...

    Hai provato a contattarli direttamente?
    Di solito le multinazionali sono molto disponibili con gli studenti...

    :71: Barbara


  • User

    Questo articolo spiega abbastanza chiaramente perche sono permesse le aste su ebay
    lo immetto in due parti perche non ci sta in un solo post
    : "articolo tratto da www.dirittobancario.it
    imageimage<< Backimage:: E uno, e due, e tre! Aggiudicato! eBay: contratto di vendita concluso a distanza e non asta on line, di Elena Falletti, Dottoranda di ricerca in diritto comparato, Università di Milano, Marie Curie Fellow, Università di Münster (Germania)*imageBUNDESGERICHTSHOF, VIII Zivilsenat, 3.11. 2004, (29.09.2004), Vorsitzende, Dr. Deppert, Dr Beyer, Ball, Frellesen und Hermanns.

    Germania ? Diritto civile ? Asta on line ? Contratto di vendita concluso a distanza ? Diritto di recesso del consumatore acquirente ? Configurabilità (§ 156 BGB, §312 d BGB, §355 BGB)

    Le parti che abbiano concluso un contratto di compravendita di un bene mobile attraverso il sito Internet eBay non concludono un contratto di vendita all?asta ai sensi del §156 BGB, ma un contratto di vendita a distanza, e come tale il consumatore acquirente ha diritto di recedere dal contratto nei termini previsti dal §312d BGB.

    La sempre maggiore diffusione della compravendita di beni attraverso siti Internet di ?aste on line? come eBay pone problemi sulla nozione giuridica di questi contratti di scambio. In questo commento si analizza la decisione della Corte Suprema Federale tedesca relativa alla configurabilità del diritto di recesso del consumatore acquirente in un?asta on line, e si compie una comparazione con la normativa italiana in materia.

    §1. Premessa: che cos?è eBay.

    Molta della fortuna che il commercio elettronico ha incontrato presso gli utenti della Rete è dovuta al sito Internet di eBay , un mercato virtuale dove è possibile compravendere qualsiasi cosa, purché lecita ovvero ammessa dalle ?regole eBay ?.
    In questo mercato virtuale si incontrano generalmente offerte di privati che, senza alcun carattere di professionalità, ovvero di continuità, offrono in vendita il proprio bene per mezzo del sito on line attraverso una modalità che è comunemente nota quale ?asta on line?.

    La maggioranza dei giuristi propende nel definire eBay, e siti Internet analoghi, quali hosting providers che mettono a disposizione degli utenti, i quali desiderano liberamente compravendere i loro beni, lo spazio tecnologico ove si realizza l?e-marketplace , ovvero il luogo virtuale dello scambio reale dei beni.

    In questo senso ha deciso la Court of Appeal, Fourth District, Division 1, California, che nella sentenza Gentry vs eBay , definisce eBay quale luogo di negoziazione:? it is the individual defendants who sold the items to plaintiffs, using eBay as a venue?.

    La dottrina definisce l?e-marketplace ?come un programma software che consente a molteplici venditori e acquirenti di svolgere le loro attività di vendita e attività collegate su Internet ?, ovvero ?un ambiente di interazione commerciale (?) su Internet? .

    Chiarito questo primo punto, apparentemente pacifico, si proseguirà nella descrizione del caso deciso dai supremi giudici tedeschi, con il commento alla motivazione della sentenza, quindi esaminerò il ragionamento sulle Regole che gli utenti del sito Internet, sia italiano sia tedesco, di eBay devono accettare prima di accedere alle contrattazioni, e approfondirò il concetto di asta on line, alla luce della normativa italiana.

    §2. Descrizione del fatto deciso dalla Corte Suprema Federale Tedesca

    Con la decisione che si commenta, la Corte Suprema Federale tedesca si è occupata di vendite all?asta on line, precisamente della regolamentazione giuridica del diritto di recesso del consumatore che abbia concluso un contratto attraverso una vendita all?asta del sito di commercio elettronico eBay.

    Il caso giunto avanti ai giudici di Karlsruhe ha visto contrapposti un commerciante professionista di metalli preziosi che il 7 settembre 2002 , attraverso eBay, ha offerto un braccialetto in diamanti, 15,00 carati, base d?asta di partenza 1 Euro, e aggiudicato a 252, 51 Euro in data 14 settembre dal consumatore che successivamente ha rifiutato sia di pagare il braccialetto, e accettarne la consegna. A seguito di ciò il professionista ha chiesto, ma non ottenuto, un titolo esecutivo per il pagamento dell?importo dell?affare oltre alle spese per l?invio, per un totale di 263, 51 Euro, unitariamente agli interessi.

    Il titolo esecutivo non è stato concesso all?attore in quanto il consumatore ha legittimamente, e nei termini, receduto dal contratto concluso attraverso eBay perché questo si configura quale un contratto concluso a distanza, ai sensi del §312 d Abs. 1 BGB, in combinato disposto con il §355 BGB , e non come un?asta a maggiorazione dell?offerta prevista dall?art. 156 BGB.

    §3. Le motivazioni della decisione della Corte Federale Suprema Tedesca.

    Prima di analizzare nel dettaglio la normativa applicata, si deve premettere che il BGB (Bürgerlisches Gesetzbuch) è stato ampiamente innovato dopo la riforma del diritto delle obbligazioni, avvenuta nel 2002, con la Schuldrechtsmodernisierungsgesetz la quale ha introdotto nel codice la normativa di origine comunitaria a tutela del consumatore, definendo compiutamente le figure di consumatore (§13 BGB) e di professionista (§14 BGB).

    Il cuore della questione decisa dalla Corte tedesca riguarda l?applicabilità del diritto di recesso alle aste on line: l?estensione alle vendita all?asta on line della normativa comunitaria prevista per i contratti conclusi a distanza (Direttiva 97/7/CE) si fonda sul dato normativo regolato dallo stesso §312 d Abs 5 BGB secondo cui il diritto di recesso previsto per i contratti conclusi a distanza non si applica alle vendite all?asta concluse secondo la modalità prevista dal §156 BGB , cioè attraverso la tradizionale maggiorazione dell?offerta.

    I giudici supremi tedeschi enucleano la distinzione tra la maggiorazione dell?offerta nel caso delle vendite all?asta ai sensi del 156 BGB, e quelle che avvengono ?quando l?offerta incontra l?accettazione della parte, qualora si trattasse della maggiore offerta in simultanea?. Tuttavia, emerge chiaro dai lavori preparatori della legge di implementazione della Direttiva 97/7/CE nell?ordinamento tedesco, che il legislatore tedesco non considera ?autentiche? le vendite all?asta concluse a distanza, in quanto esse non sono rapportabili alle aste che si realizzano con la maggiorazione dell?offerta.

    L?applicazione dell?art.156 BGB a questo caso priverebbe il consumatore al suo diritto di recesso, poiché nelle aste on line, esattamente come nei contratti conclusi a distanza, il consumatore non può vedere direttamente la merce oggetto della compravendita, né chiedere personalmente delucidazioni al venditore in proposito, prima della conclusione del contratto, e ciò limiterebbe la tutela del consumatore, che è tuttavia bisognoso di protezione anche nel caso di contratti di vendita conclusi attraverso le aste via Internet.

    Ed è questa circostanza che assimila le aste via Internet alle altre fattispecie di contratti conclusi a distanza, nonostante il legislatore comunitario al momento dell?emanazione della direttiva 97/7/CE non avesse preso in considerazione Internet quale strumento per la conclusione dei contratti di vendita conclusi a distanza.

    Per giustificare questo passaggio logico la Corte tedesca argomenta che il contratto di vendita all?asta on line concluso via Internet non si realizza attraverso la maggiorazione dell?offerta, come previsto dal §156 BGB, ma attraverso la manifestazione di volontà ? offerta e accettazione che le parti compiono ai sensi del §137 , §145 e 147 BGB? la quale concorda con le statuizioni concernenti le condizioni generali di contratto predisposte da eBay, alle quali le parti hanno prestato il loro consenso ai fini della partecipazione all?asta.

    Ricorda altresì la Corte come nel progetto di legge predisposto dal Governo tedesco per l?implementazione della normativa sui contratti conclusi a distanza, il testo della bozza non faceva alcun riferimento ai contratti di vendita conclusi a distanza nella forma di vendita all?asta. La Corte censura la scarsa chiarezza del testo legislativo e altresì dei lavori preparatori che l?hanno preceduto e, in considerazione di questo dubbio, i giudici di Karlsruhe preferiscono adeguarsi e credere, in questo caso, che il concetto ivi contenuto di ?maggiorazione di offerta d?asta? sia inteso in termini non tecnici, di maniera tale che sia possibile estendere il diritto di recesso anche ai negozi di compravendita conclusi attraverso eBay.
    Precedentemente a questa decisione la giurisprudenza di merito tedesca era divisa tra una corrente maggioritaria che riconosceva il diritto di recesso anche per i contratti di vendita conclusi attraverso eBay , ed una corrente minoritaria che invece lo negava.

    I primi commentatori della sentenza si sono divisi tra fautori della soluzione adottata dalla Corte Suprema Federale e detrattori.
    Coloro che condividono la soluzione dei giudici di Karlsruhe rilevano che il consumatore che concluda affari attraverso siti Internet del tipo di eBay siano esposti a maggiori rischi rispetto ad altri tipi di contratti di compravendita , e come questa decisione sia conforme agli obiettivi di protezione del consumatore perseguiti sia dalla Direttiva 97/7/CE , sia dal legislatore tedesco.

    I detrattori, invece, affermano che in realtà non vi è differenza tra questo tipo di vendite all?asta e quelle telefoniche o televisive e che, prima di accedere al meccanismo di vendita all?asta on line, i venditori sono tenuti a consegnare l? informativa relativa alla merce offerta in vendita ; altri hanno rilevato inoltre che esiste la possibilità, non troppo remota, che acquirenti in mala fede possano approfittare del diritto di recesso per effettuare offerte non serie .

    La decisione tedesca si fonda su due pilastri: da un lato si rimanda alle condizioni di vendita che offerente e aspirante acquirente devono sottoscrivere prima di accedere all?e-marketplace, e dall?altro si rinvia alla simultaneità dell?offerta che caratterizzerebbe la vendita all?asta ai sensi del §156 BGB, mentre tale caratteristica non si riscontrerebbe nel caso di vendita su eBay, ovvero una diversa rilevanza giuridica del ?fattore tempo? nelle due fattispecie.

    §4. I pilastri della decisione: il decorso del tempo, e le condizioni generali di vendita di eBay: differenze tra Italia e Germania.

    In merito al decorso del tempo , che verrebbe valutato in modo differente a seconda che si tratti di un?asta tradizionale, piuttosto che di un?asta di eBay, si potrebbe sostenere che non si tratta di una circostanza rilevante al caso: che il tempo venga preventivamente stabilito dal venditore, come nel caso di eBay, oppure scandito dal banditore, non muta la natura del contratto di compravendita attraverso l?asta, in quanto ad aggiudicarsi il bene rimane colui che ha proposto l?offerta maggiore, al termine di una contrattazione multilaterale.

    Nel sito tedesco di eBay, le eBay Grundsätze chiariscono che la eBay International AG, afferma che la merce offerta on line viene compravenduta attraverso la forma classica della vendita all?asta. In particolare le condizioni generali recitano: ?Un?asta tipica si svolge nel seguente modo: 1. il venditore offre uno o più prodotti e stabilisce un prezzo di partenza nonché la durata dell?asta. 2. Il compratore legge l?offerta e consegna la sua offerta su un prodotto. 3. Al termine dell?asta acquista il prodotto del venditore colui che ha fatto la maggiore offerta di prezzo?.
    Questa disposizione apparirebbe conforme al disposto del §156 BGB, ovvero ?La conclusione di un contratto di vendita all?asta non si perfeziona prima della realizzazione dell?offerta maggiore.

    Un?offerta si estingue quando una offerta maggiore viene consegnata, o l?asta rimane senza ulteriori maggiorazioni, e quindi viene chiusa?.

    Ne conseguirebbe che, secondo il provider che mette a disposizione il mercato virtuale per effettuare le contrattazioni, il sito tedesco funzionerebbe come un?asta vera e propria.
    La Corte suprema Federale Tedesca, nella sua motivazione afferma ? censurando il giudice d?appello - che nelle condizioni generali di contratto di eBay non è presente un esplicito riferimento alla maggiorazione dell?offerta ai sensi del §156 BGB: il BGH non ha dato peso alla definizione che il provider fa dei propri servizi, ma si è riferita a delle altre regole predisposte dal provider, ovvero quelle relative alla modalità di recesso del consumatore in caso di contrasto con il professionista venditore , escludendone la rilevanza.

    Le ?Regole eBay? che regolano l?utilizzo del servizio predisposto dal sito Internet in lingua italiana, invece, a chiare lettere affermano che eBay non è una casa d?aste , e che anzi si limita ad offrire un ?servizio di vendite a prezzo fisso e a prezzo dinamico, comunemente definite come ?aste on line? .

    Di fronte alla soluzione proposta dalla giurisprudenza tedesca, e ai risultati dell?analisi condizioni contrattuali dei siti eBay tedesco e italiano parrebbe interessante indagare sulla configurazione giuridica delle aste on line.

    §5. Asta on line: asta in senso tradizionale o vendita conclusa a distanza?

    Secondo la teoria economica dell?asta, essa è ?un meccanismo di allocazione delle risorse caratterizzato da un particolare insieme di regole che presiedono allo scambio? ; mentre secondo la sua definizione giuridica, l?asta è ?uno strumento di trattativa che consente la determinazione dinamica del prezzo di un bene o di un servizio e, al contempo, di una delle parti del contratto?.

    La tipologia tradizionale dell?asta comporta la presenza di determinati soggetti ai quali sono attribuiti ruoli precisi nello svolgimento dell?asta medesima e nel compimento delle sue formalità: ovvero,

    1. l?esistenza della casa d?aste, cioè del soggetto che organizza la vendita, reperisce i beni da porre in vendita e della cui provenienza si fa garante, nonché le riunioni aperte al pubblico in cui il banditore sollecita i presenti a formulare offerte e gestisce la gara;

    2. l?indicazione del prezzo baste d?asta corrispondente a ciascun bene posto in vendita;

    3. il compimento dei rialzi o dei ribassi di prezzo rispetto al prezzo base del bene, entro un arco di tempo limitato a pochi minuti;

    4. l?aggiudicazione palese in favore del miglior offerente;

    5. la conclusione del contratto tra i presenti.

    Diverse caratteristiche ora elencate non si ritrovano nelle aste on line , per le quali si intende l?insieme di operazioni rivolte allo scambio di beni o servizi inter absentes i quali utilizzano solo i meccanismi dell?asta, attraverso Internet.

    Generalmente in questi casi il banditore (o Auctioneer) si limita a mettere in contatto la domanda con l?offerta permettendo alle parti di svolgere trattative private attraverso il suo emarketplace, riservandosi solo il ruolo di centro della procedura.

    Il gestore dell?emarketplace virtuale non prende parte alle negoziazioni tra venditore e acquirenti, né ha il controllo delle informazioni fornite sulla qualità, sicurezza e legalità del prodotto offerto, né sulla facoltà dei venditori di vendere, né su quella degli acquirenti di comprare.

    Il provider funge e si considera quale intermediario per la distribuzione di merci e prodotti in Rete e per lo scambio e la pubblicazione delle informazioni fornite dagli utenti .
    Da quanto esposto, parrebbe chiaro che il compratore e il venditore che si rivolgessero a quella che viene comunemente definita ?casa d?aste on line? non porrebbero in essere un?asta vera e propria, ma un altro tipo di contratto di compravendita, comunque a formazione progressiva e multilaterale .

    §6. Che cosa sarebbe successo in Italia?

    Se il braccialetto di diamanti oggetto della causa fosse stato offerto in vendita su eBay.it invece che su eBay.de che cosa sarebbe successo?

    Ad oggi, nell?ordinamento italiano non è prevista una disciplina sistematica per questo nuovo tipo di negoziazioni on line: l?unico riferimento normativo alle aste on line ci viene dato da alcune disposizioni ?piuttosto contraddittorie? , ovvero l?art. 18, comma 5 del D. Lgs 31 marzo 1998 n. 114, conosciuto come Legge Bersani di riforma del commercio,e del D. Lgs 22 marzo 1999, n. 185 di attuazione della Direttiva 97/7/CE in materia di contratti di vendita conclusi a distanza.


  • User

    Seconda parte
    articolo tratto da www.dirittobancario.it
    Il disposto dell’art. 18 comma 5 della citata Legge Bersani prevede che “le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri mezzi di comunicazioni sono vietate” ; è palese che Internet rientri nel divieto in quanto afferente agli “altri mezzi di comunicazione”.

    È altresì da segnalare una normazione secondaria che riguarda le aste on line: ci si riferisce alle circolari ministeriali. Dapprima è intervenuta la circolare del Ministero dell’Industria 1 giugno 2000, n. 3487/C (conosciuta come circolare e-commerce), secondo la quale “l’attività svolta nella rete Internet mediante l’utilizzo di un sito web (e-commerce), ove sia svolta nei confronti del consumatore finale e assuma la forma di commercio interno, è soggetta alla disciplina dell’art.18 del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 114” .

    Successivamente il Ministero delle attività produttive ha emanato la circolare 17 giugno 2002, n.3547/C che avrebbe dovuto risolvere i dubbi relativi alla liceità delle aste on line .

    L’illegittimità delle operazioni effettuate attraverso la modalità dell’asta in Rete deriverebbe dal fatto che i partecipanti non avrebbero gli strumenti per verificare la genuinità dei rilanci sul prezzo ed, eventualmente, poter intervenire onde inibire artificiosi stratagemmi di rialzo . L’esigenza quindi di garantire l’obiettività e l’imparzialità del procedimento d’asta sta alla base del divieto posto alle aste on line . Questo scoglio potrebbe essere agevolmente superato attraverso l’utilizzo, durante la procedura di registrazione degli utenti al sito Internet, della firma digitale .

    La volontà del legislatore italiano di vietare le aste realizzate attraverso forse che siano diverse dalla modalità tradizionale è stata confermata in sede di regolamentazione dei contratti stipulati a distanza .
    L’art. 1 del D. Lgs 22 maggio 1999, n. 185, che implementa la direttiva 97/7/CE in materia di protezione dei consumatori nei contratti a distanza, definisce contratto a distanza quello “avente ad oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore ed un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso” .

    La lett. D) dell’art. 1 D. Lgs. 185/99 precisa quale sia la tecnica di comunicazione a distanza, ovvero “qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti”.

    In questo inciso normativo è sicuramente possibile far rientrare Internet, il quale consente di svolgere contatti e transazioni inter absentes ovunque si trovino i contraenti.

    Nell’ordinamento giuridico italiano manca una disciplina sistematica dell'asta: le uniche fonti sono l'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, la Circolare del Ministero dell'Interno n. 10.12331/12000.15.8 del 16 gennaio 1952, nonché gli articoli del codice di procedura civile sulle aste giudiziarie, le quali norme, però, non contengono una chiara esposizione di cosa la legge consideri tecnicamente un'asta.

    Secondo quella che è l'interpretazione corrente , suffragata dalla circolare del Min. Att. Prod. n. 3547/C del 2002 , le contrattazioni comunemente conosciute come aste online non rientrerebbero nella fattispecie dell'asta tradizionale, ma rappresenterebbero delle vendite a prezzo dinamico, alle quali è applicabile la disciplina in materia di contratti conclusi a distanza, ivi compreso il diritto di recesso a favore del consumatore .

    Ne conseguirebbe che anche in Italia, nel caso di una controversia inerente ad un contratto di compravendita concluso attraverso un “contratto di compravendita a prezzo dinamico”, come nel caso di una compravendita conclusa per mezzo del sito eBay, verrebbe riconosciuto il diritto di recesso al consumatore acquirente.

    §7. La tutela del consumatore verso il futuro: il c.d. “Codice del Consumo”.

    Secondo quanto previsto dall’art. 7, l. 29 luglio 2003, n. 29 , in tema di riassetto della normativa in materia di tutela dei consumatori, è all’esame del legislatore uno schema di decreto legislativo inerente al “Riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori – Codice del Consumo” .

    In materia di emarketplace, detto schema è instradato sui passi della normativa attualmente vigente, non proponendo innovazioni legislative o chiarificatrici, né adeguando la normativa a difesa del consumatore con la prassi cristallizzata sul mercato in Rete.

    Lo schema del Codice di consumo si propone fini programmatici (art.1) e didattici (art.3), mancando però di essere più efficace nella materia che qui interessa; in altri termini si ripresenta nuovamente la contraddittorietà già esistente nella normativa attuale.

    Più specificamente: nella parte III, dedicata alla circolazione dei beni e dei servizi, alla Sezione II, che prevede “ulteriori modalità di circolazione”, sono collocati gli artt. 53 e 54.

    L’art. 53 definisce alla lett, a) il “contratto concluso a distanza” , alla lett. b) la nozione di “tecnica di comunicazione a distanza” , mentre alla lett. c) la definizione di “operatore di tecnica di comunicazione” .

    In queste definizioni così ampie è certamente configurabile il riferimento alla Rete: Internet è senz’altro la tecnica di comunicazione a distanza per eccellenza.

    L’art. 54 definisce il campo di applicazione della normativa relativa ai contratti a distanza, e alla lett. e) esclude che questa si applichi ai contratti “conclusi in occasione di una vendita all’asta”.

    §8. Conclusioni.

    Emerge chiaro, dunque, come – nonostante le dichiarate intenzioni – il legislatore non si stia orientando verso una protezione del consumatore più efficace in caso di contratti conclusi attraverso la piattaforma definita emarketplace: esso ripropone soluzioni che sono già superate in partenza dalla veloce evoluzione di Internet.

    Anche in questo caso alla Rete stanno strette le maglie legislative: i contratti di vendita a prezzo dinamico conclusi a distanza per mezzo dell’emarketplace sono utili a superare le restrizioni ed i divieti previsti per le aste on line, ma non ne mutano la sostanza.

    Si faccia un esempio. La circostanza di fatto che in queste aste on line non intervengano banditori in carne ed ossa per gestire l’asta non influisce sulla natura della medesima: il banditore “umano” è sostituito da un software che definisce il tempo dell’asta.

    In conclusione si propongono alcune considerazioni finali di diritto costituzionale, in riferimento all’art. 41 della Carta costituzionale che riconosce il principio del libero e corretto esercizio dell’attività economica privata, e di diritto comunitario, in quanto il divieto in questione limiterebbe la libera circolazione delle merci e della prestazione dei servizi proclamati dagli artt. 30, 34, 36 e 59 TCE, rendendo passibile il nostro Paese di sanzioni per la violazione dei principi della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei beni e dei servizi.


  • User Attivo

    Grazie Giuseppe, il tuo contributo è davvero interessante 😉