• User Newbie

    Ciao a tutti,

    mi è stata data questa risposta circa la tassazione dei frontaliere, che penso possa elimare tutti i dubbi.
    La definizione di frontaliere è contenuta nell'Art 2, comma 11, L. 289/2002. Tale norma non contiene alcun cenno al fatto che il frontaliere deve risiedere necessariemnete in un comune situato entro un determinato limite dalla frontiera ma, al contrario, fa riferimento a soggetti residenti nel territorio dello Stato. Fino a prova contraria anche un abitante di Pantelleria è un residente nel territorio dello Stato.
    L'esistenza di un limite kilometrico dalla frontiera entro cui risiedere è un'invenzione degli svizzeri che non credo abbiano potere di modificare una legge tributaria italiana o dettarne le regole di applicazione.
    In vero l'assunto che ci sia un limite kilometrico deriva dal fatto che l'Italia e la Svizzera, oltre ad aver sottoscritto una convenzione e un protocollo per la tassazione riservata ai soggetti italiani/svizzeri che lavorano in Svizzera/Italia - e che non contengono una simile disposizione - hanno anche sottoscritto un accordo con il quale la Svizzera si è impegnata a riversare parte delle imposte pagate dagli italiani che lavorano in Svizzera ai comuni in cui tali lavoratori risiedono.
    Per ragioni pratiche tali accordi sono stati sottoscritti dai comuni situati in prossimità della frontiera dove è più probabile che risiedano persone che si recano in Svizzera per lavorare. Ma anche tali accordi non prevedono alcuna distanza. E' stato solo un caso che i comuni coinvolti in questo accordo erano situati a circa 20 kilometri dalla frontiera.
    Da ciò se ne è fatto derivare un obbligo di risiedere a non più di 20 Kilometri dalla frontiera per poter essere considerati frontalieri. Ciò può essere vero, forse, per la legislazione svizzera ma non per quella italiana.
    La cosa, inoltre, è smentita dal fatto che dall'ottobre 2006 una accordo per la restituzione delle tasse svizzere ai comuni italiani è stato sottoscritto anche da Milano.
    In sostanza, i 20 KM o altri limiti, per l'applicazione ad un residente in Italia della tassazione prevista i Italia per i frontalieri è una pura invenzione.


  • User Newbie

    Salve a tutti.
    Sono un lavorare dipendente, con contratto a tempo indeterminato, del settore informatico. Saltuariamente mi occupo di fare assistenza presso privati sui computer o nella creazione di siti web. Vorrei sapere se un lavoratore dipendente può anche aprire una partita Iva e se ci sono dei limiti in merito al fatturato (anche se non credo di raggiungerlo mai ;), mi hanno parlato di 30mila euro l'anno).
    Poi sono obbligato a fare il modello UNICO per dichiarare entrambi i redditi o posso continuare a compilare il modello 730 per il reddito di lavoro dipendente e utilizzare il modello UNICO solo per la partita Iva?
    Grazie mille per l'aiuto.
    😄


  • User Newbie

    Ma nel caso in cui un residente in ITALIA lavori in ITALIA ma è assunto da una società Svizzera....come si deve comportare con la dichiarazione dei redditi ITALIANI???

    Grazie in anticipo


  • User Newbie

    u


  • User Newbie

    u


  • User Newbie

    Ciao A tutti.
    Sono felice di leggere la risposta di Matteo76 che mi tranquillizza un poco.
    Potresti gentilmente indicarci le fonti a cui fare riferimento (soprattutto l'accordi del Comune di Milano, io abito in prov. di Milano).
    Da quello che dici posso stare tranquillo, non devo dichiarare redditi per il 2007?. Un articolo di Umberto Meraviglia Mantegazza (Tax Advisor di Lugano) apparso su "Fiscalità Internazionale" (Luglio-Agosto 2007) parla del regime fiscale dei forntalieri alla luce degli accordi bilaterali CH-IT. Cito :
    ...il Ministero delle finanze Italiano non ha mai fornito una definizione puntuale di lavoratore frontaliere limitandosi ad affermare che è frontaliere chi risiede in un comune di confine con la Svizzera. Per ricavarne una definizione è pertanto necessario rifarsi alla definizione elvetica dei 20 km. L'artico finisce con le seguenti conclusioni: " tutti quelli che pur avendo un permesso per frontalieri non risiedono nei comuni italiani di confine non possono beneficiare della convenzione citata (ndt quella della doppia imposizione)... e saranno tenuti a dichiararei compensi percepiti al lordo delle imposte svizzere subite alla fonte..."

    A questo punto mi domando se non esista un documento,legge,circolare,pizzino da utilizzare come indicazione legale a cui fare riferimento. Conosci un fiscalista che mi aiuti?

    Grazie e a presto (auguri a tutti)


  • User Newbie

    Ciao A tutti.
    Sono felice di leggere la risposta di Matteo76 che mi tranquillizza un poco.
    Potresti gentilmente indicarci le fonti a cui fare riferimento (soprattutto l'accordi del Comune di Milano, io abito in prov. di Milano).
    Da quello che dici posso stare tranquillo, non devo dichiarare redditi per il 2007?. Un articolo di Umberto Meraviglia Mantegazza (Tax Advisor di Lugano) apparso su "Fiscalità Internazionale" (Luglio-Agosto 2007) parla del regime fiscale dei forntalieri alla luce degli accordi bilaterali CH-IT. Cito :
    ...il Ministero delle finanze Italiano non ha mai fornito una definizione puntuale di lavoratore frontaliere limitandosi ad affermare che è frontaliere chi risiede in un comune di confine con la Svizzera. Per ricavarne una definizione è pertanto necessario rifarsi alla definizione elvetica dei 20 km. L'artico finisce con le seguenti conclusioni: " tutti quelli che pur avendo un permesso per frontalieri non risiedono nei comuni italiani di confine non possono beneficiare della convenzione citata (ndt quella della doppia imposizione)... e saranno tenuti a dichiarare i compensi percepiti al lordo delle imposte svizzere subite alla fonte..."

    A questo punto mi domando se non esista un documento,legge,circolare,pizzino da utilizzare come indicazione legale a cui fare riferimento. Conosci un fiscalista che mi aiuti?

    :arrabbiato: RI-AIUTO!!


  • User Newbie

    La risposta che ho pubblicato mi è stata data dalla sudio fiscale che collabora con l'azienda x cui lavoro. L'unico riferimento normativo che mi è stato dato è l'Art 2, comma 11, L. 289/2002, dove però non si menziona in alcun modo la distanza KM. Ho provato a chiedere anche ad un mio amico che lavora per l'Agenzia delle Entrate in Italia e anche lui mi ha confermato che non esiste nessuna legge che direttamente o indirettamente rimandi ai famosi 20 km. Il fatto è che fino a giugno 2007 questa distanza era necessaria per ottenere il permesso come frontaliere ma da quando è stata estesa anche a chi abita oltre questo limite, lo stato Italiano non ha mai indicato che chi è frontaliere, ma abita oltre i 20 km dal confine, debba essere sottoposto a doppia tassazione. Gli unici riferimenti che ho trovato sono dei rimandi alla convenzione tra Italia e Svizzera dove si dice chiaramente che chi presta lavoro in svizzera non è soggetto a doppia tassazione. Tempo fa avevo trovato in internet una comunicazione dell'Ordine dei Commercialisti di Monza che chiarisce molto bene questo punto:

    http://www.odc-monza.net/files/quesiti alla dre/Frontalieri 09.06.03.doc

    Purtroppo finchè il legislatore italiano non si esprimerà in maniera chiara e definitiva, bisogna affidarsi alla prassi e da quello che ho trovato a disposizione direttamente o indirettamente, per tutti i frontalieri vala solo la tassazione alla fonte da parte del datore di lavoro svizzero. Cmq continuiamo a tenerci aggiornati sul forum

    ciao,

    Matteo


  • User Newbie

    Il documento del commercialista di Monza che citi l'ho trovato e riletto.
    Trattasi di richiesta (del 2003, quindi prima dei nuovi accordi CH-UE)
    che si riferisce alla tassazione per i lavoratori che lavorano in svizzera
    (e sono residenti in Italia) senza il permesso G (che è solo per i frontalieri) e quindi normali lavoratori che lavorano in CH oltre i fatidici 6 mesi (183 giorni) che ritornano quotidianamente/settimanalmente al domicilio italiano.
    La richiesta del commercialista (peraltro secondo me anche corretta)
    è di trattare questi lavoratori come frontalieri a tutti gli effetti
    e quindi tassarli secondo gli accordi bilaterali (senza la doppia imposizione).
    Purtroppo poco rinquorante è la risposta che sembra ribadire che il frontaliero (per il governo italiano) è colui che tra l'altro
    "abbia anche la propria residenza in un comune di confine con la Svizzera"
    rifacendosi all'ormai desueta classificazione dei comuni operata dalla Svizzera
    per concedere il permesso G prima del 1 Giugno 2007.
    Adesso per la svizzera sei frontaliero indipendentemente da dove hai la residenza ma per l'Italia?
    Conoscendo i nostri governanti credo che l'applicazione delle norme
    fiscali verranno fatte nel modo più sfavorevole possibile per il cittadino e quindi
    anche l'interpretazione di chi è frontaliero sarà la più restrittiva possibile.

    Io, grazie ad amici, ho immediatamente riportato la residenza in un comune limitrofo ed
    attendo sviluppi e molti miei colleghi hanno fatto lo stesso.

    Restiamo in contatto e se qualcuno ha news non esiti a comunicarle.
    Grazie e ciao a tutti.

    Skreta

    :bho:


  • User Newbie

    salve a tutti,
    ringrazio per tutte le info che ho trovato all'interno di questo forum.
    Ho da pochi giorni ricevuto una proposta di lavoro da una società svizzera, dovrei iniziare i primi giorni di febbraio.
    Attualmente abito a Milano, ma il caso ha voluto che comprassi casa nel comune di Lomazzo, pertanto a tutti gli effetti acquisirei i diritti di frontaliere ( comune 20 Km).
    La mia domanda invece era un'altra.
    Le attuali detrazioni che porto sulla dichiarazione dei reddeti, non penso possano essere portate anche in svizzera..
    Es. il 19 % degli interessi passivi sulla rata del mutuo che attualmente in italia posso detrarre... con la dichiarazione svizzera li perderei ??
    Non penso che convenga fare una doppia dichiarazione ??


  • User Newbie

    Ciao Matteo76,
    sono stato un po' di tempo lontano dalla posta e dal forum.
    Grazie, in ritardo, per la risposta precisa.
    Molto interessante il fatto che anche Milano abbia sottoscritto l'accordo con la Svizzera per la restituzione delle tasse.


  • User Newbie

    ciao a tutti,
    ho da poco ricevuto un' offerta per un lavoro da dipendente in italia da parte di una società con sede in svizzera (lugano).sono residente in italia (milano).
    Qualcuno può aiutarmi a capire come vengono regolate la tassazione, le deduzioni per i familiari a carico e gli assegni familiari dei quali attualmente usufruisco ?
    Grazie in anticipo e complimenti per il forum


  • User Newbie

    nessuno che possa aiutarmi ??

    @ilkalle said:

    ciao a tutti,
    ho da poco ricevuto un' offerta per un lavoro da dipendente in italia da parte di una società con sede in svizzera (lugano).sono residente in italia (milano).
    Qualcuno può aiutarmi a capire come vengono regolate la tassazione, le deduzioni per i familiari a carico e gli assegni familiari dei quali attualmente usufruisco ?
    Grazie in anticipo e complimenti per il forum


  • User Newbie

    Quesito complesso.
    Fatto salvo quanto detto a proposito della tassazione per il reddito prodotto nel solo paese ospitante (nel mio caso la Svizzera).
    Nel caso di reddito da lavoro dipendente sia in Italia che in Svizzera valgono le stesse regole?
    Mi spiego meglio, essendo in possesso di un permesso di tipo G e lavorando al 50% in Italia e al 50% in Svizzera come avverra la tassazione?
    Ogni paese tasserà la parte prodotta sul proprio territorio?
    La condizione di part-time avrà qualche effetto sulla tassazione?
    Grazie per l'attenzione.


  • User Attivo

    [LEFT]L?art. 3 co. 2 della L. 388/2000 prevede, per l?anno 2001 (comunque di anno in anno disposizione prorogata), l?esclusione dalla base imponibile dei ?redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all?estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato?.
    Come chiarito dalla C.M. 1/2001 (§ 1.2.2), la norma in commento riprende la disposizione contenuta all?art. 3 co. 3 lett. c) del TUIR (ora abrogata) e ne ripropone i contenuti per l?anno d?imposta 2001 con riferimento ai c.d. lavoratori ?transfrontalieri?.
    La disposizione limita l?esclusione dalla base imponibile IRPEF ai soli redditi derivanti da attività lavorative prestate da soggetti residenti nel territorio dello Stato:
    · nelle zone di frontiera (quali, ad esempio: Francia, Svizzera, Austria e San Marino);
    · in altri Paesi limitrofi (quali, ad esempio, il Principato di Monaco).
    La C.M. 1/2001 (§ 1.2.2) precisa che rientrano, pertanto, in tale previsione ?quei lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all?estero (zone di frontiera o paesi limitrofi) per svolgere la prestazione di lavoro?.
    Invero, è stato osservato in dottrina come la disposizione faccia riferimento ai ?redditi derivanti da lavoro dipendente prestato ? all?estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi? e non ai soggetti che svolgono tale attività lavorativa; ?la circolare ministeriale sembra perciò limitare l?ambito di applicazione della proroga dell?esclusione dalla base imponibile. Il testo di legge infatti non prevede che i lavoratori debbano necessariamente
    recarsi quotidianamente all?estero per svolgere l?attività lavorativa?.
    Sono, invece, esclusi dall?ambito applicativo del richiamato art. 3 co. 2, e sono, pertanto, assoggettati al nuovo regime impositivo dell?art. 48 co. 8-*bis *del TUIR i lavoratori dipendenti residenti in Italia che soggiornano all?estero per un periodo superiore a 183 giorni nell?arco di un periodo di 12 mesi, ?in forza di uno specifico contratto che prevede l?esecuzione della prestazione all?estero in via esclusiva e continuativa, previa collocazione nel ruolo estero?.
    Allo stesso modo, non rientrano nella previsione dell?art. 3 co. 2 della L. 388/2000 e sono sottoposte ad imposizione in Italia secondo le ordinarie modalità di tassazione, le seguenti tipologie di redditi di lavoro dipendente prestato all?estero:
    · redditi di soggetti residenti, derivanti da attività di lavoro dipendente prodotte all?estero in Paesi diversi da quelli di confine o limitrofi;
    · redditi di soggetti residenti che, pur collocati nello speciale ruolo estero, soggiornano all?estero per meno di 183 giorni in un periodo di 12 mesi.
    Si osserva, infine, che, a norma del secondo periodo del richiamato art. 3 co. 2, i soggetti che percepiscono i suddetti redditi ?non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico?.
    Tali redditi dovranno, inoltre, essere dichiarati dal percettore, in caso di richiesta di prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, ai fini della valutazione della situazione economica.[/LEFT]


  • User Newbie

    lavoro : in italia
    residente: in italia
    datore di lavoro : sa svizzera con sede in svizzera

    tasse?
    detrazioni famigliari a carico?
    assegni famigliari?

    aiutoooooo!!!


  • User

    @La Cubana said:

    [LEFT]Sono, invece, esclusi dall?ambito applicativo del richiamato art. 3 co. 2, e sono, pertanto, assoggettati al nuovo regime impositivo dell?art. 48 co. 8-*bis *del TUIR i lavoratori dipendenti residenti in Italia che soggiornano all?estero per un periodo superiore a 183 giorni nell?arco di un periodo di 12 mesi, ?in forza di uno specifico contratto che prevede l?esecuzione della prestazione all?estero in via esclusiva e continuativa, previa collocazione nel ruolo estero?.
    Allo stesso modo, non rientrano nella previsione dell?art. 3 co. 2 della L. 388/2000 e sono sottoposte ad imposizione in Italia secondo le ordinarie modalità di tassazione, le seguenti tipologie di redditi di lavoro dipendente prestato all?estero:
    · redditi di soggetti residenti, derivanti da attività di lavoro dipendente prodotte all?estero in Paesi diversi da quelli di confine o limitrofi;
    · redditi di soggetti residenti che, pur collocati nello speciale ruolo estero, soggiornano all?estero per meno di 183 giorni in un periodo di 12 mesi.
    Si osserva, infine, che, a norma del secondo periodo del richiamato art. 3 co. 2, i soggetti che percepiscono i suddetti redditi ?non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico?.

    Tali redditi dovranno, inoltre, essere dichiarati dal percettore, in caso di richiesta di prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, ai fini della valutazione della situazione economica.[/LEFT]

    Mi riallaccio a questa risposta per capire una cosa:

    Se un residente in Italia di Milano, viene assunto da una società in Svizzera, di un titolare svizzero, a Zurigo, quindi un cantone che non è nella fascia di confine, risiede lì per la maggior parte del tempo per svolgere il suo lavoro quindi più di 183 giorni per svolgere il suo lavoro con rientro a casa periodico (settimanale, bisettimanale, mensile, ecc.) ma mantiene comunque residenza, famiglia e prima casa di proprietà in Italia come viene trattato fiscalmente?

    Mi sembra di aver capito che in questo caso le tasse vengono pagate in Svizzera per i redditi prodotti in Svizzera.


  • User Newbie

    Ciao, ho letto con attenzione gli altri post su questo argomento (grazie). Tuttavia i dubbi restano perche' sembra che non ci siano fonti ufficiali che possano farci stare tranquilli. Anche io ho consultato un amico che lavora all'agenzia delle entrate, e neanche lui mi ha saputo dare risposte certe.
    Intanto la scadenza per fare eventualmente la dichiarazione dei redditi in Italia si avvicina rapidamente! VORREI TANTO AVERE LA CERTEZZA IN MERITO A SE E COSA DICHIARARE IN ITALIA, MA NON MI VA NEPPURE DI PAGARE DELLE TASSE IN PIU' SOLO PERCHE' SONO NEL DUBBIO O PERCHE' - come a me sembra - QUESTO E' UN CASO DI "VACATIO LEGIS".

    Aggiungo qui il mio piccolo contributo alla discussione, seppur sono consapevole che io, come molti di voi, avrei bisogno di risposte certe, piu' che di ulteriori opinioni. SE QUALCUNO CONOSCE UN FISCALISTA DAVVERO ESPERTO IN MATERIA PUO' PER FAVORE SEGNALARMELO?
    Grazie mille. Diego

    Dal 1° giugno 2007, per i cittadini dei 15 vecchi Stati dell'UE, di Cipro, Malta e degli Stati dell'AELS non sono più valevoli le zone di frontiera."
    Chi e' titolare di un permesso "G" per frontalieri secondo la nuova, estesa, definizione (ad esempio una persona residente a Milano, cioe' fuori dalla tradizionale fascia di confine) e' tenuto a dichiarare in Italia i propri redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera?
    Sembra che per la Svizzera occorre dichiarare tali redditi solo in Svizzera (cfr. 3 collegamenti sottostanti, aggiungendo a sinistra www), mentre per l'Italia non e' chiaro.
    Ogni contributo sara' piu' che gradito. Grazie.
    ti.ch/dfe/DC/IMPOSTE/fonte/direttive_2008.asp?menu=3&menudx=700
    bfm.admin.ch/bfm/it/home/themen/schweiz_-_eu.html
    ti.ch/dfe/DC/IMPOSTE/fonte/direttive_2008/dir_02-2008.pdf

    @arcusar said:

    Ciao Matteo76,
    sono stato un po' di tempo lontano dalla posta e dal forum.
    Grazie, in ritardo, per la risposta precisa.
    Molto interessante il fatto che anche Milano abbia sottoscritto l'accordo con la Svizzera per la restituzione delle tasse.


  • User Newbie

    Ciao,

    anche a me interessa molto l'argomento ed oltre a chiedere se ci siano novité in merito al discorso tassazione per abitanti al difuori della fascia dei 20 Km (Milano per intenderci) vorrei una conferma da parte vostra.
    Attualmente lavoro da 7 anni a Lugano con permesso G e residenza a Malnate (VA).
    Vorrei trasferire la mia residenza in un comune dell'hinterland milanese, potrei continuare a lavorare in svizzera con permesso G?
    E' quindi già attiva la nuova legge?
    Chiedo questo poiché tempo fa mi sebrava che la cosa andasse un po' per le lunghe ed in realta la nuova legge non sarebbe stata attiva da Giugno 2007 come annunciato.

    Grazie a tutti per il vostro prezioso aiuto 😉

    Ciao

    Claudio


  • User

    @The chemist said:

    Ciao,

    anche a me interessa molto l'argomento ed oltre a chiedere se ci siano novité in merito al discorso tassazione per abitanti al difuori della fascia dei 20 Km (Milano per intenderci) vorrei una conferma da parte vostra.
    Attualmente lavoro da 7 anni a Lugano con permesso G e residenza a Malnate (VA).
    Vorrei trasferire la mia residenza in un comune dell'hinterland milanese, potrei continuare a lavorare in svizzera con permesso G?
    E' quindi già attiva la nuova legge?
    Chiedo questo poiché tempo fa mi sebrava che la cosa andasse un po' per le lunghe ed in realta la nuova legge non sarebbe stata attiva da Giugno 2007 come annunciato.

    Grazie a tutti per il vostro prezioso aiuto 😉

    Ciao

    Claudio

    Da Giugno 2007 le cose sono cambiate per i membri di alcuni stati UE (15 + Malta e Cipro). Per gli stati nuovi UE invece rimangono in vigore alcune limitazioni.

    In pratica a Giugno 2007 è entrato in vigore l'accordo per la libera circolazione delle persone. Chiunque abbia una nazionalità in uno di questi stati, anche al di fuori della fascia frontaliera, può lavorare in svizzera.

    Se cerchi su internet trovi i dettagli.

    Sotto il punto di vista fiscale la cosa è differente la cosa non è ancora ben chiara. Da quel che ho letto (ma non sono un fiscalista):
    a) chi risiede nella fascia frontaliera e rientra ogni giorno al suo domicilio, paga le tasse solo in Svizzera;
    b) chi risiede al di fuori della fascia frontaliera e rientra ogni giorno al suo domicilio dovrebbe fare la dichiarazione dei redditi in Italia e pagare la differenza tra le tasse svizzere e quelle italiane.
    c) chi rientra col permesso G una volta alla settimana paga le tasse solo in svizzera in quanto viene considerato alla stregua di un dimorante.

    La situazione comunque è alquanto confusa e credo che volutamente l'Agenzia delle Entrate voglia evitare che tutti i lombardi che possono facciano i pendolari in Svizzera.