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Società di servizi e attività professionale.
Salve a tutti,
vorrei sapere se è possibile per una società di servizi offrire dei servizi aggiuntivi che si avvalgono della competenza di un professionista abilitato e iscritto all'albo, pur non avendo come ragione sociale "società tra professionisti".
Mi riferisco, in particolare, all'avvio di un servizio laboratorio di prove e tarature che si avvale di un professionista abilitato per l'emissione dei rapporti di prova e analisi.
grazie per l'aiuto
M.
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@emmegio said:
Salve a tutti,
vorrei sapere se è possibile per una società di servizi offrire dei servizi aggiuntivi che si avvalgono della competenza di un professionista abilitato e iscritto all'albo, pur non avendo come ragione sociale "società tra professionisti".
Mi riferisco, in particolare, all'avvio di un servizio laboratorio di prove e tarature che si avvale di un professionista abilitato per l'emissione dei rapporti di prova e analisi.
grazie per l'aiuto
M.
ciao emmegio
scusa se ti rispondo solo ora
quesito molto stimolante
dunque se siete una societa di servizi é ben possibile avvalervi di un professionista abilitato ed iscritto al competente albo ad es un commercialista per svolgere servizi aggiuntivi come consulente esterno.
non c'é nessuna incompatibilita a condizione che l'attivita del consulente risulta strumentale e sussidiaria rispetto all'attivita principale esercitata della vs società
michmich
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Grazie molte mich78 per la tua risposta.
mi fa piacere che non ci sia incompatibilità.
Il mio dubbio riguardava in particolare la posssibilità di essere in contrasto con le leggi n.1815 del 1939, n. 248 del 2006, n. 183 del 2011 e con la sentenza n. 103 del Consiglio di Stato del 16/1/2015 che stabiliscono che le società tra professionisti sono le sole forme di società ammesse per l'esercizio delle professioni intellettuali, dato che comunque si va a "vendere" un servizio prefessionale al cliente. Sapresti dirmi quale riferimento consente l'attività strumentale e sussidiaria?
Inoltre, ammetto che faccio fatica a definire i criteri per cui l'attività risulti "strumentale e sussidiaria" all'attività principale.
grazie ancora per l'aiuto prezioso.
M.
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@emmegio said:
Grazie molte mich78 per la tua risposta.
mi fa piacere che non ci sia incompatibilità.
Il mio dubbio riguardava in particolare la posssibilità di essere in contrasto con le leggi n.1815 del 1939, n. 248 del 2006, n. 183 del 2011 e con la sentenza n. 103 del Consiglio di Stato del 16/1/2015 che stabiliscono che le società tra professionisti sono le sole forme di società ammesse per l'esercizio delle professioni intellettuali, dato che comunque si va a "vendere" un servizio prefessionale al cliente. Sapresti dirmi quale riferimento consente l'attività strumentale e sussidiaria?
Inoltre, ammetto che faccio fatica a definire i criteri per cui l'attività risulti "strumentale e sussidiaria" all'attività principale.
grazie ancora per l'aiuto prezioso.
M.
ciao,
intanto ti chiedo voi con quale forma giuridica esercitate l'attivita di servizi?
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@mich78 said:
ciao,
intanto ti chiedo voi con quale forma giuridica esercitate l'attivita di servizi?
come coop.
ciao
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@emmegio said:
come coop.
ciao
ciao emmegio
immaginavo...
ho verificato e come cooperativa di servizi potete avvalervi di soci lavoratori iscritti nei rispettivi albi professionali
Se leggi l'art 50 comma 1 lett a)del TUIR é la prova provata che vi possono essere soci lavoratori di cooperative di servizi ....a prescindere dalla accessorieta o strumentalita' della specifica prestazione effettuata dal socio lavoratore
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@mich78 said:
ciao emmegio
immaginavo...
ho verificato e come cooperativa di servizi potete avvalervi di soci lavoratori iscritti nei rispettivi albi professionali
Se leggi l'art 50 comma 1 lett a)del TUIR é la prova provata che vi possono essere soci lavoratori di cooperative di servizi ....a prescindere dalla accessorieta o strumentalita' della specifica prestazione effettuata dal socio lavoratoregrazie 1000!
ma ammetto che mi sono un po' perso....
l'articolo del TUIR parla di redditi. Il dubbio di incompatibilità è di tipo professionale, in base alle leggi che ho citato sopra.
mi sfugge qualcosa?
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[QUOTE=emmegio;1210390]grazie 1000!
ma ammetto che mi sono un po' perso....
l'articolo del TUIR parla di redditi. Il dubbio di incompatibilità è di tipo professionale, in base alle leggi che ho citato sopra.
mi sfugge qualcosa?[/QUOT
In passato vigeva il divieto di esercizio di professione intellettuale da parte di societa di capitali incluse le cooperative
ma vi é una interpretazione estensiva e piu permissiva che dice il contrario
In mancanza di una risposta ufficiale voi come cooperativa di servizi assumete il professionista abilitato ed iscritto negli albi nella qualita di socio lavoratore e come tale prestera' la sua attività.
Il limite dell'esclusivita dell'oggetto sociale era riferito alle societa di persone.
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@mich78 said:
non c'é nessuno incompatibilita'
voi come cooperativa di servizi assumete il professionista abilitato ed iscritto negli albi nella qualita di socio lavoratore e come tale prestera' la sua attività.
ottimo!!:)
grazie ancora mich!
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Ti segnalo lo studio n. 224-2014/I del Cnn molto interessante che propende appunto per la tesi piu permissiva