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Nuovi minimi e ritenuta d'acconto
Le ritenute d'acconto che, per errore, i contribuenti nel regime dei nuovi minimi hanno continuato a subire, nel 2012, possono essere considerate a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva e, la loro eccedenza, portata in compensazione?
Io credo di si per due motivi: 1) perchè il non assoggettamento a R.A. è previsto da un provv. del Dir. Gen. AE, con valore di circolare, mentre sul piano normativo c'è sempre l'art. 6 DM 2/1/2008; 2) perchè il problema sorge quando NON si subisce una r.a. DOVUTA, e non certo quando si subisce una r.a. NON DOVUTA (infatti in questo caso si è solo fatto un favore all'erario, versando alla fonte e in anticipo...)
In caso contrario come si recuperano le ritenute erroneamente versate?