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- da programmatore dipendente a consulente informatico.
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da programmatore dipendente a consulente informatico.
Ciao a tutti, porgo una domanda alla quale non ho trovato risposta in giro.
Ho lavorato da dipendente "analista/programmatore" per svariati anni ed ora mi sono licenziato. Posso aprire la partita iva dei minimi come "consulente informatico"? La mera prosecuzione si ha solo quando "si condividono i luoghi e i vecchi clienti" o basta aver avuto a che fare col mondo dell'informatica per non rientrare nel regime?
In pratica io vorrei aprire col regime dei minimi come consulente informatico e poi lavorare per clienti totalmente diversi dai miei vecchi datori di lavoro... si può fare?
In giro ho letto tutto e il contrario di tutto! Aiuto! :bho:
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Io, personalmente, ritengo che la condivisione di luoghi e clienti non sia il punto principale sul quale focalizzarsi, bensì l'attività.
Se il lavoro da svolgersi con p.iva è comunque assimilabile a quello svolto da dipendente, lasciato per cause proprie, non ritengo applicabile il regime dei minimi.
A mio avviso per l'agenzia entrate è assai complesso poter andare a verificare luoghi di lavoro e clienti; è probabilmente più agevole verificare la mansione lavorativa precedentemente svolta.
Non da ultimo, se fosse la clientela l'elemento essenziale per poter aderire o meno al regime dei minimi, ritengo che sarebbe un ostacolo fin troppo facilmente aggirabile e quindi non mi sembra sufficiente a motivare le proprie tesi in sede di eventuale contradditorio con il fisco.
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Grazie per il parere!
Dalla tua risposta però emerge chiaro il problema del fisco italiano : è un parere personale! Possibile che la legge sia così incomprensibile e sibillina da essere necessaria interpretazione soggettiva? Soprattutto su un argomento che riguarda milioni di persone?
Cercando in giro ho trovato pareri discordanti dal tuo, e mi sembra allucinante che si debba fare una scommessa col fisco e poi rimetterci le penne se si ha sbagliato.
Copio e incollo qualche riga da un altro sito :
? per ?mera prosecuzione? di altra attività precedentemente svolta come causa ostativa per l?accesso al regime dei minimi si deve intendere quell?attività svolta:
- con gli stessi beni dell?attività precedente;
- nello stesso luogo;
- nei confronti degli stessi clienti.
Tuttavia, l?indagine diretta ad accertare la novità dell?attività intrapresa va operata caso per caso.
oppure :
art. 13 della Legge n. 388/2000. Sul punto, quindi, tornano applicabili i precedenti chiarimenti espressi dall?Agenzia delle Entrate, ed in particolare con la C.M. 26.1.2001, n. 8/E, e con la C.M. 18.6.2001, n. 59/E (§ 2.6), in cui l?Agenzia ha chiarito che la condizione in questione ?è finalizzata ad evitare gli abusi dei contribuenti, i quali, al solo fine di godere delle agevolazioni tributarie previste dal nuovo regime, potrebbero di fatto continuare ad esercitare l?attività in precedenza svolta, modificando solamente la veste giuridica in impresa o lavoro autonomo?. Pertanto, prosegue l?Agenzia, ?è da ritenersi certamente mera prosecuzione dell?attività in precedenza esercitata quella attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l?aspetto formale ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell?attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti. L?indagine diretta ad accertare la novità dell?attività intrapresa, infine, va operata caso per caso, con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata?.
CASO PER CASO???? Ma qui chi "valuta" è lo stesso che poi ti infligge la sanzione!