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Sostituzione di persona
Buongiorno a tutti..
volevo porvi un quesito, a riguardo del quale sto trovando mille risposte,e , allo stesso tempo, nemmeno una.
Poniamo il caso in cui un soggetto si iscriva ad un social network con un nome fasullo, esempio, un personaggio storico, o di un libro, o di un film.( insomma,ho reso il concetto)
Molto spesso tale azione è riconosciuta come reato, di preciso "reato di sostituzione di persona".
Molto spesso inoltre sentiamo parlare di reati quali ingiuria o diffamazione, sempre in ambito di social network.
Ora, la mia domanda è: nel caso in cui un soggetto, iscritto, ma con un nome fittizio, ad un social network, sia vittima di diffamazione, riceve comunque tutela? e su che basi?Ringrazio chiunque riesce a soddisfare tale dubbio!
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Ciao Selly556,
a mio parere si potrebbe comunque configurare una diffamazione.
Precisiamo innanzitutto che per aversi un reato di sostituzione di persona si deve realizzare anche un danno od un vantaggio, altrimenti metà dei navigatori in rete sarebbe nei guai. Detto ciò, se qualcuno impersona altro soggetto esistente, e questo soggetto viene diffamato in rete, per me comunque è configurabile la diffamazione per il motivo che coloro i quali leggono le frasi diffamanti credono comunque che esse siano rivolte al soggetto impersonato. Il problema è che in tal caso la parte lesa non è chi impersona, ma il soggetto impersonato, con tutte le conseguenze del caso.
Insomma se Tizio si presenta in rete come Topolino, e Topolino viene diffamato, solo Topolino potrebbe dolersene, credo.