• User

    fatture non pagate..

    Ciao a tutti,
    una domanda facile facile. Ma se io faccio una fattura a 60 giorni è poi non me la pagano. La posso annullare vero? E come faccio a gestire la numerazione?

    Cioè se la fattura non pagata è la 10 io nel frattempo faccio anche la 11 e la 12 pagate all'istante. Come funziona poi la numerazione?
    :arrabbiato:

    Saluti

    Salve a tutti, l'altro giorno ho postato una domanda forse nell'area sbagliata.
    ve la ripropongo qui..

    Ciao a tutti,
    una domanda facile facile. Ma se io faccio una fattura a 60 giorni è poi non me la pagano. La posso annullare vero? E come faccio a gestire la numerazione?

    Cioè se la fattura non pagata è la 10 io nel frattempo faccio anche la 11 e la 12 pagate all'istante. Come funziona poi la numerazione?

    SalutiScusate me ne sono accorto dopo..
    Saluti :gthi:


  • Super User

    Ciao, si chiamano Fatture di storno e di solito si prende la fattura che hai fatto, e la rinomini in Fattura di Storno nr X/ANNO, partendo dalla numero 1.

    Io ad esempio ho annullato la fattura 20 ed al posto di Fattura 20/2010 ho scritto Fattura di storno 01/2010. Tutto il resto l'ho lasciato uguale.

    M.


  • User

    grazie mille.. ma fattura di storno l'hai scritto a mano?


  • Super User

    Al posto di

    Fattura 20/2010 (ad esempio) ho scritto
    Fattura di storno 01/2010, cambiando ovviamente la data di emissione e lasciando inalterato tutto il resto della fattura.

    M.


  • ModSenior

    Le note di variazione, più comunemente dette note di accredito o note di credito ma anche fatture di storno sono disciplinate dall'art 26 del Dpr 633/72.

    Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 . l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25 . Il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

    Inoltre con la sentenza n. 715 del 7 dicembre 2006, la Cassazione si è espressa precisando quali sono i requisiti per l?emissione di note di credito. L?orientamento espresso ha rilevando che si è in presenza di una variazione dell?imponibile o dell?imposta solo qualora > per eventi successivi all?emissione o per inesattezze vengano modificati gli estremi di una determinata operazione imponibile [?] e non già quando muta per una qualsiasi causa il quadro complessivo dei rapporti tra i soggetti interessati

    Valerio Notarfrancesco


  • Super User

    Valerio: sai che non l'ho mica capita...
    A me il commercialista mi ha sempre detto di fare così e sempre ho fatto così senza avere nessun tipo di problemi.

    E poi che senso avrebbe che lo stato non mi permettesse di annullare una fattura non pagata oppure scritta sbagliata ?

    M.


  • ModSenior

    Ciao ziobudda,
    come metodo infatti penso che tu non abbia sbagliato niente (per quanto possa valere una mia opinione), ovvero la registrazione, la numerazione e la modalità.

    Sulla causa della nota di credito, ho visto in tal senso più volte contestazioni fatte ai miei clienti da parte dei controlli dell'Ade, ma la mia rimane solo un reportage da chi assiste ai fatti.
    So anche che le cose possono essere diverse nel caso la vendita venga fatta ad enti pubblici, quindi magari ci possono essere anche altre eccezioni.

    Valerio Notarfrancesco


  • User Attivo

    Concordo in pieno con quanto indicato da vnotarfrancesco anche perché altrimenti non avrebbero ragion d'essere le perdite su crediti e il fondo svalutazione crediti che servono proprio al preciso scopo di stornare crediti non esigibili.

    Nel momento in cui vi sia un controllo da parte dell'AdE e venga dimostrato che le note di accredito sono state emesse per motivi non previsti dalla norma, vi sarà sicuramente un corrispondente recupero imponibile.

    L'unica possibilità sarebbe emettere fattura pro-forma come i professionisti emettono avviso di parcella, in questo caso non essendo emesso un documento fiscale non servirebbe nemmeno lo storno.


  • Super User

    Mbo', io ho chiesto al mio commercialista per farle, ma non ci vedo comunque nulla di strano nel fatto di stornare fatture che non verranno mai pagate. Cosa contestarebbe l'AdE ? Di aver stornato soldi che non verranno mai guadagnati ?

    M.


  • User Attivo

    La norma parte dal fatto che per cautela civile-fiscale (leggi per ostacolare operazioni in "nero"), deve essere riscontrata al di fuori di ogni dubbio e dopo aver esperito ogni azione (o quasi, nel caso sia particolarmente oneroso) l'impossibilità della riscossione.


  • Super User

    Se il cliente dopo N mesi non paga anche a seguito di N solleciti via email, penso che l'AdE si renda conto che nulla è stato fatto per "contabilizzare del lavoro in nero". Poi siamo in italia e come al solito noi con la PIVA lo prendiamo sempre dove non batte il sole. Ma o apri la partita iva o vai "a progetto" e non so cosa sia peggio.

    M.