• Moderatore

    Differenza tra lavoro intellettuale e non (nell'informatica)

    @indefinito ha detto in Differenza tra lavoro intellettuale e non (nell'informatica):

    presumo che in ogni caso il lavoro sia in buona parte fatto da studi e aggiornamenti, e si possano perciò paragonare in tutto e per tutto a dottori, avvocati, ingegneri, ecc.
    Se qualcuno può darmi

    Buonasera,

    La sua è una domanda interessante in quanto mette in luce questioni che, spesso, il Legislatore non ha mai risolto.

    Premetto che sono un Commercialista e, premetto, che purtroppo non ci sono linee guida certe a livello normativo che permette di individuare la differenza tra lavoro intellettuale e non (tanto nell'informatica, quando in altre attività).

    L'unico riferimento è l'art. 2082 del C.C. in quanto precisa che "È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi". Inoltre, ai sensi dell'art. 2195 del C.C.,"sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle
    imprese gli imprenditori che esercitano:
    1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di
    servizi;
    2) un'attività' intermediaria nella circolazione dei beni;
    3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
    4) un'attività bancaria o assicurativa;
    5) altre attività ausiliarie delle precedenti."

    Ora, escludendo la "genericità" della norma (intesa che può essere quasi tutto o niente), l'attività di programmatore informatico può essere tanto un'attività propriamente intellettuale, quanto un'attività non intellettuale.

    Detto ciò, pur non esistendo parametri "oggettivi" che possano indurre in una strada o nell'altra, bisogna individuare la strada percorribile e più fattibile, per evitare che, essendo una questione basata su diversi parametri, l'INPS in caso di controlli possa decidere di iscrivere in automatico il Contribuente alla gestione artigiani anziché alla Gestione Separata.
    Il programmatore "produce software" e quindi ad esempio esegue la "progettazione della struttura e dei contenuti e/o la compilazione dei codici informatici necessari per la creazione e implementazione di: software di sistema (inclusi gli aggiornamenti), applicazione di software (inclusi gli aggiornamenti), database, pagine web". La sua attività di per sé, essendo un'attività di "produzione" non è classificabile come intellettuale perché al programmatore gli viene commissionata la produzione di un programma che dovrà poi eseguire nel tempo concordato con il suo cliente. Diciamo che, consideriamo la programmazione alla stessa stregua (detto in termini più semplici) di un artigiano che manualmente lavora i vestiti in sartoria. "l'ago e il filo" per il programmatore è il pc. In ultimo, l'attività, oltre al fatto che è "manuale", deve essere organizzata, ma per organizzata non significa avere obbligatoriamente mezzi o dipendenti. Può significare anche avere investito un capitale ed avere beni strumentali (es. PC).

    Detto ciò, queste questioni spesso sono state e sono tutt'ora oggetto di controversie davanti il giudice perché, se da una parte il programmatore può essere considerato un "consulente", dall'altra, l'INPS lo considera un Artigiano, in quanto vi è una "produzione di un servizio" e, per svolgere tale compito, dietro c'è un - minimo - di organizzazione.
    Questo discorso vale, purtroppo, non solo nell'informatica intesa come "produzione software", ma in tante altre attività in ambito web (es. progettazione sito web).

    Mi spiace essermi dilungato ma spero sia stato d'aiuto.

    Dott. Mattia Giannini
    https://www.mattiagiannini.com


  • Moderatore

    @indefinito ha detto in Differenza tra lavoro intellettuale e non (nell'informatica):

    e, come dice lei, la risposta vera caso per caso la si potrà sapere soltanto davanti ad un giudice, vista la complessità della materia. Una complessità secondo me inutile, visto che nasce dal voler per forza distinguere le professioni intellettuali da quelle non intellettuali (distinzione che risulta evidente ad esempio ai fini dei contribu

    Buonasera, se da una parte è sacrosanto quanto ha affermato, è altrettanto vero che, a differenza di un Architetto, il programmatore "produce un software", mentre il medesimo Architetto utilizza la sua "opera intellettuale" progettando, ad esempio, la planimetria di un immobile o verificando, in qualità di D.L. l'operato di una ristrutturazione. E' altrettanto vero che un Commercialista non produce un servizio, perché eroga le sue "conoscenze" in ambito fiscale, societario e aziendale, per permettere al Contribuente di gestire la sua attività nel miglior modo possibile, seppur per 'Architetto ci sono pennelli, mentre per il Commercialista, l'uso di un PC ed i un software fiscale/contabile.

    Insomma, la differenza tra imprenditore e libero professionista sta proprio "nell'opera intellettuale" che, a detta del Codice Civile, deve essere prevalente rispetto all'organizzazione professionale. Purtroppo, a differenza dell'Iva o di altre fattispecie normativamente ben definite, nel campo aziendalistico, societario e, talvolta anche fiscale, vi sono norme che non individuano con certezza ogni singola fattispecie ed altre, invece, che sono molto "generiche" a tal punto che l'INPS, ad esempio, PUO' interpretare come attività artigiana quella di "produzione software", perché si presuppone un certo livello organizzativo volto alla produzione di un servizio, piuttosto che un opera intellettuale prevalente rispetto all'organizzazione professionale che, invece, caratterizza l'imprenditore. In altre parole, e la chiudo qui per non dilungarmi troppo, ci sono alcune fattispecie dove l'elemento è talmente soggettivo che per "prudenza" si preferisce adeguarsi alle circolari o direttive INPS/Agenzia delle Entrate, pur non vincolanti né obbligatorie (non sono legge e, pertanto, potrei decidere di non uniformarmi). E' ovvio, però, come dicevo, che non appena l'INPS da una verifica presuppone un "attività artigiana", invierà un avviso di addebito ed in tal caso sarà necessario rivolgersi ad un Professionista abilitato (es. Consulente del Lavoro, Avvocato, ecc.) che cercherà di dimostrare la "non imprenditorialità", ma come dicevo, ogni giudice, in base alle prove fornite ed al tipo di attività, può "interpretare" la normativa e decidere con una sentenza a favore o sfavore. Pertanto, vi è il rischio non solo di perdere la controversia e pagare il Professionista, ma anche di dover pagare una gestione artigiana degli ultimi 5 anni, il che, spesso, molti Contribuenti questo non possono permetterselo a livello economico.

    Cordiali saluti,

    Dott. Mattia Giannini