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termini e tempi garanzia su parquet gravemente sollevato in casa
Buongiorno a tutti,
vorrei chiedere un consiglio su come comportarmi con una ditta che quasi due anni fa mi ha venduto ed installato un parquet che (quasi da subito) ha presentato problemi di sollevamento e rigonfiamento in una parte cospicua di casa (circa 1/5 del totale della superficie coperta) ed ovviamente NON a seguito di nessuna infiltrazione o perdita d?acqua che abbia interessato il parquet.
La ditta, per prevenire questo fenomeno di sollevamento (che nonostante tutto si è presentato), mi aveva anche fatto pagare un trattamento speciale da fare al pavimento prima della posa del parquet.La mia 1a fattura di acconto risale al 21/06/2016
La mia 2a fattura risale al 29/08/2016
La 3a ed ultima fattura risale al 27/10/2016Nel corso del 2017 sotto mia chiamata la ditta è venuta un paio di volte a provare a sistemare il problema ma, oltre ad averlo sistemato male, hanno anche utilizzato buona parte del parquet in più che avevo acquistato come ?mia scorta personale?.
Non ricordando esattamente in quale data il parquet è stato posato, vi chiedo:
1) Come è possibile conteggiare i 2 anni di garanzia, da quando partono? Dalla data di posa, dalla data dell?ultima fattura? o dalla data dell?ultima riparazione?
2) Sono ancora in tempo per rivalermi sulla ditta in maniera risoluta? e se sì, quale strada mi consigliate?Purtroppo in questo ultimo anno ho avuto alcuni problemi familiari e non sono riuscito a seguire la vicenda come avrei voluto ma adesso che ho un po? più di calma, sono davvero arrabbiato e infastidito dalla situazione venutasi a creare e vorrei far valere i miei diritti (per la cronaca parliamo di un?azienda molto rinomata in città e di un parquet da 90?/mq, non parquet ikea da battaglia..)
grazie a chi avrà la cortesia di dami un consiglio
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Perché parli di 2 anni di garanzia?
Su forniture del genere, salvo diversi accordi, la garanzia è di un anno.
Quindi, avresti dovuto muoverti molto tempo fa...
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La disciplina in questi casi si rinviene nel codice civile in materia di appalto agli artt. 1667 e 1668 del codice civile che trascrivo di seguito
[CENTER]Art. 1667.
Difformità e vizi dell'opera.[/CENTER]L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza , denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia , purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.
[CENTER]Art. 1668.
Contenuto della garanzia per difetti dell'opera.[/CENTER]Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
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